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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21100/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un'intimazione di pagamento notificata dopo una cartella di pagamento non impugnata. In fatto, la controversia ruota attorno alla validità della notifica della cartella presupposta: il ricorrente ha sostenuto che la notificazione fosse nulla perché, nel procedimento ex art. 140 c.p.c. richiamato dall'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e dall'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, non era stata provata l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale. Ha inoltre dedotto nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente. L'ente di riscossione ha resistito eccependo preliminarmente la nullità della notifica del ricorso per cassazione, eseguita presso il difensore del precedente agente della riscossione anziché presso la sede del successore ex lege, ma tale eccezione è stata superata per la spontanea costituzione dell'Agenzia.

La decisione

La Corte ha ritenuto valido, per sanatoria, il controricorso dell'Agenzia delle entrate-Riscossione nonostante la notifica del ricorso fosse stata eseguita al difensore del precedente agente della riscossione. Nel merito, ha accolto il primo motivo del contribuente, affermando che, nella notificazione della cartella eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa, è necessario il perfezionamento di tutti gli adempimenti prescritti, compresa la prova dell'effettiva ricezione della raccomandata informativa; la mera spedizione non basta. Ha ritenuto pertanto errata la CTR nel considerare sufficiente il deposito della raccomandata e del plico presso il Comune. Il secondo motivo, relativo al vizio di motivazione, è stato invece respinto perché la motivazione della sentenza di appello, pur sintetica, non presentava anomalie tali da integrare nullità. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza e deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Nella notificazione di atti impositivi per irreperibilità relativa, devono essere compiuti tutti gli adempimenti previsti, inclusa l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Il richiamo alla norma va coordinato con l'art. 60 d.P.R. n. 600/1973; dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale, per l'irreperibilità relativa si applica il procedimento di cui all'art. 140 c.p.c.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Il suo combinato disposto con l'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 conduce, nei casi di irreperibilità relativa, all'applicazione delle modalità dell'art. 140 c.p.c.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di riparto dell'onere probatorio in ordine alla prova della ricezione della raccomandata informativa.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme costituzionali asseritamente violate nella disciplina e nella valutazione della notifica.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro di tutela del diritto di difesa rispetto alla validità della notifica.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per dedurre la nullità della sentenza per asserita mancanza di motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione alla censura di motivazione.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per denunciare la pretesa nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come fondamento del primo motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come fondamento del secondo motivo di ricorso per nullità della sentenza.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Ha consentito la decisione della causa nel merito da parte della Corte, senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • d.l. n. 193/2016

    È richiamato per la successione ex lege dell'Agenzia delle entrate-Riscossione al precedente agente della riscossione, con conseguenze sulla notifica del ricorso per cassazione.

  • Corte cost. n. 258/2012

    Ha inciso sulla disciplina della notificazione degli atti impositivi, imponendo per l'irreperibilità relativa l'applicazione dell'art. 140 c.p.c.

Massime di principio

  • Nella notificazione degli atti impositivi eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa del destinatario, il perfezionamento richiede l'osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalla norma, inclusa la prova dell'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale; la sola spedizione non è sufficiente.
  • Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale che ha inciso sulla disciplina della notifica degli atti tributari, la validità della notificazione di atti sub iudice va valutata secondo il testo risultante dalla pronuncia additiva o ablativa, anche se l'atto è stato compiuto anteriormente.
  • La nullità della notifica del ricorso per cassazione al successore ex lege di un ente pubblico o concessionario cessato può essere sanata dalla costituzione spontanea del destinatario, con conseguente raggiungimento dello scopo dell'atto.
  • Il vizio di motivazione rilevante in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., è limitato alle anomalie motivazionali che integrano una violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è denunciabile il semplice difetto di sufficienza o sinteticità della motivazione.
  • Quando la questione di diritto è definita e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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