Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28216/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda due imputati condannati per partecipazione a un’associazione di tipo mafioso denominata "clan Mallardo". Uno dei due, già destinatario di una condanna in appello poi rescissa, ha impugnato la sentenza di rinvio lamentando, da un lato, l’erroneo giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante dell’associazione armata, ritenuto motivato in modo apparente e illogico, e, dall’altro, la sproporzione della pena rispetto alla sua età, all’incensuratezza specifica e al ruolo marginale. L’altro imputato ha impugnato la conferma della condanna deducendo: l’illogicità della valutazione di responsabilità associativa, fondata su dichiarazioni di collaboratori e su altri elementi ritenuti non convergenti e non riscontrati; l’erronea applicazione dell’aggravante dell’associazione armata per mancanza di prova della consapevolezza della disponibilità di armi; e il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto standardizzato, con ulteriore doglianza sulla disparità di trattamento rispetto a un coimputato nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per il primo imputato ha ritenuto non manifestamente illogica e sufficientemente motivata la scelta della Corte d’appello di porre in equivalenza le attenuanti generiche con l’aggravante dell’associazione armata, valorizzando gravità della condotta, capacità a delinquere e lunga militanza nel sodalizio. Per il secondo imputato ha ritenuto non consentite o manifestamente infondate tutte le censure: la responsabilità associativa era sorretta da dichiarazioni convergenti di collaboratori, intercettazioni e una precedente condanna per tentata estorsione; l’aggravante dell’associazione armata era correttamente desunta dalla stabile partecipazione a un sodalizio mafioso storico; il diniego delle attenuanti generiche era legittimamente fondato su gravità dei fatti, lunga adesione e assenza di resipiscenza; la doglianza sulla pena comparata con altro coimputato era infondata perché le posizioni non erano identiche e il trattamento differenziato trovava giustificazione nelle diverse personalità e nel diverso ruolo criminale.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono oggetto di giudizio discrezionale di merito, sindacabile solo per illogicità o mancanza di motivazione non apparente; il giudice può negarle valorizzando gli elementi ritenuti decisivi, senza dover confutare uno per uno tutti quelli favorevoli.

  • art. 69 c.p.

    Il giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti rientra nella discrezionalità del merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non arbitraria e coerente con i parametri dell’art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    Gli elementi della gravità del fatto, della capacità a delinquere e della personalità del reo possono legittimare sia la comparazione tra circostanze sia il diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Le censure che mirano a una nuova valutazione del merito o dell’attendibilità della prova non sono consentite in cassazione; il sindacato resta limitato a violazioni di legge e vizi logici effettivi.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione richiede reale apparenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, non essendo sufficiente la mera divergenza rispetto alla lettura difensiva delle prove.

  • art. 416-bis c.p.

    La partecipazione all’associazione mafiosa può essere provata anche tramite dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e altri elementi sintomatici dello stabile inserimento e della messa a disposizione dell’imputato per il sodalizio.

  • art. 416-bis, quarto comma, c.p.

    L’aggravante dell’associazione armata è configurabile anche per ciascun partecipe che sia consapevole, o che colposamente ignori, la disponibilità di armi da parte del sodalizio; per le associazioni mafiose storiche è sufficiente l’accertamento in fatto della disponibilità di armamento, anche senza individuazione esatta delle armi.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dalla difesa in tema di proporzionalità del trattamento sanzionatorio, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti è espressione di discrezionalità di merito: in cassazione è censurabile solo se del tutto arbitrario, mancante o manifestamente illogico.
  • Per negare le attenuanti generiche o per fissare la pena entro la cornice edittale, il giudice può valorizzare pochi elementi ritenuti decisivi, purché coerenti con l’art. 133 c.p.; non deve necessariamente prendere in esame ogni dato favorevole invocato dalla difesa.
  • Nel reato di partecipazione ad associazione mafiosa, la prova può essere tratta da un complesso di elementi convergenti, tra cui dichiarazioni dei collaboratori, intercettazioni, condotte sintomatiche e precedenti giudiziari specifici, purché evidenzino lo stabile inserimento dell’imputato nel sodalizio.
  • Le doglianze che chiedono una rivalutazione dell’attendibilità dei collaboratori o del peso probatorio delle risultanze investigative non sono ammissibili in cassazione se non denunciano un effettivo vizio logico o una violazione di legge.
  • L’aggravante dell’associazione armata non richiede, per ogni singolo partecipante, la prova dell’individuazione delle armi: per i sodalizi mafiosi storici è sufficiente la prova della disponibilità di armi e della consapevolezza, anche per relationem, del partecipe.
  • La diversa pena irrogata a coimputati nel medesimo processo non integra di per sé vizio di motivazione, se le posizioni non sono perfettamente omogenee o se il diverso trattamento è giustificato da ruoli, personalità e condotte differenti.
  • La scelta di non collaborare con l’autorità giudiziaria non può da sola fondare il diniego delle attenuanti generiche, ma può concorrere con altri elementi negativi nella valutazione complessiva della personalità e del fatto.

Come è indicizzato

MaterieAssociazione mafiosa
RamiReati contro la PA
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.