Sentenza n. 402/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’esecuzione alla sentenza n. 29/2024 del Tribunale di Ascoli Piceno Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto a una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato e regolarmente notificata. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati. La ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale indicata in motivazione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, adottando tutti gli atti necessari all'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente nella sentenza del giudice del lavoro posta in esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso per l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione è procedibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina processuale richiamata, compresa la distrazione delle spese a favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo giudiziale sia stato notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce una spettanza economica integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare all'amministrazione l'adempimento integrale del titolo, salvo le somme già corrisposte.
- In presenza di perdurante inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento e all'istanza del creditore.
- L'amministrazione che non contesti l'inadempimento e si costituisca solo formalmente può essere condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, quando l'inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso.
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