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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17999/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorrente ha rinunciato al ricorso per cassazione. Per effetto della rinuncia la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha disposto il versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello di Catanzaro del 28/06/2023 che aveva rigettato il suo reclamo contro il decreto del Tribunale di Catanzaro del 17/04/2023, il quale aveva revocato il controllo giudiziario disposto nei confronti della società. Nel ricorso si denunciavano violazione dell'art. 127 c.p.p., dell'art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011 e vizi di motivazione, nei limiti dell'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiamata dal ricorrente per delimitare i motivi di impugnazione ammessi; tuttavia la Corte non ha svolto un esame di merito sui limiti di impugnazione perché il ricorso è stato ritirato e dichiarato inammissibile.

  • art. 127 c.p.p.

    Denunciata come violata nel ricorso; nessuna interpretazione sostanziale è stata resa dalla Corte, poiché il ricorso è stato abbandonato dal ricorrente e quindi non esaminato nel merito.

  • art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011

    Norma richiamata in relazione alle misure di controllo giudiziario previste dal codice antimafia; anche questa questione non è stata valutata nel merito a causa della rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione comporta generalmente l'inammissibilità dell'istanza e impedisce che la Corte esamini il merito delle questioni dedotte.
  • La rinuncia non esclude automaticamente la condanna alle spese processuali; il ricorrente può essere condannato a rifondere le spese sostenute dalla controparte.
  • In assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il giudice può irrogare una somma a titolo di ammenda (versamento alla Cassa delle ammende); per evitarla è opportuno documentare giustificazioni oggettive o l'assenza di colpa.
  • Se l'obiettivo è far valere presunte violazioni procedurali o di legge (es. art. 127 c.p.p. o disposizioni speciali), conviene non rinunciare prima della decisione di merito, perché la rinuncia priva di effetto l'esame sostanziale della questione.
  • Prima di proporre o ritirare un ricorso, valutare le possibili conseguenze economiche (spese e ammende) e preparare eventuali elementi probatori o giustificativi per escludere la colpa in caso di inammissibilità.

Testo integrale

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