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Sentenza

Sentenza n. 7114/2026 - Roma, Sezione 2

Ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio inadempimento serbato dal Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme sulla richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio D;

Giustizia amministrativa202602521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio asseritamente serbato dal Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme sull’istanza di rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. contro il silenzio asseritamente formatosi sull’istanza di visto per motivi di studio presentata il 10 novembre 2025 presso il Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme, formulando anche un’istanza cautelare. Il Ministero si è costituito depositando la corrispondenza intercorsa e documentando le attività svolte e le criticità connesse all’esame della pratica nel contesto bellico. Il giudice ha tuttavia rilevato d’ufficio l’invalidità della procura alle liti. La procura, redatta in italiano e sottoscritta all’estero, in Gaza, il 27 novembre 2025, recava soltanto la copia di un documento d’identità, senza autenticazione della firma da parte di un pubblico ufficiale, senza certificazione del difensore e senza accertamento dell’identità del sottoscrittore. Ne derivava l’assenza di una valida procura speciale e, conseguentemente, di una sottoscrizione del ricorso giuridicamente riferibile al ricorrente ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza breve ex art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito il silenzio dell’Amministrazione né la fondatezza della pretesa al rilascio del visto. Ha osservato che la procura utilizzata in un processo amministrativo italiano, anche se rilasciata all’estero, è regolata dalla legge processuale italiana; la procura speciale deve essere conferita nelle forme previste dall’art. 83 c.p.c., applicabile al processo amministrativo, e l’autenticazione deve attestare la presenza della sottoscrizione e il previo accertamento dell’identità del sottoscrittore. La mera firma apposta all’estero e accompagnata dalla copia di un documento d’identità non soddisfa tali requisiti. Il difetto, rilevabile d’ufficio, impedisce di collegare giuridicamente il ricorso al ricorrente, determina la nullità dell’atto introduttivo e comporta l’inammissibilità ai sensi degli artt. 40, comma 1, lett. g), e 44, comma 1, lett. a), c.p.a. La pronuncia non incide sulla prosecuzione dell’esame della pratica consolare e non impedisce la riproposizione del ricorso. L’istanza cautelare è stata ritenuta comunque inammissibile, trattandosi del rito ex art. 117 c.p.a.; le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il giudizio è stato introdotto con questo rito.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza breve all’esito della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, previa audizione delle parti.

  • art. 73 c.p.a.

    È stato richiamato quale base per l’avviso alle parti della questione relativa all’invalidità della procura.

  • art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218

    Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana

    La procura alle liti utilizzata in un giudizio svolto in Italia è disciplinata dalla legge processuale italiana anche se rilasciata all’estero.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore munito di valida procura speciale; la nozione di sottoscrizione comprende la firma della parte legittimata a difendersi personalmente oppure quella del difensore già munito della procura conferita secondo legge.

  • art. 83, commi 1 e 3, c.p.c.

    con atto pubblico o con scrittura privata autenticata

    La procura speciale deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata; quando è apposta o materialmente congiunta all’atto difensivo, l’autografia della parte deve essere certificata dal difensore.

  • art. 2703 c.c.

    l’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive

    L’autenticazione richiede sia l’attestazione della sottoscrizione in presenza del pubblico ufficiale sia il previo accertamento dell’identità del sottoscrittore.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Il difetto relativo alla valida instaurazione del giudizio può essere rilevato d’ufficio.

  • art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.

    La mancanza della sottoscrizione del ricorso determina la nullità dell’atto introduttivo e impedisce una pronuncia sul merito.

  • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 11 del 2 ottobre 2025

    Richiamata a sostegno della qualificazione del difetto di sottoscrizione come causa di nullità del ricorso e dell’impossibilità di decidere il merito.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo italiano, la procura alle liti rilasciata all’estero è soggetta alle forme prescritte dalla legge processuale italiana.
  • La mera sottoscrizione di una procura speciale all’estero, accompagnata dalla copia di un documento d’identità, non integra una valida autenticazione se manca l’attestazione della sottoscrizione e il previo accertamento dell’identità da parte del pubblico ufficiale, ovvero la certificazione del difensore nei casi consentiti.
  • La mancanza di una valida procura speciale impedisce di qualificare come sottoscrizione del ricorso la firma apposta dal difensore privo di poteri rappresentativi; il ricorso è quindi nullo e inammissibile ai sensi degli artt. 40, comma 1, lett. g), e 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
  • Il difetto di procura che si traduce nella mancanza di una valida sottoscrizione del ricorso è rilevabile d’ufficio e impedisce al giudice di esaminare il merito della domanda.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per invalidità della procura non pregiudica la prosecuzione del procedimento amministrativo né impedisce la riproposizione del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiNullità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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