Sentenza del 16/09/2016 n. 18219 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il diniego di rimborso IRPEF per Euro 3.339,58 relativo alla somma erogata da un fondo pensione. La contribuente sosteneva che la somma imponibile dovesse essere ridotta sia della quota di contributi versati direttamente dal lavoratore, deducibile entro il limite del 4% della retribuzione annua, sia della parte riferibile a rendimenti già assoggettati a imposta sostitutiva. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto integralmente il ricorso, ritenendo provate tali circostanze. L'Agenzia delle Entrate ha contestato in cassazione l'insufficiente motivazione della CTR e la violazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che non fosse stato adeguatamente dimostrato né quando fossero maturati i rendimenti né che il lavoratore avesse versato direttamente i contributi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà verificare concretamente, sulla base della documentazione, quando siano maturati i rendimenti del fondo e se il lavoratore avesse effettivamente sostenuto direttamente i contributi deducibili. Non è stato quindi riconosciuto in via definitiva il rimborso alla contribuente; la decisione di merito è stata annullata per motivazione insufficiente e per mancato accertamento di fatti decisivi. Le spese di tutti i gradi sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 2
Le somme risultanti dalla capitalizzazione della pensione sono assoggettabili alla tassazione separata al netto dei contributi a carico del lavoratore.
La riduzione dell'imponibile è subordinata alla prova che i contributi siano stati effettivamente versati direttamente dal lavoratore; non è sufficiente un'affermazione generica del giudice.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 6, nel testo vigente anteriormente al D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47
La norma disciplina il trattamento fiscale delle somme derivanti da forme pensionistiche e la rilevanza dei contributi versati dal lavoratore nel determinare la quota imponibile.
D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 11, comma 6
Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.
La quota dei rendimenti già tassata può essere esclusa dalla nuova imposizione, ma occorre accertare in concreto la natura dei rendimenti e il periodo in cui sono maturati; la sentenza non ha definito definitivamente l'applicabilità retroattiva della disposizione.
Art. 2697 del codice civile
Chi pretende il rimborso deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, inclusi i versamenti diretti del lavoratore e l'eventuale precedente tassazione dei rendimenti.
Art. 360, comma 1, n. 5, del codice di procedura civile
La sentenza può essere cassata quando presenta omessa o insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi, come la data di maturazione dei rendimenti e l'effettiva contribuzione del lavoratore.
Massime di principio
- In materia di tassazione delle prestazioni dei fondi pensione, il contribuente che chiede un rimborso deve documentare con precisione la composizione della somma ricevuta, distinguendo capitale, contributi propri e rendimenti.
- La deduzione dei contributi dal capitale imponibile richiede la prova specifica che tali contributi siano stati sostenuti direttamente dal lavoratore e che rientrino nei limiti previsti dalla normativa applicabile ratione temporis.
- L'esclusione dalla tassazione dei rendimenti già tassati presuppone la prova sia dell'effettiva natura finanziaria dei rendimenti sia del loro assoggettamento a imposta, nonché del periodo in cui sono maturati.
- Una motivazione giudiziale meramente assertiva, che dichiari provati i fatti senza esaminare la documentazione contraria o indicare gli elementi utilizzati, può comportare la cassazione della sentenza e il rinvio.
- Quando la Corte di cassazione cassa con rinvio, non decide definitivamente chi abbia ragione nel merito: il giudice di rinvio deve svolgere gli accertamenti indicati e pronunciare una nuova decisione.
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