Sentenza n. 1754/2026 - Catania, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale che ha negato l'attestazione della formazione del silenzio-assenso sull'istanza di permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, proprietaria di un lotto ricadente in zona urbanistica B1, aveva presentato il 22 maggio 2024 un'istanza di permesso di costruire per il completamento di un edificio residenziale. Deduceva che, decorso il termine di legge senza un provvedimento espresso, si fosse formato il silenzio-assenso e contestava la nota comunale del 29 gennaio 2026, con cui il Comune aveva negato la sussistenza dei presupposti per la formazione del titolo tacito. La ricorrente lamentava, in particolare, la violazione della disciplina sul silenzio-assenso edilizio, l'omessa adozione tempestiva di un diniego motivato, il difetto di motivazione della nota, l'omessa indicazione delle concrete ragioni ostative, delle norme urbanistiche o edilizie asseritamente violate, delle eventuali carenze documentali e dei vincoli impeditivi, nonché la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale. Sosteneva inoltre che l'istanza fosse completa degli elementi essenziali e chiedeva l'accertamento dell'avvenuta formazione del silenzio-assenso e, in subordine, dell'illegittimo silenzio-inadempimento del Comune.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile, prendendo atto della sopravvenuta rinuncia sostanziale della ricorrente all'istanza di permesso di costruire oggetto del giudizio. Nel corso del processo, infatti, il Comune aveva comunicato l'avvio di un procedimento volto ad accertare la mancanza dei presupposti per il silenzio-assenso e a rigettare l'istanza, evidenziando carenze progettuali e l'assenza della dichiarazione del progettista abilitato relativa alla conformità del progetto agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alle normative di settore. Successivamente, la società aveva chiesto il ritiro della domanda di permesso di costruire, dichiarando di voler procedere alla rielaborazione delle copie di progetto. Tale ritiro ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sulle domande di annullamento e di accertamento, sicché il Collegio non ha esaminato nel merito la formazione del silenzio-assenso, la legittimità della nota comunale o il silenzio-inadempimento. Le spese sono state compensate in ragione dello svolgimento della vicenda procedimentale.
Norme richiamate
art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001
attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione inevase e di provvedimenti di diniego
La norma è richiamata dalla ricorrente quale base dell'asserita formazione del silenzio-assenso edilizio e dell'obbligo dell'amministrazione di rilasciare l'attestazione relativa al decorso dei termini; il TAR non decide nel merito tali questioni.
art. 20, comma 1, d.P.R. 380/2001
istanza completa degli elementi essenziali
La disposizione è invocata dalla ricorrente per sostenere la completezza dell'istanza di permesso di costruire; la questione non viene esaminata per l'improcedibilità del ricorso.
art. 37 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per la domanda subordinata di accertamento del silenzio-inadempimento; la domanda non è decisa nel merito.
art. 117 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per l'azione avverso il silenzio-inadempimento; il TAR non procede all'accertamento del silenzio, essendo venuto meno l'interesse alla decisione.
Massime di principio
- Il ritiro, nel corso del giudizio, dell'istanza di permesso di costruire cui si riferiscono le domande di annullamento e di accertamento della formazione del silenzio-assenso fa venir meno l'interesse alla decisione e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
- Quando la parte ricorrente ritira l'istanza amministrativa oggetto del giudizio per rielaborare la documentazione progettuale, il giudice non procede all'esame nel merito delle questioni relative alla formazione del silenzio-assenso, alla legittimità del diniego sopravvenuto o al silenzio-inadempimento.
- La sopravvenuta improcedibilità derivante dal ritiro dell'istanza può comportare la compensazione delle spese processuali, ove giustificata dallo svolgimento complessivo della vicenda procedimentale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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