Sentenza del 08/01/2019 n. 61 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Ruolo d'imposta - estratto ruolo - copia conforme all'originale - costituisce prova del credito conforme ai sensi dell'art. 2718 cc.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’idoneità dell’estratto di ruolo, ossia della copia della parte di ruolo relativa al contribuente e alle pretese creditorie azionate con la cartella esattoriale, a dimostrare l’esistenza e l’ammontare del credito. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che tale documento non potesse avere pieno valore probatorio perché formato e attestato dal collettore delle imposte, soggetto non qualificabile come pubblico depositario.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto che l’estratto di ruolo costituisce una riproduzione fedele della parte del ruolo contenente gli elementi essenziali per identificare il debitore, la causa e l’importo del credito. La copia munita della dichiarazione di conformità all’originale resa dal collettore delle imposte è stata ritenuta idonea a provare il credito ai sensi dell’art. 2718 c.c., poiché il collettore esercita le medesime funzioni dell’esattore ed è depositario del ruolo ricevuto dall’Intendente di finanza. La contestazione del contribuente è quindi stata respinta.
Norme richiamate
Art. 2718 del codice civile
La copia parziale del ruolo, dichiarata conforme all’originale dal soggetto depositario, può avere efficacia probatoria circa il contenuto del documento.
La norma è stata interpretata nel senso che la copia della parte di ruolo relativa al contribuente, se munita di attestazione di conformità resa dal collettore delle imposte, è idonea a dimostrare l’esistenza e l’ammontare del credito tributario.
Massime di principio
- L’estratto di ruolo può costituire prova del credito tributario quando riproduce fedelmente la parte del ruolo riferita al debitore e contiene tutti gli elementi essenziali della pretesa.
- La dichiarazione di conformità all’originale assume rilievo probatorio se proviene dal soggetto che ha la disponibilità e la custodia del ruolo nell’esercizio delle proprie funzioni.
- Il fatto che il soggetto attestante non sia formalmente un pubblico depositario non esclude necessariamente il valore probatorio della copia, se egli svolge le funzioni di depositario del ruolo ricevuto dall’amministrazione.
- In una situazione analoga, la contestazione dell’estratto di ruolo dovrebbe concentrarsi su eventuali difformità, incompletezza dei dati, mancanza dell’attestazione di conformità o inattendibilità della provenienza del documento, anziché sulla sola denominazione del soggetto che lo ha formato.
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