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Sentenza

Sentenza n. 2474/2026 - Catania, Sezione 2

Giustizia amministrativa202200562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: delibera del commissario ad acta di approvazione di una variante urbanistica per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti e GPL, nonché il relativo permesso di costruire e il silenzio del Comune su un’istanza di accesso agli atti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la variante urbanistica approvata dal commissario ad acta nominato in esecuzione di una precedente sentenza, nonché il permesso di costruire rilasciato per l’impianto, deducendo: violazione del termine assegnato al commissario ad acta e conseguente incompetenza o carenza di potere; incompetenza del responsabile dell’ufficio urbanistica che aveva predisposto la proposta di variante; violazione delle prescrizioni del Piano Territoriale Paesaggistico, difetto di istruttoria e di motivazione; mancata considerazione dei rilievi della Soprintendenza; omessa motivazione sullo spostamento dell’impianto rispetto alla localizzazione indicata dal piano comunale di razionalizzazione della rete carburanti; violazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 160/2010 per la mancata sottoposizione dell’esito della conferenza di servizi al Consiglio comunale nella prima seduta utile; violazione del vincolo cimiteriale; acquisizione del parere dell’ufficio sanitario SIAN anziché del SIAV; omessa valutazione delle osservazioni presentate dalla ricorrente. Con motivi aggiunti ha dedotto l’illegittimità derivata del permesso di costruire, la mancata pubblicazione della variante nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, la scadenza del parere della Città Metropolitana di Messina relativo alla riserva naturale e, inoltre, ha impugnato il silenzio serbato dal Comune sull’istanza di accesso del 19 settembre 2022 agli atti richiamati nel permesso di costruire.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità fondate sulla mancata incidenza della variante sulla proprietà della ricorrente, sulla mancata notifica alle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, sulla necessità del reclamo ex art. 117, comma 4, c.p.a. e sul ne bis in idem. Ha riconosciuto l’interesse ad agire perché la localizzazione dell’impianto, pur riguardando un’area non appartenente alla ricorrente, era potenzialmente idonea a incidere sul godimento, sul valore di mercato o su interessi economicamente rilevanti relativi alla proprietà confinante. Nel merito, ha ritenuto infondato il motivo relativo al termine assegnato al commissario ad acta, non avente natura perentoria in assenza di un’espressa previsione di decadenza. Ha escluso l’incompetenza del responsabile dell’ufficio urbanistica, poiché la proposta era un atto endoprocedimentale, recepito dal soggetto competente ad adottare l’atto finale. Ha ritenuto non più efficaci i vincoli di inedificabilità e non trasformabilità invocati dalla ricorrente, in quanto superati dall’approvazione del nuovo PRG, e ha considerato efficace il parere favorevole della Soprintendenza, dopo l’archiviazione del procedimento di revoca. Ha respinto le censure sulla localizzazione dell’impianto, ritenendo la scelta espressione di ampia discrezionalità amministrativa e comunque coerente con il medesimo asse viario e con la stessa zona indicati dal piano di razionalizzazione, oltre al fatto che le relative previsioni non erano state inserite nel PRG vigente. Ha escluso la natura perentoria del termine previsto dall’art. 8 del d.P.R. n. 160/2010. Ha ritenuto insussistente la violazione del vincolo cimiteriale, sulla base della delimitazione di 50 metri risultante dallo strumento urbanistico vigente e dei pareri acquisiti. Ha escluso l’incompetenza tecnica del SIAN rispetto al SIAV, trattandosi di articolazioni interne della stessa amministrazione titolare del potere consultivo e non di organi dotati di autonoma competenza esterna. Ha respinto la censura sulla mancata valutazione delle osservazioni, rilevando sia l’inapplicabilità delle norme generali sulla partecipazione agli atti di pianificazione ai sensi dell’art. 13 della l. n. 241/1990, sia l’assenza di un obbligo di puntuale confutazione delle osservazioni. Ha respinto le censure aggiunte contro il permesso di costruire: la disciplina regionale applicabile non richiedeva la pubblicazione della variante nella Gazzetta Ufficiale regionale quale condizione di efficacia, e il parere relativo alla riserva naturale non era necessario perché l’area non ricadeva in un’area protetta. Ha invece accolto la domanda di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., riconoscendo l’interesse diretto, concreto e attuale della ricorrente agli atti richiamati nel permesso di costruire e ordinando al Comune di ostenderli senza ritardo. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 105 c.p.a.

    Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha annullato la precedente sentenza del TAR con rinvio al primo giudice per un nuovo esame.

  • art. 117, comma 4, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto non necessario il reclamo previsto da tale disposizione per il terzo estraneo al giudicato, il quale può proporre un giudizio ordinario di merito contro gli atti del commissario ad acta.

  • art. 114, comma 6, secondo periodo, c.p.a.

    Le parti del giudizio definito con la nomina del commissario ad acta devono contestare gli atti commissariali mediante il rimedio previsto nel giudizio di ottemperanza; tale rimedio non si applica al terzo estraneo al giudicato.

  • art. 8 d.P.R. n. 160/2010

    Il termine per sottoporre l’esito della conferenza di servizi al Consiglio comunale nella prima seduta utile non è perentorio in assenza di un’espressa previsione normativa.

  • art. 13 l. n. 241/1990

    nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione

    Le disposizioni generali sulla partecipazione procedimentale non si applicano agli atti di pianificazione e programmazione, salva la disciplina speciale.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esibizione dei documenti richiesti quando il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso.

  • art. 338 R.D. n. 1265/1934

    Il TAR ha ritenuto non violato il vincolo cimiteriale, poiché l’intervento risultava esterno alla fascia di rispetto di 50 metri prevista dallo strumento urbanistico vigente.

  • art. 28 l. n. 166/2002

    La censura fondata su tale disposizione in materia di vincolo cimiteriale è stata respinta per insussistenza, nel caso concreto, del presupposto del vincolo nella misura invocata.

  • art. 53 l.r. Sicilia n. 19/2020

    La disciplina sopravvenuta sulla pubblicazione dei piani e delle varianti non si applica ai procedimenti già in corso alla sua entrata in vigore, che restano regolati dalla disciplina previgente.

Massime di principio

  • La variante urbanistica che localizza un impianto su un’area non appartenente al ricorrente è impugnabile dal proprietario di un fondo confinante quando sia potenzialmente idonea a incidere direttamente sul godimento, sul valore di mercato o su interessi economicamente rilevanti relativi alla sua proprietà.
  • Il termine assegnato dal giudice al commissario ad acta per svolgere l’attività sostitutiva non è perentorio né comporta decadenza del commissario, salvo che la legge preveda espressamente tale effetto.
  • La proposta di variante urbanistica è un atto endoprocedimentale: l’eventuale mancanza, in capo al funzionario proponente, delle competenze necessarie per adottare l’atto finale non determina incompetenza quando la decisione esterna sia assunta dall’organo competente, che abbia fatto propria la proposta e l’attività istruttoria.
  • La competenza in senso tecnico riguarda l’organo cui è imputabile il provvedimento amministrativo e non le articolazioni interne prive di autonoma potestà provvedimentale esterna; pertanto, l’intervento di un ufficio interno diverso da quello indicato dalla disciplina organizzativa non integra, di per sé, un vizio di incompetenza quando il parere sia comunque riconducibile all’amministrazione titolare del potere consultivo.
  • I termini procedimentali sono ordinatori o acceleratori, e non perentori, quando la legge non ricolleghi espressamente alla loro scadenza la decadenza o l’invalidità dell’atto.
  • Il soggetto titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela della propria posizione giuridica incisa da un titolo edilizio relativo a un’area confinante può ottenere, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., l’ostensione degli atti richiamati nel titolo, anche quando l’amministrazione abbia serbato silenzio sull’istanza di accesso.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiLocalizzazione di opere e impiantiTitoli abilitativi ediliziAccesso documentale
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaAccesso e trasparenza
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereIncompetenzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

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