Cassazione Civile, Ordinanza n. 30275/2023 del 31/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva presentato nel 2011 un'istanza di rimborso della maggior IRPEF e delle addizionali trattenute negli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, invocando una disciplina agevolativa introdotta dalla legge finanziaria 2007 per eventi sismici/vulcanici, che rendeva rimborsabile il 50% di quanto versato. Dopo il decesso dell'originario istante, l'erede aveva proseguito il giudizio contro il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo che l'istanza fosse decaduta perché proposta oltre il termine biennale dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992, decorrente dall'entrata in vigore della legge del 2006/2007. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o carente, per non avere la CTR spiegato perché applicare il termine di due anni; 2) violazione dell'art. 1, comma 1011, L. 296/2006, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri richiamata, dell'art. 21 d.lgs. 546/1992, dell'art. 38 d.P.R. 602/1973, degli artt. 3 Cost. e 10 L. 212/2000, sostenendo che la norma speciale prevedeva solo il termine per la regolarizzazione dei versamenti omessi e non anche un termine per il rimborso, che quindi doveva ricavarsi dalla disciplina generale dei rimborsi delle imposte dirette (48 mesi ex art. 38 d.P.R. 602/1973).
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha escluso la nullità per motivazione apparente, rilevando che la sentenza d'appello conteneva una motivazione chiara e intellegibile sull'applicazione del termine biennale. Nel merito, ha confermato che, trattandosi di tributi originariamente dovuti e divenuti rimborsabili solo per effetto di uno jus superveniens, si applica il termine decadenziale residuale di due anni previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992, decorrente dal momento in cui sorge il presupposto della restituzione, individuato nell'entrata in vigore della legge agevolativa. Poiché l'istanza era stata presentata nel 2011, è stata considerata tardiva. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 1, comma 1011, L. 27 dicembre 2006, n. 296
ha introdotto la possibilità di regolarizzazione/rimborso per i tributi collegati agli eventi sismici e vulcanici considerati, ma non ha previsto un autonomo termine speciale di decadenza per la domanda di rimborso; il diritto alla restituzione sorge per effetto della sopravvenienza normativa.
art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
costituisce la disposizione residuale e di chiusura del sistema per le domande di rimborso quando il diritto alla restituzione nasce dopo il pagamento; il termine è di due anni dal giorno in cui si verifica il presupposto per la restituzione.
art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
si applica solo ai rimborsi di versamenti non dovuti fin dall'origine; non è la norma applicabile quando il diritto al rimborso nasce successivamente per effetto di una disciplina sopravvenuta.
art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte ribadisce che il vizio sussiste solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente.
art. 132, n. 4, c.p.c.
la nullità per difetto di motivazione ricorre solo nei casi estremi di motivazione assente, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di censurare in cassazione la nullità della sentenza derivante da motivazione solo apparente o mancante.
art. 10, L. 27 luglio 2000, n. 212
invocato dalla ricorrente come espressione del principio di buona fede nei rapporti tributari, ma non decisivo nel caso concreto, poiché la Corte risolve la lite sul tema della decadenza.
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi interpretativa, ma non accolto dalla Corte.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
norma processuale sul rito camerale in Cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale sul procedimento camerale per la decisione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presuppone, in caso di rigetto, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di rimborsi fiscali, quando il diritto alla restituzione nasce non dall'originaria indebitezza del versamento ma da una sopravvenienza normativa che rende il tributo rimborsabile, si applica il termine decadenziale residuale di due anni previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992.
- Il termine di cui all'art. 38 d.P.R. 602/1973 opera solo per i versamenti non dovuti fin dall'origine; non si estende ai casi in cui il credito di rimborso sorga successivamente per effetto di una legge sopravvenuta.
- L'istanza di rimborso deve essere proposta entro due anni dal momento in cui si verifica il presupposto della restituzione, individuato nella data di entrata in vigore della norma che rende rimborsabile il tributo, quando da essa dipenda la nascita stessa del diritto.
- La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione sia inesistente, meramente apparente o obiettivamente incomprensibile; non basta la semplice contestazione della sua persuasività o completezza.
- Nei rapporti tributari, il richiamo ai principi di buona fede e collaborazione non può superare il dato positivo sulla decadenza dall'azione di rimborso, se il termine applicabile è chiaramente desumibile dalla disciplina processuale e sostanziale pertinente.
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