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Ordinanza

Ordinanza n. 1922/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota del Comune di Castel Volturno n. -OMISSIS- del 12.05.2026 recante oggetto “Riscontro Nota n. -OMISSIS- del 12.05.2026” con la quale si rappresenta l’improcedibilità della richiesta di autorizzazione al subingresso nella titolarità delle concessioni demaniali marittime n. -OMISSIS-/2008, -OMISSIS-ai sensi dell’art. 46 del Codice della Navigazione, notificata in data 12.05.2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente comprese ulteriori indagini istruttorie se e in quanto esistenti;

Giustizia amministrativa202603687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale che ha dichiarato improcedibile la richiesta di autorizzazione al subingresso nella titolarità di concessioni demaniali marittime

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la nota con cui il Comune ha rappresentato l’improcedibilità della richiesta di autorizzazione al subingresso nella titolarità di alcune concessioni demaniali marittime, nonché gli eventuali atti presupposti, connessi e conseguenziali. Il testo non riporta l’articolazione dei motivi di ricorso nel merito. In sede cautelare, la ricorrente ha chiesto la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza del fumus boni iuris e, conseguentemente, del periculum in mora. In via prima facie, il Collegio ha ritenuto che il negozio posto a fondamento del subingresso non sembrasse concluso quando i titoli concessori erano ancora pienamente efficaci e validi. Dal decreto di sequestro del 5 marzo 2026, richiamato nella nota comunale, emergeva infatti che le concessioni precedentemente rilasciate dovevano ritenersi decadute di diritto, poiché il precedente rappresentante legale della ditta cedente aveva riportato una condanna definitiva per reati richiamati dall’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., con applicazione dell’art. 67, commi 2 e 8, d.lgs. 159/2011. Il Collegio ha quindi negato la sospensione dell’atto impugnato. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare, in ragione della mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 46 Codice della navigazione

    Richiamato quale base normativa della richiesta di autorizzazione al subingresso nella titolarità delle concessioni demaniali marittime.

  • art. 67, commi 2 e 8, d.lgs. 159/2011

    “Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto delle licenze, autorizzazioni, concessioni … Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate”; “Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale …”

    Il giudice ha ritenuto che la condanna definitiva per uno dei delitti richiamati dall’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. determinasse la decadenza di diritto delle concessioni già rilasciate al soggetto interessato, impedendo di ravvisare, in sede cautelare, la piena validità ed efficacia dei titoli al momento del trasferimento.

  • art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

    Richiamato dall’art. 67 codice antimafia per individuare i delitti la cui condanna definitiva comporta l’applicazione degli effetti decadenziali sulle licenze, autorizzazioni e concessioni.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato quale disciplina della domanda cautelare incidentale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere negato quando, sulla base degli atti disponibili, risulti che i titoli concessori posti a fondamento di un trasferimento o subingresso erano già decaduti di diritto prima della conclusione del negozio.
  • L’art. 67, commi 2 e 8, d.lgs. 159/2011, secondo la lettura adottata in questa fase dal giudice, estende alle persone condannate con sentenza definitiva per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. l’effetto della decadenza di diritto e del ritiro delle licenze, autorizzazioni e concessioni.
  • Quando il fumus boni iuris appare insussistente per la pregressa decadenza dei titoli concessori, viene meno anche il periculum in mora necessario per ottenere la sospensione cautelare dell’atto amministrativo impugnato.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

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