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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32670/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatrice per il pagamento di fatture relative a servizi resi nell'ambito di un contratto di appalto di servizi. La committente ha proposto opposizione deducendo l'illegittimità del recesso esercitato dall'appaltatrice e il suo grave inadempimento, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Il Tribunale ha accolto l'opposizione, ha revocato il decreto, ha ritenuto illegittimo il recesso dell'appaltatrice e, all'esito delle compensazioni, l'ha condannata a pagare una somma in favore della committente. La Corte d'appello ha confermato. In cassazione la società appaltatrice ha dedotto due motivi: con il primo ha censurato l'interpretazione della clausola del capitolato generale che le attribuiva il recesso in caso di riduzione oltre il quinto delle richieste di servizi, sostenendo che il quinto dovesse calcolarsi su base mensile; con il secondo ha contestato la quantificazione del danno, assumendo che la committente avrebbe dovuto attingere, per l'affidamento sostitutivo, alla graduatoria della gara ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. 163/2006 e non rivolgersi all'esterno.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto innanzitutto tardiva l'impugnazione, proposta oltre il termine decorrente dal deposito della sentenza d'appello. Ha inoltre osservato, in via ulteriore, che entrambi i motivi si risolvevano nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione del contratto e della disciplina applicabile rispetto a quella accolta dal giudice di merito, senza colpire in modo decisivo la ratio della sentenza impugnata; in particolare, il secondo motivo non scalfiva la rilevanza della mancata produzione dei documenti di gara. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale e per la proposta del relatore di declaratoria di inammissibilità.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    richiamati quale criterio ermeneutico del contratto, per affermare che l'interpretazione della clausola va svolta considerando l'intero complesso negoziale e l'effettivo andamento del rapporto.

  • art. 140 del d.lgs. n. 163 del 2006

    invocato dalla ricorrente come parametro per sostenere che, in caso di affidamento sostitutivo, la committente avrebbe dovuto scorrere la graduatoria della gara; la Corte rileva però che la censura non incide sulla motivazione decisiva e che mancava la produzione dei documenti di gara.

  • art. 18 del capitolato generale di appalto

    "in tutti i casi di risoluzione" del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore, questo fosse "... sempre tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento, fra cui il rimborso dei maggiori costi derivanti al Gruppo Iren dalla stipulazione di un nuovo contratto o comunque dalla necessità di procurarsi in altro modo le prestazioni oggetto di contratto"

    la clausola è interpretata nel senso che l'appaltatore inadempiente risponde dei maggiori costi sopportati dal committente per procurarsi altrove le prestazioni dovute.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura che si limiti a contrapporre una diversa interpretazione del contratto rispetto a quella motivatamente accolta dal giudice di merito è inammissibile se non aggredisce specificamente i passaggi logici decisivi della motivazione.
  • L'interpretazione di una clausola contrattuale deve essere svolta considerando l'intero regolamento negoziale e l'effettivo andamento del rapporto, non sulla base di un criterio astratto che risulti privo di reale significatività rispetto alle prestazioni concretamente eseguite.
  • La doglianza relativa alla quantificazione del danno è inammissibile quando non scalfisce tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata, specie se omette di confrontarsi con un autonomo argomento decisivo del giudice di merito.
  • Quando il capitolato prevede che l'appaltatore inadempiente risponda di tutti i danni, compresi i maggiori costi di nuovo affidamento o di reperimento altrove delle prestazioni, tali costi possono essere posti a suo carico se causalmente ricollegati all'inadempimento.
  • La tardività del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, rendendo superfluo l'esame nel merito delle ulteriori censure.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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