Corte di giustizia, Ordinanza C-249/23
Ordinanza del presidente della Corte del 6 novembre 2023. — ClientEarth AISBL contro Commissione europea. — Impugnazione – Intervento – Articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Domanda presentata da membri del Parlamento europeo – Rigetto. — Causa C-249/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Presidente della Corte ha respinto l’istanza di intervento presentata da due deputate del Parlamento europeo nel procedimento di impugnazione promosso da ClientEarth contro la Commissione. La Corte ha ritenuto che le interessate non avessero dimostrato un interesse diretto, attuale e sufficientemente qualificato alla soluzione della controversia, poiché l’utilità delle informazioni richieste era solo indiretta e legata a future attività legislative. Ha inoltre osservato che l’interesse fatto valere coincideva sostanzialmente con quello del Parlamento europeo, il quale peraltro non aveva chiesto di intervenire.
Rigetto dell’istanza di intervento proposta da due deputate del Parlamento europeo in un’impugnazione relativa all’accesso ai documenti della Commissione, per difetto di un interesse diretto, attuale e sufficientemente qualificato alla soluzione della controversia.
La questione giuridica
Se due membri del Parlamento europeo possano essere ammessi a intervenire in una controversia di impugnazione riguardante il diniego di accesso a documenti della Commissione ai sensi del regolamento n. 1049/2001 e del regolamento n. 1367/2006, dimostrando un interesse alla soluzione della controversia distinto da quello dell’istituzione parlamentare e non meramente indiretto o futuro.
Principio di diritto
Ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, l’intervento è ammesso solo a chi dimostri un interesse diretto e attuale all’esito della controversia, idoneo a modificare la sua posizione giuridica; tale interesse non può consistere in un vantaggio solo indiretto o futuro né può coincidere con quello dell’istituzione di appartenenza. Di conseguenza, due deputate del Parlamento europeo non possono intervenire in un’impugnazione relativa all’accesso a documenti della Commissione quando il loro interesse deriva soltanto dalla qualità di membri del Parlamento e dalla possibile utilità politica o tecnica delle informazioni per future attività legislative.
Norme richiamate
- Articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 40, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 131, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 190, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Regolamento (CE) n. 1049/2001
- Regolamento (CE) n. 1367/2006
- Regolamento (CE) n. 1224/2009
Rigetto dell’istanza di intervento di due deputate del Parlamento europeo in una causa sull’accesso ai documenti
La Presidente della Corte di giustizia è intervenuta in un procedimento di impugnazione proposto da ClientEarth AISBL contro una sentenza del Tribunale che aveva confermato il diniego della Commissione all’accesso a taluni documenti. L’istanza riguardava la richiesta di due membri del Parlamento europeo di intervenire a sostegno di ClientEarth ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Fatti e procedimento
ClientEarth impugnava la sentenza del Tribunale del 1° febbraio 2023, ClientEarth/Commissione (T‑354/21), che aveva respinto il ricorso diretto contro la decisione della Commissione C(2021) 4348 final del 7 aprile 2021. Tale decisione negava l’accesso a documenti richiesti sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001 e del regolamento (CE) n. 1367/2006.
Con atto depositato l’11 agosto 2023, Grace O’Sullivan e Caroline Roose, deputate del Parlamento europeo, hanno chiesto di intervenire in favore della ricorrente. La Commissione ha chiesto il rigetto dell’istanza; ClientEarth ha presentato osservazioni senza opporsi alla richiesta.
Normativa applicabile e criterio di ammissibilità dell’intervento
La Corte richiama l’articolo 40, secondo comma, dello Statuto, secondo cui può intervenire chi dimostri un interesse alla soluzione della controversia. Il criterio, secondo giurisprudenza costante, richiede un interesse diretto e attuale all’esito della causa, riferito al dispositivo della decisione, non ai soli motivi o argomenti della sentenza. L’interesse deve inoltre essere sufficientemente qualificato, ossia idoneo a incidere sulla posizione giuridica dell’interveniente.
La Corte richiama anche il principio secondo cui i membri del Parlamento non possono fondare un interesse sufficiente unicamente sulla loro qualità di deputati.
Argomenti delle richiedenti l’intervento
Le deputate sostenevano di rappresentare un numero rilevante di cittadini e operatori attivi o dipendenti dall’industria della pesca, richiamando la loro appartenenza alla commissione pesca del Parlamento e la loro attività nel settore ambientale e della pesca. Affermavano inoltre che, per il loro lavoro parlamentare, si avvalevano di informazioni fornite da organizzazioni ambientaliste e che la sentenza impugnata avrebbe inciso sulle loro attività, poiché avrebbe interpretato in modo restrittivo le condizioni di accesso ai documenti da parte di tali organizzazioni. Aggiungevano che i documenti richiesti contenevano informazioni utili per la futura revisione del regolamento n. 1224/2009.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che l’esito dell’impugnazione non sarebbe idoneo a modificare la posizione giuridica delle richiedenti l’intervento. Il loro interesse a ottenere, per tramite della ricorrente, informazioni potenzialmente accessibili tramite i documenti controversi è stato qualificato come interesse solo indiretto e, per di più, non attuale, poiché collegato a una futura modifica del regolamento n. 1224/2009.
Inoltre, le ragioni addotte dalle deputate — ruolo politico, competenze in materia ambientale e di pesca, partecipazione ai lavori parlamentari — sono state considerate coincidenti con l’interesse del Parlamento europeo nel suo complesso. Le differenze rispetto alla precedente ordinanza Francia/Parlamento (358/85) non sono state ritenute sufficienti a escludere tale coincidenza.
La Corte sottolinea infine che il Parlamento, pur essendo legittimato a intervenire ai sensi dell’articolo 40, primo comma, dello Statuto, non aveva presentato alcuna istanza di intervento.
Decisione e spese
L’istanza di intervento è stata respinta per difetto di interesse alla soluzione della controversia. Le deputate soccombenti sono state condannate, oltre che alle proprie spese, anche a quelle sostenute dalla Commissione in relazione all’istanza; ClientEarth ha sopportato le proprie spese.
Principio ricavabile
L’interesse all’intervento ex articolo 40, secondo comma, dello Statuto deve essere personale, diretto, attuale e sufficientemente qualificato; non basta l’utilità politica o tecnica che una decisione possa avere per future attività parlamentari, né un interesse che coincida con quello dell’istituzione di appartenenza.
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