Cassazione Civile, Ordinanza n. 22200/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
L'Amministrazione doganale aveva notificato alla società importatrice un avviso di rettifica del valore dichiarato in dogana per una spedizione di importazione definitiva del 26 gennaio 2016, ritenendo inattendibile il valore dichiarato sulla base delle risultanze del sistema informatico COGNOS-MERCE e dei conseguenti "fondati dubbi" circa una possibile sottofatturazione. La società aveva impugnato l'atto e la C.T.P. aveva accolto il ricorso; in appello la C.T.R. della Liguria aveva confermato l'annullamento dell'avviso, ritenendo che l'Ufficio avesse illegittimamente fondato la rettifica sul solo scostamento statistico emerso dalla banca dati, senza giustificare l'impossibilità di applicare prioritariamente il valore di transazione e i criteri sequenziali degli artt. 29, 30 e 31 del codice doganale. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 29, 30 e 31 del Reg. CEE n. 2913/1992 e dell'art. 181-bis del Reg. CEE n. 2454/1993, sostenendo che i "fondati dubbi" potevano sorgere anche dalla media dei valori di merci similari estratti dalla banca dati COGNOS-MERCE; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle stesse norme doganali, lamentando che la C.T.R. non avesse correttamente ripartito l'onere probatorio e non avesse valorizzato l'attendibilità delle risultanze COGNOS-MERCE, dalle quali sarebbe derivato l'onere della contribuente di contrastare il verbale di constatazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che, in materia doganale, il metodo prioritario di determinazione del valore è quello della transazione e che lo scostamento statistico desunto dalla banca dati COGNOS-MERCE non può, da solo, sorreggere il ricorso al criterio residuale né consentire di bypassare la sequenza dei metodi previsti dagli artt. 29, 30 e 31 del codice doganale. Ha inoltre escluso una inversione dell'onere della prova, rilevando che la C.T.R. aveva correttamente ritenuto non assolto dall'Ufficio l'onere di giustificare il ricorso al metodo residuale e di dimostrare l'impossibilità di utilizzare i criteri prioritari. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiesto per la specificità del ricorso; la censura è stata ritenuta carente perché non riportava il contenuto dell'atto amministrativo richiamato
art. 2697 c.c.
non vi è stata inversione dell'onere probatorio; l'onere di giustificare la rettifica e il ricorso al metodo residuale gravava sull'Ufficio
artt. 29, 30 e 31 del Reg. (CE) n. 2913/1992
disciplinano in sequenza i metodi di determinazione del valore in dogana; vanno applicati secondo un ordine di sussidiarietà, partendo dal valore di transazione
art. 181-bis del Reg. (CE) n. 2454/1993
invocato per il ricorso alla rettifica e ai dubbi sul valore dichiarato; non consente di fondare la rettifica solo sul dato statistico senza rispettare la sequenza dei metodi doganali
art. 29 del codice doganale comunitario
il valore rilevante è normalmente il valore di transazione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare
art. 30 del codice doganale comunitario
i metodi ivi previsti, compreso quello delle merci similari, sono subordinati al mancato utilizzo del metodo del valore di transazione e devono essere applicati in sequenza
art. 31 del codice doganale comunitario
ha natura residuale e può essere applicato solo se non sia possibile determinare il valore in dogana con gli artt. 29 e 30
art. 29 del CDC
è il metodo prioritario di determinazione del valore in dogana
art. 30 del CDC
richiede il riferimento al valore di transazione di merci similari, non a meri sistemi statistici
art. 31 del CDC
consente il ricorso a criteri residuali, anche statistici, solo in via sussidiaria
Massime di principio
- In materia di valore in dogana, il criterio prioritario è il valore di transazione; il ricorso a metodi alternativi è consentito solo se l'autorità doganale dimostri, nel contraddittorio con l'importatore, che tale valore non è utilizzabile o non è attendibile.
- I metodi di determinazione del valore doganale previsti dal codice doganale devono essere applicati secondo una sequenza rigorosamente sussidiaria: prima l'art. 29, poi i criteri dell'art. 30 in ordine progressivo e solo infine il criterio residuale dell'art. 31.
- La banca dati statistica o gli scostamenti medi tra valori dichiarati e valori rilevati possono al più costituire un elemento di sospetto per attivare approfondimenti, ma non sostituiscono di per sé i criteri legali di determinazione del valore in dogana.
- Non vi è inversione dell'onere della prova quando il giudice ritenga che sia l'Amministrazione, prima di rettificare il valore doganale, a dover giustificare il mancato ricorso ai metodi prioritari e a fondare adeguatamente i propri fondati dubbi.
- In cassazione la censura che richiami atti o provvedimenti a sostegno della doglianza deve rispettare il requisito di specificità, riportandone il contenuto essenziale nel ricorso.
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