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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2683/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta distrattiva e documentale: (1) censurava la contraddittorietà della motivazione perché, pur riconoscendo la correttezza formale della contabilità della srl fallita, la Corte aveva ritenuto ugualmente che vi fosse stata distrazione di un credito di £10.000.000 incassato ma non registrato, con conseguente inattendibilità delle scritture; (2) denunciava il travisamento della prova circa le rimanenze di magazzino, che a suo dire risultavano inesistenti e frutto di scritture fittizie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sostanza con riguardo all'accertamento di responsabilità e alle pene principali, confermando così la condanna per bancarotta distrattiva e documentale. Tuttavia ha annullato la sentenza impugnata soltanto limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, alla luce della dichiarazione di incostituzionalità della disciplina della durata fissa operata dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 222/2018). Ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia perché determini concretamente la durata delle pene accessorie secondo i criteri dell'art. 133 c.p. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre rilevato che il reato non è prescritto secondo la normativa previgente (legge Cirielli) e ha indicato il termine prescrizionale al 22 gennaio 2024.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare (R.D. 267/1942)

    «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni»

    La Corte ha ritenuto che la precedente applicazione della durata fissa per le pene accessorie fosse resa illegittima dalla sentenza costituzionale n. 222/2018; pertanto le pene accessorie devono essere determinate in concreto dal giudice di merito secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.

  • art. 223, comma 1, R.D. 267/1942

    Norma richiamata per la fattispecie di bancarotta documentale (irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili); la Corte ha confermato che irregolarità e omissioni possono integrare il reato anche se la contabilità appariva aggiornata fino al fallimento.

  • art. 216, comma 1, n. 1 e 2, R.D. 267/1942

    Norme richiamate per la bancarotta distrattiva: la sentenza ha ritenuto provata la distrazione di materie prime, crediti e la mancata registrazione di un incasso, a fondamento della condanna.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 222/2018

    Ha dichiarato l'illegittimità della previsione di durata fissa delle pene accessorie nell'art. 216, imponendo una riformulazione che ha effetti retroattivi sulla legittimità delle pene accessorie determinate secondo la norma dichiarata incostituzionale.

  • art. 133 c.p.

    Indica i criteri per la determinazione della pena in concreto; la Corte ha stabilito che, dopo la declaratoria costituzionale, la durata delle pene accessorie deve essere determinata dal giudice di merito secondo questi criteri.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Richiamato per gli effetti dell'annullamento con rinvio circoscritto: l'autorità di cosa giudicata permane per le parti della sentenza non annullate.

  • art. 10, comma 3, legge "Cirielli" (legge 251/2005)

    Applicazione della disciplina previgente della prescrizione al caso: poiché il giudizio di primo grado si è chiuso prima dell'entrata in vigore della legge 251/2005, si applicano i termini più lunghi previsti dalla normativa anteriore, con conseguente mancata estinzione per prescrizione.

  • art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito)

    Richiamato esclusivamente in ordine alla modalità di deposito della requisitoria del Pubblico Ministero (forma scritta telematica) nel procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione.

  • Sezioni Unite e giurisprudenza di legittimità citata

    Ribadiscono il principio per cui la Corte di Cassazione non è sede per una revisione del merito e non può riconsiderare libere valutazioni probatorie dei giudici di merito; il vizio dedotto era, pertanto, inammissibile nella forma prospettata.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina la valutazione delle prove di fatto: le censure che chiedono una diversa ponderazione delle testimonianze o della contabilità sono inammissibili se mirano a una rivalutazione del merito.
  • La correttezza formale della contabilità non esclude che singole omissioni o il mancato inserimento di incassi possano essere valutati come distrazioni e come fonte di inattendibilità complessiva delle scritture contabili.
  • Una pronuncia costituzionale che modifica la portata precettiva di una norma (es. durata fissa delle pene accessorie) rende illegittima l'applicazione precedente di quella disposizione e può comportare l'annullamento limitato alle parti determinate secondo il criterio invalidato, con rinvio per nuova determinazione.
  • L'annullamento parziale (limitato alle pene accessorie) non intacca la cosa giudicata sugli altri punti della sentenza che non sono connessi; quindi la responsabilità penale e le pene principali restano definitive se non collegate all'annullamento.
  • In presenza di sentenze di condanna antecedenti a riforme della disciplina della prescrizione, va verificata la normativa applicabile (previgente o nuova) in base alle regole di legge vigenti al momento della definizione del giudizio di primo grado.
  • In caso di rinvio per redeterminazione di pene accessorie, il giudice del rinvio deve motivare la quantificazione avendo riguardo ai criteri dell'art. 133 c.p. e alla discrezionalità che gli è affidata.

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