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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7590/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza che aveva applicato a carico di Ippolito la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nell'ambito di un'indagine per furto aggravato di sette moto. Il ricorso, articolato in tre motivi, denunciava: 1) violazione di legge e carenza motivazionale sulla sussistenza della gravità indiziaria, con mancato adeguamento al principio di diritto indicato da precedenti sentenze di annullamento; 2) violazione in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione; 3) vizio nella scelta della misura cautelare. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: il Tribunale non ha valutato adeguatamente l'attendibilità del riconoscimento operato dalla persona offesa (riconoscimento espresso solo in termini di quasi certezza), ha fondato il suo giudizio su un dato inesistente relativo a presunti riconoscimenti di altri coindagati e non ha esaminato le obiezioni della difesa rispetto agli elementi indiziari.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per il primo motivo, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio del procedimento al Tribunale del Riesame di Roma in diversa composizione per un nuovo esame, ritenendo assorbite le altre questioni cautelari. In sostanza il provvedimento di applicazione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è stato cassato per carenza motivazionale e omissione di valutazione di elementi probatori rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Riferimento alla norma che disciplina l'appello in materia cautelare; nel caso storico era l'articolo richiamato nell'ambito dell'appello proposto dalla Procura, ma la Corte di legittimità ha valutato la correttezza della motivazione resa dal Tribunale in seguito a quell'appello.

  • art. 627, comma terzo, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come parametro di mancato adeguamento al principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non si sia adeguatamente conformato alle indicazioni della sentenza di annullamento, in particolare sulla verifica dell'attendibilità del riconoscimento della persona offesa.

  • principio di non tassativita dei mezzi di prova

    La Corte richiama che la valutazione probatoria è libera e non tassativa: l'affidabilità di un riconoscimento è meramente un accertamento di fatto la cui attendibilità dipende dall'attendibilità del dichiarante e deve essere adeguatamente motivata.

  • principio di frazionabilita della valutazione probatoria

    La Corte sottolinea che l'attendibilità riconosciuta a parti delle dichiarazioni della vittima non implica automaticamente attendibilità estesa ad altre parti non riscontrate; il giudice non può estendere senza verifica un giudizio di attendibilita ad affermazioni diverse.

Massime di principio

  • Quando il riconoscimento operato dalla persona offesa è espresso in termini di scarsa certezza, il giudice deve motivare specificamente l'attendibilità del dichiarante e le circostanze del riconoscimento; l'affermazione di 'quasi certezza' non basta a fondare autonomamente l'indizio grave.
  • Le sentenze di annullamento della Corte di Cassazione impongono al giudice del rinvio di conformarsi alle indicazioni motivate: omissioni o valutazioni non adeguatamente rinnovate possono determinare ulteriore annullamento e rinvio.
  • La valutazione della gravità indiziaria deve essere complessiva e non atomistica, ma non può fondarsi su dati inesistenti o su estensioni non supportate dai fatti; il giudice deve esaminare e motivare anche le confutazioni offerte dalla difesa.
  • L'attendibilità di singole dichiarazioni è frazionabile: il giudice deve verificare separatamente le parti della testimonianza e non estendere meccanicamente l'attendibilità a elementi non riscontrati.
  • Se permangono dubbi significativi sull'attendibilità del riconoscimento, la misura cautelare imposta deve essere proporzionata e adeguatamente motivata; il giudice deve valutare alternative meno afflittive quando l'indice probatorio è incerto.

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