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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27611/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art.297, comma 3, cod. proc. pen.: il ricorrente deduceva che i termini di decorrenza della custodia cautelare nel procedimento catanese dovevano essere retrodatati all'esecuzione di una precedente ordinanza cautelare (eseguita il 14/9/2021) adottata in altro procedimento pendente presso il Tribunale di Reggio Calabria, in quanto i fatti e gli elementi indiziari alla base della seconda misura risultavano già desumibili dagli atti anteriori alla prima ordinanza (connessione qualificata ai sensi dell'art.12 lett. b) e c) e coincidenza di episodi, in particolare l'acquisto di cocaina del 22/11/2018). In sostanza si chiedeva la retrodatazione del termine iniziale di decorrenza della custodia cautelare al fine di valutare la possibile scadenza del termine stesso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata del Tribunale di Catania e ha rinviato il procedimento al Tribunale del riesame di Catania per un nuovo esame. La Corte ha censurato il Tribunale di merito per aver valutato erroneamente la 'posteriorità' dei fatti storici invece che l'anteriorità dei fatti oggetto della seconda misura rispetto alla data di emissione della prima ordinanza cautelare (27/7/2021, eseguita 14/9/2021). Ha disposto che il giudice del riesame verifiche ora, preliminarmente, la sussistenza della connessione tra i fatti dei procedimenti e l'operatività del meccanismo di retrodatazione (inclusa la verifica se, per effetto di tale retrodatazione, il termine della custodia sia già decorso). La Cassazione non ha deciso nel merito l'adeguatezza della misura cautelare sostanziale, ma ha ordinato la revisione della valutazione procedurale compiuta dal Tribunale.

Norme richiamate

  • art.297, comma 3, cod. proc. pen.

    «Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave»

    La Corte interpreta la norma come meccanismo di retrodatazione applicabile anche tra procedimenti diversi quando sussiste una connessione qualificata (art.12 lett. b) e c)) e i fatti della seconda ordinanza sono anteriori rispetto alla data di emissione della prima: la retrodatazione fa decorrere i termini dall'esecuzione della prima ordinanza e li commisura all'imputazione più grave. La Corte ha rilevato che il Tribunale ha applicato la norma in modo erroneo valutando la 'posteriorità' dei fatti anziché l'anteriorità rispetto alla data di emissione della prima ordinanza.

  • art.12, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Individuazione delle ipotesi di connessione qualificata (concorso formale, reato continuato o connessione teleologica) necessaria per applicare la retrodatazione prevista dall'art.297, comma 3.

  • art.73 e art.74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. stupefacenti)

    Norme materiali relative ai reati di traffico e detenzione illecita di stupefacenti; sono i reati contestati e sulla cui base è stata valutata la gravità indiziaria e la connessione tra procedimenti.

  • art.416-bis cod. pen. (co. 1)

    Aggiornamento della qualificazione associativa (metodo mafioso) contestata come aggravante; utilizzata nell'impianto accusatorio a livello di gravità della fattispecie.

  • art.275, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferimento alla presunzione di pericolosità e alle esigenze cautelari: il Tribunale del riesame aveva confermato la maggiore misura ritenendo non superabile la doppia presunzione di pericolosità ai fini della reiterazione.

  • art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma di disciplina dei motivi di cassazione invocati (violazione di legge e vizi di motivazione): tali lettere sono state richiamate dal ricorrente e la Corte ha accolto il motivo relativo alla violazione dell'art.297, comma 3.

  • Legge 8 agosto 1995, n.332

    Richiamata quale fonte della modifica che ha esteso l'applicazione del meccanismo di retrodatazione anche ad ordinanze relative a fatti diversi, a condizione di connessione qualificata e anteriorità dei fatti rispetto alla prima ordinanza.

Massime di principio

  • Quando sono emesse più misure cautelari su fatti diversi ma collegati, verificare sempre se sussiste una connessione qualificata ai sensi dell'art.12 (concorso formale, reato continuato o connessione teleologica) perché solo in tal caso può operare la retrodatazione dell'art.297, comma 3.
  • La retrodatazione va valutata rispetto all'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza rispetto alla data di emissione (o esecuzione) della prima ordinanza cautelare, non rispetto alla mera cronologia degli eventi descritti nei capi di imputazione.
  • Per ottenere la retrodatazione il materiale indiziario alla base della seconda ordinanza deve essere desumibile dagli atti anteriori al rinvio a giudizio per il fatto con il quale sussiste il rapporto di connessione; se questo è dimostrabile, può decorrere una diversa data iniziale della custodia cautelare.
  • La questione può essere dedotta anche in sede di riesame, ma le Sezioni Unite richiedono condizioni precise (es. possibile decorrenza integrale del termine per effetto della retrodatazione e desumibilità degli elementi idonei dall'ordinanza applicativa della prima misura).
  • Gli errori di applicazione dell'art.297 (es. confondere anteriorità/posteriorità) costituiscono violazione di legge che può portare all'annullamento e al rinvio per nuovo esame, senza che la Cassazione decida automaticamente sulla sostituzione o revoca della misura cautelare.
  • In fase difensiva è cruciale documentare e segnalare con precisione le date di commissione dei fatti, le date di emissione/esecuzione delle precedenti ordinanze e la data di deposito degli atti (informative, richieste di rinvio a giudizio) per sostenere la richiesta di retrodatazione.

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