Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 00743/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse meramente reiterativa delle argomentazioni di appello e non si confrontasse realmente con una motivazione congrua e argomentata della Corte d'appello sulla recidiva reiterata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge penale per asserita erronea applicazione della recidiva reiterata ex art. 99, secondo e quarto comma, c.p. La censura, tuttavia, risultava sostanzialmente sovrapponibile a quella già formulata in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della Corte territoriale, che aveva ritenuto correttamente applicata la recidiva valorizzando la pluralità delle condanne pregresse, la loro cadenza periodica e la conseguente maggiore pericolosità desunta dal profilo personologico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La recidiva reiterata può essere ritenuta correttamente applicata quando il giudice valorizza la pluralità e la cadenza delle condanne pregresse, come indice di abitualità delittuosa e di accresciuta pericolosità.

  • art. 44882 del 18/07/2014, Cariolo

    Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01

    La doglianza che solo apparentemente denuncia un errore logico o giuridico non è idonea a superare una motivazione congrua se il ricorrente non si confronta effettivamente con essa.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è ammissibile una censura che si limiti a riproporre pedissequamente le stesse argomentazioni già dedotte in appello, senza un confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La contestazione della recidiva reiterata richiede di misurarsi con gli specifici elementi valorizzati dal giudice di merito; in particolare, la pluralità e la periodicità delle pregresse condanne possono costituire indici sintomatici di una maggiore pericolosità personologica.
  • Una doglianza solo apparentemente diretta a denunciare un errore di diritto o di logica non supera il vaglio di ammissibilità se la sentenza impugnata presenta una motivazione congrua e non specificamente contrastata.
  • In sede di legittimità, la deduzione di violazione di legge non è sufficiente quando, in concreto, la censura mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del merito già compiuta dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.