Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6393/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Alam Md Sha: impugnava la condanna sostenendo di essere stato giudicato in sua assenza nonostante le notifiche fossero state eseguite presso lo studio del difensore d'ufficio eletto come domicilio; il difensore aveva poi chiesto la liquidazione del compenso per irreperibilità del cliente, per cui si deduceva che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non garantiva la conoscenza del processo e che il giudice avrebbe dovuto effettuare ulteriori verifiche prima di dichiarare l'assenza. Inoltre si censurava la revoca della testimonianza del teste dell'accusa Khan Tushar senza adeguata motivazione. Hossain Sumon: deduceva vizi nel verbale di identificazione (errore nel riportare il nome del coimputato e incertezza sulla conoscenza della lingua italiana) chiedendo la traduzione degli atti e la nullità degli stessi; proponeva inoltre il medesimo motivo relativo alla revoca del testimone.

La decisione

Per Alam Md Sha il ricorso è stato ritenuto fondato: la Corte di Cassazione ha affermato che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, di per sé, non è idonea a provare l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato senza verifiche sull'effettivo rapporto professionale o sulla volontaria sottrazione; a causa della nullità delle notificazioni la sentenza impugnata e quella di primo grado sono state annullate senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Verbania per il prosieguo. Il ricorso di Hossain Sumon è stato dichiarato inammissibile: il vizio rilevato nel verbale di identificazione è stato ritenuto un mero errore formale, e la revoca del testimone è stata valutata correttamente come non necessaria rispetto all'impianto probatorio; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 162 cod. proc. pen., comma 4-bis

    introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103

    La Corte richiama l'orientamento secondo cui, anche in relazione alla disciplina del processo in assenza, non può ritenersi sufficiente la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio: il giudice deve verificare in concreto l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale che attesti la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato o la sua volontaria sottrazione.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    La notificazione degli atti al difensore di ufficio, senza un'affidabile verifica della volontaria sottrazione dell'imputato alla conoscenza del processo, è inidonea a produrre l'effettiva conoscenza da parte dell'imputato e può determinare la nullità delle notifiche e delle successive attività processuali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna della parte che propone ricorso dichiarato inammissibile al pagamento delle spese processuali; in presenza di profili di colpa è stata applicata anche la sanzione alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza unificata (Sez. U.), n. 23948 del 28/11/2019 (PG/Ismail)

    La Corte di legittimità dà continuità al principio espresso in questa pronuncia: l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé presupposto idoneo per dichiarare l'assenza dell'imputato senza verifiche concrete sul rapporto difensore-imputato o sulla volontaria sottrazione.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è automaticamente equivalente alla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato: il giudice deve accertare, caso per caso, l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale ovvero la volontaria sottrazione dell'imputato.
  • Se le notifiche sono eseguite presso il difensore d'ufficio senza verifiche concrete, può sorgere una nullità che comporta l'annullamento delle decisioni assunte in assenza dell'imputato.
  • Errori formali nei verbali di identificazione (ad es. riportare il nome del coimputato) possono essere considerati non determinanti se non incidono sui presupposti sostanziali del diritto alla difesa (per esempio la conoscenza della lingua); l'incidenza va valutata nel merito.
  • La revoca dell'assunzione di una testimonianza può essere legittima se il giudice, valutato il quadro probatorio già acquisito, ritiene la testimonianza superflua; le censure generiche che non confrontano le motivazioni del giudice di merito sono inammissibili.
  • Un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare la condanna alle spese e, se ricorre colpa, sanzioni alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.