Sentenza n. 6605/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Prefettura di Roma sull'istanza del 22 maggio 2024 volta a ottenere la convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma sulla domanda di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha comunicato di avere revocato in autotutela, con atto del 27 marzo 2025, il nulla osta precedentemente rilasciato al ricorrente, negando contestualmente il suo ingresso nel territorio nazionale. All'udienza del 10 aprile 2026 il Tribunale ha dato alle parti avviso della sopravvenuta possibile causa di improcedibilità ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La revoca in autotutela del nulla osta e il contestuale diniego di ingresso nel territorio nazionale hanno fatto venir meno l'interesse attuale del ricorrente a ottenere la convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, oggetto dell'azione avverso il silenzio. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della natura processuale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
è stato dato avviso alle parti della sopravvenuta esistenza di una causa di improcedibilità del ricorso
Il giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti la questione rilevata d'ufficio che può condurre alla definizione del giudizio; nel caso concreto, l'avviso ha riguardato la sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio-inadempimento diviene improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene un atto dell'amministrazione che rende non più attuale l'interesse del ricorrente alla definizione dell'istanza rimasta inevasa.
- La revoca del nulla osta precedentemente rilasciato e il contestuale diniego di ingresso nel territorio nazionale fanno venir meno l'interesse alla convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, quando tale convocazione presuppone il titolo amministrativo revocato.
- La sopravvenuta carenza di interesse deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti prima della definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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