Cassazione Civile, Ordinanza n. 18320/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da infiltrazioni provenienti dall’impianto fognario a servizio di un edificio condominiale, che avrebbero danneggiato i locali di proprietà di terzi confinanti. In primo grado il condominio era stato condannato a eseguire le opere di ripristino e la compagnia assicurativa del condominio al pagamento di una somma risarcitoria. In appello la compagnia assicurativa aveva contestato, tra l’altro, la copertura del sinistro, sostenendo che la polizza garantisse solo i danni derivanti da rottura accidentale degli impianti e non quelli dovuti a difetti strutturali, di manutenzione o di costruzione del sistema fognario. La Corte d’appello aveva accolto tale impostazione, negando l’operatività della garanzia. Il condominio ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1917, 1321, 1322, 1362, 1363, 1366, 1370 e 1372 c.c., sostenendo che la clausola assicurativa dovesse essere interpretata sistematicamente e secondo buona fede, così da ricomprendere anche i danni da spargimento d’acqua derivanti da difetti manutentivi o costruttivi, e che l’aggettivo "accidentali" non potesse essere letto in senso restrittivo tale da escludere la colpa e da limitare la copertura ai soli eventi fortuiti o dolosi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del condominio, ritenendo fondata la censura sull’interpretazione della clausola di polizza. Ha affermato che, in tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola che prevede la copertura per danni conseguenti a fatti "accidentali" non può essere interpretata soltanto in senso letterale e restrittivo, ma va letta alla luce della funzione del contratto e dei criteri ermeneutici di buona fede, conservazione del contratto e interpretazione contro il predisponente. In applicazione di tali principi, l’aggettivo "accidentali" deve essere riferito ai fatti colposi e non ai soli eventi fortuiti, restando esclusi soltanto i fatti dolosi, salvo espressa limitazione del rischio. Il ricorso incidentale della società proprietaria è stato dichiarato assorbito. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la copertura assicurativa e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1917 c.c.
richiamato quale norma sulla garanzia della responsabilità civile dell'assicuratore, letta in funzione della causa concreta del contratto di tenere indenne l'assicurato per i danni verso terzi
art. 1321 c.c.
richiamato tra le norme sull'interpretazione del contratto e sulla struttura dell'accordo
art. 1322 c.c.
richiamato per valorizzare l'assetto di interessi perseguito dalle parti e la causa concreta del contratto
art. 1362 c.c.
richiamato quale criterio di interpretazione del contratto, non limitabile al solo dato letterale
art. 1363 c.c.
richiamato per imporre un'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali
art. 1366 c.c.
richiamato come criterio di interpretazione secondo buona fede
art. 1367 c.c.
richiamato come criterio conservativo, idoneo a preferire l'interpretazione che renda la clausola coerente con la funzione del contratto
art. 1370 c.c.
richiamato come criterio interpretativo contro il predisponente in caso di clausole ambigue
art. 1372 c.c.
richiamato nel novero delle norme sull'efficacia vincolante del contratto
art. 336, comma 1, c.p.c.
richiamato per dichiarare assorbito il ricorso incidentale, essendo la relativa statuizione dipendente da quella caducata con l'accoglimento del ricorso principale
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato solo per la forma della trattazione camerale
Massime di principio
- Nell’assicurazione della responsabilità civile, la clausola che copre i danni derivanti da fatti "accidentali" va interpretata in coerenza con la causa del contratto e non secondo il solo significato letterale della parola, se ciò finirebbe per svuotare la garanzia.
- In mancanza di espressa limitazione del rischio, una clausola di polizza riferita a fatti accidentali non esclude i fatti colposi dell’assicurato, ma deve intendersi come esclusiva dei soli fatti dolosi.
- L’interpretazione del contratto assicurativo deve essere sistematica e secondo buona fede, tenendo conto dell’intero assetto di interessi, della funzione economico-sociale del negozio e dei criteri ermeneutici che preservano l’effettività della copertura.
- Il giudice di merito che interpreti la clausola assicurativa solo in base al dato letterale, senza coordinare le singole previsioni e senza valorizzare la causa concreta del contratto, incorre in violazione delle regole legali di interpretazione contrattuale.
- Quando la statuizione impugnata in via incidentale dipende da quella caducata con l’accoglimento del ricorso principale, il ricorso incidentale resta assorbito.
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