Sentenza n. 236/2026 - Salerno, Sezione 2
per l’annullamento 1) del verbale assunto nella conferenza di servizi del 12 agosto 2024, prot. n. 0021480/2024 del 12 agosto 2024, recante la conclusione negativa del procedimento attivato dai ricorrenti con richiesta del 4 dicembre 2023; 2) ove occorra, del provvedimento di indizione della conferenza di servizi del 1° agosto 2024, prot. 0020616/2024; 3) ove occorra, della deliberazione della Giunta Comunale di Castel San Giorgio n. 123 del 17 giugno 2024, pubblicata il successivo 18 giugno 2024, richiamata nel verbale sub 1); 4) di qualsivoglia atto presupposto, connesso e conseguenziale, anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di conclusione negativa della conferenza di servizi relativa alla richiesta di riattribuzione di una destinazione urbanistica edificabile, nonché gli atti presupposti di indizione della conferenza e di conformazione del PUC alla sentenza del Consiglio di Stato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, proprietari di un terreno già ricadente in zona residenziale di completamento e in precedenza interessato da un permesso di costruire non portato a completamento, hanno impugnato il verbale con cui la conferenza di servizi ha concluso negativamente il procedimento da essi attivato per ottenere la riadozione e riapprovazione dello strumento urbanistico in conformità a una precedente sentenza del Consiglio di Stato e, inoltre, per ottenere una destinazione urbanistica analoga a quella previgente. Hanno dedotto la violazione dell'art. 14-ter l. 241/1990, sostenendo che la conferenza avrebbe dovuto adottare una determinazione motivata di conclusione, fondata su un'effettiva sintesi e ponderazione degli interessi emersi, mentre il diniego si sarebbe limitato ad affermare l'insindacabilità delle scelte pianificatorie comunali senza esaminare nel merito la proposta privata. Hanno inoltre contestato la deliberazione della Giunta comunale, assumendo che, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, la nuova adozione del piano operativo avrebbe dovuto essere seguita dalla ripubblicazione e dalla riapprovazione da parte del Consiglio comunale, e che la Giunta avrebbe illegittimamente evitato il necessario coinvolgimento dell'organo consiliare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha premesso che la precedente sentenza del Consiglio di Stato aveva annullato la delibera di approvazione del PUC per l'incoerenza tra Piano Operativo e Piano Strutturale e per la sostanziale modifica del Piano Operativo da parte della sola Giunta, senza il necessario intervento consiliare. Tuttavia, la domanda dei ricorrenti mirava sostanzialmente a ottenere una specifica destinazione edificabile per il loro terreno. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa e politica e sono sindacabili solo per manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione. La precedente destinazione più favorevole non attribuiva ai ricorrenti un'aspettativa qualificata, non risultando una situazione particolare riconducibile a uno strumento urbanistico attuativo approvato, convenzionato o almeno adottato, a un giudicato favorevole su un diniego edilizio o a fattispecie analoghe. Pertanto, non sussisteva un obbligo di motivazione puntuale sulla singola area oltre alla motivazione complessiva propria delle scelte di pianificazione generale. Il TAR ha escluso la manifesta illogicità dell'azione amministrativa e ha ritenuto insussistenti i vizi denunciati nel verbale. Ha inoltre rilevato la sopravvenuta approvazione della variante al PUC con deliberazione del Consiglio comunale n. 80/2025, non impugnata. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, l. 241/1990
La conferenza di servizi istruttoria è stata utilizzata dall'amministrazione nell'ambito del procedimento attivato dai privati.
art. 14-ter l. 241/1990
I ricorrenti hanno invocato l'obbligo di una determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi; il ricorso è stato tuttavia respinto perché il giudice ha ritenuto insussistenti i vizi denunciati.
art. 117, c.p.a.
I ricorrenti avevano precedentemente proposto un'azione avverso il silenzio dell'amministrazione, in pendenza della quale il Comune aveva convocato la conferenza di servizi; la presente sentenza non decide direttamente tale azione.
art. 117, comma 3, Costituzione
Il potere di pianificazione urbanistica è ricondotto al più ampio potere di governo del territorio, nell'ambito delle competenze costituzionali.
Massime di principio
- Le scelte di pianificazione urbanistica, comprese quelle relative alla classificazione dei suoli e alle destinazioni d'uso, esprimono un'ampia discrezionalità tecnico-amministrativa e politica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, non essendo consentito sostituire la valutazione giudiziale a quella dell'amministrazione.
- La pregressa destinazione urbanistica più favorevole non attribuisce di per sé al proprietario un'aspettativa qualificata alla sua conservazione o al ripristino. Un obbligo di motivazione specifica sulla singola area può sussistere quando la precedente previsione abbia trovato concreta attuazione in uno strumento urbanistico esecutivo approvato, convenzionato o almeno adottato, oppure ricorrano altre situazioni particolari riconosciute dalla giurisprudenza.
- Per una variante generale o per un nuovo strumento urbanistico è normalmente sufficiente una motivazione riferita complessivamente ai criteri pianificatori e alle esigenze perseguite, senza necessità di una motivazione puntuale per ogni singola scelta, salvo la presenza di una posizione qualificata del privato o di specifici vizi di arbitrarietà e irragionevolezza.
- Il potere di pianificazione urbanistica non è limitato al coordinamento delle potenzialità edificatorie con il diritto di proprietà, ma comprende la disciplina complessiva dell'uso del territorio e delle opzioni di sviluppo socio-economico della comunità locale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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