Adunanza plenaria n. 4/2021 - Consiglio Di Stato, Sezione P
per la riforma della sentenza n. -OMISSIS- del 20 marzo 2020 del Tribunale amministrativo regionale per la -OMISSIS-, n, resa tra le parti, che ha accolto il ricorso R.G. n. -OMISSIS-proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a. da Gobbi 1842 s.r.l., odierna appellata, per l’annullamento: a) del provvedimento di data non indicata riferimento prot. nn. -OMISSIS-, comunicato all’interessata con pec 11 giugno 2019, con il quale l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale I di -OMISSIS-, Ufficio territoriale di -OMISSIS- 1, ha confermato il diniego espresso sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla Gobbi 1842 s.r.l. il giorno 20 febbraio 2019: di tutti gli atti ovvero provvedimenti consequenziali e presupposti, e in particolare: b) del provvedimento di data non indicata riferimento prot. n. -OMISSIS-, comunicato all’interessata con pec 21 marzo 2019, con il quale la medesima Agenzia ha respinto l’istanza di accesso suddetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell'accesso a documentazione fiscale e finanziaria relativa a cessioni di quote societarie, richiesta per esigenze difensive in giudizi civili concernenti la possibile simulazione della vendita dell'immobile
Esito
La controversia
La società conduttrice aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate copia dei movimenti bancari o degli assegni relativi al pagamento di cessioni di quote, dei quadri delle dichiarazioni dei redditi dei cedenti e dei documenti attestanti il pagamento dell'imposta sostitutiva, nonché di eventuali accordi richiamati negli atti di cessione. L'accesso era finalizzato a sostenere, in giudizi civili, la tesi secondo cui le cessioni delle quote della società proprietaria avrebbero dissimulato una vendita dell'immobile locato, così eludendo il diritto di prelazione e riscatto del conduttore. L'Agenzia aveva negato l'accesso ritenendo che la società dovesse utilizzare esclusivamente gli strumenti istruttori del processo civile, che i documenti fossero coperti dalla riservatezza finanziaria, che mancasse il requisito della stretta indispensabilità e che l'istanza fosse esplorativa. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo sufficiente l'attinenza della documentazione alla controversia civile. Gli appellanti hanno dedotto: l'inammissibilità dell'accesso in pendenza del processo civile; l'insussistenza di un nesso concreto tra documenti e difese; la natura esplorativa della richiesta; la tutela dei dati sensibili e finanziari. La questione è stata rimessa all'Adunanza plenaria per chiarire il livello di specificità richiesto nell'accesso difensivo e i limiti della valutazione spettante all'amministrazione e al giudice amministrativo.
La decisione
L'Adunanza plenaria ha richiamato e precisato i principi già affermati in materia di accesso difensivo. L'istanza deve indicare in modo puntuale e specifico la situazione giuridica da tutelare, i fatti controversi e il nesso di necessaria strumentalità tra i documenti richiesti e la cura o difesa di tale situazione; non è sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie o difensive. Il giudizio sul nesso di strumentalità è regolato dai criteri di immediatezza, concretezza e attualità e non lascia spazio a valutazioni amministrative libere. L'amministrazione e il giudice amministrativo devono verificare tale nesso e procedere al bilanciamento con la riservatezza, ma non possono sostituirsi al giudice del processo principale nella valutazione dell'ammissibilità, influenza o decisività della prova, salvo il caso di assoluta ed evidente mancanza di collegamento o di uso pretestuoso dell'accesso. Per i dati finanziari ed economici non si applicano i criteri più rigorosi previsti per dati sensibili, giudiziari o supersensibili: opera il criterio generale della necessità per la cura o difesa di un interesse giuridico. La causa non è stata definita nel merito: sono stati enunciati i principi di diritto e gli atti sono stati restituiti alla IV Sezione, affinché verifichi la conformità della sentenza del TAR ai principi affermati e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lettera d), l. 241/1990
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
L'interesse all'accesso deve essere diretto, concreto e attuale e corrispondere a una situazione giuridicamente tutelata.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
I richiedenti, ove dimostrino che la conoscenza è necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, saranno comunque garantiti dall'accesso ai documenti amministrativi
L'accesso difensivo richiede un nesso di necessaria strumentalità tra documento e situazione giuridica da curare o difendere. Per dati finanziari ed economici si applica il criterio generale della necessità; l'amministrazione deve bilanciare accesso e riservatezza senza valutare la decisività della prova nel giudizio principale.
art. 25, comma 2, l. 241/1990
la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata
La motivazione deve rappresentare in modo puntuale e specifico le finalità difensive e il collegamento tra documenti richiesti e situazione giuridica tutelata.
art. 116 c.p.a.
Nel giudizio sull'accesso il giudice amministrativo verifica i presupposti dell'accesso difensivo, ma non può sostituirsi al giudice del processo principale nella valutazione dell'ammissibilità o decisività della prova.
art. 99 c.p.a.
La rimessione all'Adunanza plenaria consente l'enunciazione di principi di diritto vincolanti per la Sezione rimettente.
art. 7 d.P.R. 605/1973
Le comunicazioni relative ai rapporti finanziari detenute dall'amministrazione tributaria possono costituire documenti amministrativi ostensibili, purché ricorrano i presupposti dell'accesso difensivo.
art. 9 Regolamento (UE) 2016/679
Definisce i dati personali appartenenti a categorie particolari, che non erano oggetto della controversia.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Riguarda i dati personali relativi a condanne penali e reati, non coinvolti nella fattispecie esaminata.
art. 60 d.lgs. 196/2003
Riguarda i dati supersensibili relativi a salute, vita sessuale, orientamento sessuale e dati genetici, cui non si riferiva la documentazione richiesta.
Massime di principio
- Nell'accesso difensivo, il richiedente deve indicare in modo puntuale e specifico la situazione giuridica da tutelare, i fatti controversi e il documento richiesto, dimostrando un nesso diretto, concreto, attuale e di necessaria strumentalità tra documentazione e cura o difesa dell'interesse giuridico; non è sufficiente il generico riferimento a esigenze probatorie o difensive.
- L'amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo devono verificare motivatamente il nesso di strumentalità necessario e bilanciare l'accesso con la riservatezza, ma non possono svolgere ex ante una valutazione sull'ammissibilità, influenza o decisività della prova nel giudizio principale.
- La valutazione sulla rilevanza o decisività della documentazione nel giudizio civile compete al giudice di quel processo; nel giudizio di accesso tali valutazioni possono rilevare soltanto per apprezzare la concretezza e l'attualità del bisogno conoscitivo, salvo l'assoluta ed evidente mancanza di collegamento o l'uso pretestuoso dell'accesso.
- Per i dati finanziari ed economici, il bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza è governato dal criterio generale della necessità per la cura o difesa di un interesse giuridico; non si applicano i criteri più rigorosi della stretta indispensabilità o della parità di rango previsti per dati sensibili, giudiziari o supersensibili.
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