Cassazione Civile, Ordinanza n. 23493/2026 del 18/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte contrattuale)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di permuta del 23 luglio 1990 avente ad oggetto, da un lato, un immobile già esistente e, dall’altro, beni futuri (appartamento e garage) da trasferire al loro venire ad esistenza. Dopo che in primo grado era stata accolta la domanda di trasferimento proposta dalla controparte originaria e rigettate le domande riconvenzionali di risoluzione e risarcimento danni, la vicenda è già transitata una prima volta in Cassazione, che aveva cassato con rinvio per verificare le conseguenze della donazione a terzi, intervenuta in corso di causa, dei beni già oggetto della permuta e l’incidenza di tale fatto sull’eccezione di inadempimento. Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello ha ritenuto che la donazione a terzi integrasse un inadempimento contrattuale della parte originaria, ma ha escluso che l’eccezione di inadempimento potesse paralizzare la domanda di trasferimento, perché la prestazione della ricorrente era già stata eseguita con la venuta ad esistenza dei beni futuri. Ha inoltre dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria, ritenendola nuova e comunque coperta da giudicato interno. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto, in sintesi, la violazione degli artt. 1460, 1218 e 2967 c.c. e degli artt. 112 e 392 c.p.c., sostenendo: (i) che il giudice di rinvio avrebbe disatteso il principio di diritto già enunciato dalla Corte di cassazione, nonostante l’accertato inadempimento della controparte; (ii) che, una volta riconosciuto l’inadempimento della controparte, avrebbe dovuto essere accolto anche il diritto al risarcimento del danno, non potendo considerarsi nuova né coperta da giudicato la relativa domanda, poiché il fatto generatore del danno era lo stesso inadempimento contrattuale accertato in sede di rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta l’esclusione dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. perché la prestazione della ricorrente risultava già eseguita al momento della venuta ad esistenza dei beni futuri oggetto della permuta. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la domanda risarcitoria non era coperta da giudicato interno, poiché il giudizio di rinvio doveva valutare proprio le conseguenze dell’inadempimento conseguente alla donazione a terzi e il fatto generatore del danno restava il medesimo inadempimento contrattuale. La sentenza impugnata è quindi stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per l’esame della domanda di risarcimento e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'eccezione di inadempimento non è utilmente opposta quando la prestazione della parte che la solleva risulti già eseguita; nel caso di permuta di bene presente con bene futuro, l'effetto traslativo del bene futuro si produce alla sua venuta ad esistenza.
La successiva donazione del bene già trasferito integra inadempimento contrattuale colpevole della parte che dispone nuovamente del bene, con conseguente responsabilità contrattuale.
Richiamato dalla ricorrente come norma sull'onere della prova, ma non è svolta una specifica affermazione decisoria autonoma della Corte sul suo contenuto.
Il giudice deve pronunciarsi nei limiti della domanda e delle eccezioni dedotte; nel caso concreto la Corte ha ritenuto erronea la declaratoria di giudicato interno sulla domanda risarcitoria.
Nel giudizio di rinvio il thema decidendum resta circoscritto ai punti devoluti dalla Cassazione e il giudizio mantiene natura chiusa, senza consentire nuove domande estranee al perimetro del rinvio.
È stata la base formale dei motivi di ricorso per denunciare violazione di legge e vizi motivazionali.
Massime di principio
- In una permuta di cosa presente con cosa futura, il trasferimento del bene futuro si perfeziona al momento della sua venuta ad esistenza; da quel momento la parte che ha già eseguito la propria prestazione non può più paralizzare la controparte mediante eccezione di inadempimento, salvo che sussistano altri presupposti specifici.
- La successiva alienazione o donazione del bene già trasferito costituisce inadempimento contrattuale della parte alienante, perché implica la violazione dell'obbligo di non disporre ulteriormente del bene già promesso o trasferito.
- Nel giudizio di rinvio, la preclusione alle nuove domande non opera quando la domanda introdotta attenga alle conseguenze del medesimo fatto costitutivo già rimesso al giudice di rinvio dalla precedente cassazione; non si forma giudicato interno sulla domanda risarcitoria se il relativo presupposto, cioè l'inadempimento, è ancora sub iudice o è stato oggetto di cassazione.
- Quando la cassazione abbia già annullato la decisione che negava l'inadempimento e abbia demandato al giudice del rinvio di valutarne le conseguenze, il giudice di rinvio deve esaminare anche la domanda di risarcimento del danno fondata su quello stesso inadempimento, senza escluderla per asserita novità o per giudicato interno inesistente.
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