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Sentenza

Sentenza n. 2633/2026 - Catania, Sezione 2

avverso il silenzio serbato dal Comune intimato in relazione al completamento del procedimento di acquisizione sanante attivato dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202502154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Comune nell’eseguire la sentenza che gli aveva ordinato di rispondere alla diffida relativa alla conclusione del procedimento di acquisizione sanante e alla costituzione di una servitù pubblica di passaggio per una condotta fognaria

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La proprietaria aveva chiesto la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, commi 3 e 4, c.p.a., sostenendo che la nota comunale del 20 marzo 2026 si limitava ad avviare il procedimento per la costituzione della servitù e non dava esecuzione alla sentenza n. 3658 del 22 dicembre 2025, che aveva ordinato al Comune di rispondere formalmente alla diffida dell’11 agosto 2025 entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione. Durante il giudizio, il Comune ha adottato la deliberazione n. 26 del 27 agosto 2026, costituendo la servitù e riconoscendo l’indennizzo complessivo di € 2.940,30. La ricorrente ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere e la rifusione delle spese secondo la soccombenza virtuale. Il Comune ha sostenuto che la sentenza era già stata eseguita con la nota del 20 marzo 2026, adottata prima della scadenza del termine, che aveva manifestato la scelta acquisitiva e quantificato l’indennizzo; ha inoltre invocato la complessità dell’istruttoria e difficoltà organizzative, chiedendo l’improcedibilità o la cessazione della materia del contendere e la condanna della ricorrente alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nel corso del giudizio, il Comune ha infine provveduto sull’istanza, disponendo con deliberazione del 27 agosto 2026 la costituzione della servitù e riconoscendo l’indennizzo. Ai fini delle spese, ha rilevato che la nota del 20 marzo 2026 aveva soltanto comunicato l’avvio del procedimento e che la definizione effettiva era intervenuta dopo il termine di novanta giorni fissato dalla precedente sentenza. Ha quindi applicato la soccombenza virtuale e condannato il Comune a rifondere le spese della fase, liquidate in € 750,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 117, commi 3 e 4, c.p.a.

    La ricorrente, ritenendo tale atto insufficiente a dare esecuzione alla sentenza, ha chiesto, ai sensi dell’art. 117, commi 3 e 4, c.p.a. la nomina di un commissario ad acta.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la richiesta di nomina del commissario ad acta; la decisione non esamina autonomamente i presupposti per la nomina, poiché l’Amministrazione ha poi provveduto.

  • art. 42-bis, comma 6, d.P.R. 327/2001

    Con nota prot. n. 10658 del 20 marzo 2026 il Comune ha comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento finalizzato alla costituzione, ai sensi dell’art. 42-bis, comma 6, del d.P.R. n. 327 del 2001, di una servitù pubblica di passaggio per la condotta fognaria realizzata sui terreni di sua proprietà, indicando le ragioni di interesse pubblico poste a fondamento della scelta acquisitiva e quantificando provvisoriamente in € 2.940,30 l’indennizzo complessivo.

    La disposizione è richiamata in relazione al procedimento di costituzione della servitù pubblica di passaggio. La nota di avvio non ha definito il procedimento: il TAR considera intervenuta la definizione solo con la successiva deliberazione che ha costituito la servitù e riconosciuto l’indennizzo.

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo all’inerzia nell’esecuzione di una pronuncia che impone di provvedere, la sopravvenuta adozione dell’atto conclusivo sull’istanza determina la cessazione della materia del contendere.
  • La comunicazione di avvio di un procedimento, anche se espone la scelta acquisitiva e quantifica provvisoriamente l’indennizzo, non equivale alla definizione del procedimento quando questa richiede un successivo atto conclusivo.
  • Quando l’Amministrazione definisce il procedimento soltanto dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice, le spese della fase possono essere poste a suo carico in applicazione della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaOccupazione illegittima e acquisizione sanante
RamiProcesso amministrativoEspropriazione per pubblica utilità
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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