Parere n. 1048/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dalla si.gra Brunella Di Cesare, per l’annullamento in parte qua del d.m. 8 aprile 2009, n. 42.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione parziale del d.m. 8 aprile 2009, n. 42, nella parte relativa al mancato trasferimento con piena valorizzazione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, docente iscritta nelle graduatorie ad esaurimento, ha chiesto l'annullamento dell'art. 1, comma 3, del d.m. 8 aprile 2009, n. 42, nella parte in cui consentiva al personale docente ed educativo inserito nelle graduatorie ad esaurimento di chiedere la permanenza o l'aggiornamento del punteggio nella provincia di iscrizione, nonché l'inserimento in altre province soltanto in coda alla III fascia, senza piena valorizzazione del punteggio maturato mediante il cosiddetto inserimento a pettine. La questione centrale riguarda la sussistenza dell'interesse a ricorrere contro un atto generale che disciplina una procedura concorsuale o selettiva, in assenza della prova della partecipazione alla procedura, dell'adozione di un concreto provvedimento lesivo e della sua impugnazione. Il parere richiama inoltre la precedente declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009, nonché il precedente parere della Sezione che aveva ritenuto illegittime le corrispondenti disposizioni regolamentari, riaffermando il principio dell'inserimento a pettine.
Il parere
La Sezione ritiene il ricorso inammissibile per difetto di interesse a ricorrere. Il d.m. n. 42 del 2009 è un atto generale che disciplina l'aggiornamento e l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Le disposizioni contestate non impediscono in modo immediato l'inserimento, né hanno carattere espulsivo, ma possono incidere sul posizionamento degli aspiranti soltanto all'esito della valutazione dei titoli dell'interessata e degli altri candidati. Dagli atti non risulta che la ricorrente abbia presentato domanda di inserimento o conferma in graduatoria, né che sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento concretamente pregiudizievole, quale un deteriore collocamento in graduatoria, successivamente impugnato. Pertanto non sono integrate le condizioni processuali necessarie per la proposizione del ricorso straordinario. La Sezione aggiunge, per completezza, che il decreto ministeriale era già stato annullato in parte qua a seguito del precedente parere dell'11 maggio 2011, reso nel ricorso n. 426/2010, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale 9 febbraio 2011, n. 41, che aveva dichiarato illegittimo l'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 e riaffermato la validità del principio dell'inserimento a pettine.
Osservazioni
Interesse a ricorrere contro l'atto generale
Gli atti generali e i regolamenti sono direttamente impugnabili quando producono una lesione immediata; quando invece la lesione è soltanto potenziale e dipende da successivi atti applicativi, l'interesse a ricorrere sorge soltanto in presenza dell'atto concreto lesivo.
Partecipazione alla procedura e impugnazione dell'atto applicativo
Quando l'atto generale detta le regole di una procedura concorsuale o selettiva, il ricorrente deve presentare domanda di partecipazione, così da differenziare la propria posizione, e deve impugnare l'atto applicativo che concretamente determina la lesione, eventualmente mediante motivi aggiunti.
Mancata prova del pregiudizio concreto
Nel caso esaminato non risultano né la presentazione della domanda di inserimento o conferma in graduatoria né l'adozione di un provvedimento di deteriore collocamento; le contestazioni sul punteggio, pertanto, restano prive di una lesione concreta e attuale.
Principio dell'inserimento a pettine
La Sezione richiama la precedente declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 e il precedente annullamento in parte qua delle disposizioni regolamentari, dai quali deriva la validità del principio dell'inserimento a pettine dei docenti che chiedono il trasferimento ad altra provincia.
Norme richiamate
art. 1, comma 605, lett. c), legge n. 296/2006
piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità
La disposizione ha previsto la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, nell'ambito di un piano volto a fronteggiare il precariato storico e a stabilizzare il personale docente.
art. 1, comma 4-ter, d.l. n. 134/2009, convertito dalla legge n. 167/2009
disposizione interpretativa
La disposizione, dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, introduceva retroattivamente una disciplina derogatoria che collocava in coda gli aspiranti trasferiti in altra provincia, anziché consentire l'inserimento secondo il punteggio maturato.
art. 3 Costituzione
violazione dell'art. 3 della Costituzione
La Corte costituzionale ha ravvisato una violazione del principio di uguaglianza nella portata innovativa e retroattiva della disposizione qualificata come interpretativa.
art. 120, primo comma, Costituzione
libera circolazione delle persone sul territorio nazionale
Il principio dell'inserimento a pettine è stato collegato alla necessità di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale.
d.m. 8 aprile 2009, n. 42, art. 1, comma 3
integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011
La disposizione disciplina la permanenza e l'aggiornamento del punteggio e l'inserimento in altre province, ma è stata contestata per la previsione dell'inserimento in coda anziché a pettine.
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Il ricorso è trattato come ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il cui esame consultivo compete al Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Gli atti generali sono direttamente impugnabili soltanto quando producono una lesione immediata e attuale; se la lesione dipende dall'applicazione concreta dell'atto, l'interesse a ricorrere sorge con l'adozione dell'atto applicativo lesivo.
- Quando un atto generale disciplina una procedura concorsuale o selettiva, il ricorrente deve dimostrare la partecipazione alla procedura e impugnare l'atto applicativo che concretizza il pregiudizio, non essendo sufficiente dedurre una potenziale incidenza futura sulla propria posizione.
- La contestazione di una regola relativa all'attribuzione del punteggio non determina, da sola, una lesione concreta se non è dimostrato il risultato della procedura e il conseguente deteriore collocamento dell'interessato.
- A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina derogatoria che prevedeva l'inserimento in coda, nelle graduatorie ad esaurimento deve essere riconosciuta la regola dell'inserimento a pettine, secondo il punteggio maturato.
Impugnazione del d.m. n. 42/2009 sulle graduatorie ad esaurimento
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una docente iscritta nelle graduatorie ad esaurimento contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'impugnazione concerne l'art. 1, comma 3, del d.m. 8 aprile 2009, n. 42, nella parte relativa all'inserimento in altra provincia senza piena valorizzazione del punteggio maturato, secondo il meccanismo dell'inserimento in coda anziché dell'inserimento a pettine.
Quadro normativo e vicenda sostanziale
L'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006 aveva previsto un piano triennale di assunzione del personale docente e la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, con finalità di stabilizzazione del precariato storico. Il d.m. n. 42 del 2009 ha disciplinato l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009/2011.
La ricorrente ha contestato la disciplina che consentiva l'inserimento in graduatorie di altre province soltanto dopo l'ultima posizione della III fascia, senza collocazione secondo il punteggio maturato. Tale disciplina era collegata all'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009, convertito dalla legge n. 167 del 2009.
Regole sull'impugnazione degli atti generali
La Sezione richiama la giurisprudenza secondo cui regolamenti e atti generali sono direttamente impugnabili quando le loro disposizioni producono una lesione immediata delle posizioni soggettive. Quando, invece, l'atto generale ha una potenzialità lesiva soltanto ipotetica o futura, l'interesse a ricorrere si consolida soltanto con l'adozione dell'atto applicativo concretamente lesivo.
La stessa regola opera quando l'atto generale costituisce la lex specialis di una procedura concorsuale o selettiva. In tal caso il ricorrente deve:
- presentare domanda di partecipazione alla procedura, così da differenziare la propria posizione;
- impugnare l'atto applicativo che, in attuazione della clausola contestata, determina il concreto pregiudizio, anche mediante motivi aggiunti.
Il principio è ricondotto anche all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 26 aprile 2018, n. 4.
Applicazione al caso concreto
Secondo la Sezione, le disposizioni contestate non hanno carattere ostativo o espulsivo rispetto all'inserimento in graduatoria. Esse possono incidere sul posizionamento dell'aspirante soltanto all'esito della valutazione dei titoli della ricorrente e degli altri candidati.
Dagli atti non risulta che la ricorrente abbia presentato domanda di inserimento o conferma in graduatoria. Non risulta inoltre l'adozione di un provvedimento di deteriore collocamento, né la sua impugnazione. Le allegazioni della ricorrente sono rimaste concentrate sull'atto generale e sulla disciplina dell'attribuzione del punteggio, senza la dimostrazione di una lesione concreta, attuale e individualizzata.
La Sezione conclude quindi che manca l'interesse a ricorrere, requisito necessario per la proposizione del ricorso straordinario, e dichiara il ricorso inammissibile.
Richiamo alla precedente illegittimità della disciplina dell'inserimento in coda
Per completezza, il parere ricorda che il d.m. n. 42 del 2009 era già stato annullato in parte qua a seguito del precedente parere della Sezione dell'11 maggio 2011, reso sul ricorso n. 426/2010.
Il precedente parere aveva applicato la sentenza della Corte costituzionale 9 febbraio 2011, n. 41, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 per violazione dell'art. 3 Cost. La Corte aveva rilevato che la norma, pur presentandosi come interpretativa, aveva portata innovativa e retroattiva e introduceva, per un biennio, una disciplina eccentrica e derogatoria rispetto alla regola ordinaria dell'inserimento a pettine.
La Corte aveva inoltre collegato la regola dell'inserimento a pettine alla necessità di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 120, primo comma, Cost. Da tale pronuncia era derivata la conferma della validità del principio dell'inserimento a pettine e l'illegittimità delle disposizioni regolamentari che prevedevano l'inserimento in coda.
Conclusione
Il ricorso è dichiarato inammissibile non per la validità sostanziale della disciplina contestata, ma per la mancata dimostrazione di una lesione concreta e attuale della posizione della ricorrente. La Sezione ribadisce tuttavia, richiamando la precedente giurisprudenza costituzionale e consultiva, che la regola applicabile per il trasferimento in altra provincia è quella dell'inserimento a pettine secondo il punteggio maturato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 9 giu 2026Parere n. 148/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 9 giu 2026Parere n. 1007/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 9 giu 2026Parere n. 1008/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 9 giu 2026Parere n. 1009/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 9 giu 2026Parere n. 1010/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 9 giu 2026Parere n. 1011/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →