Cassazione Penale, Sentenza n. 36778/2024 del 03/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23-02-2024 con cui il Tribunale del Riesame di Frosinone ha revocato il decreto di sequestro preventivo (25-01-2024) relativo allo stabilimento industriale nella disponibilità della Osim s.r.l. Gli indagati sono contestati per violazioni della normativa ambientale (accumulo e gestione incontrollata di rifiuti, dilavamento acque meteoriche, immissioni in atmosfera da macchinari senza autorizzazione). Il Procuratore sosteneva che il periculum in mora perdurava e che sussisteva continuità soggettiva e imprenditoriale tra il precedente gestore e la nuova proprietaria (Third s.r.l.), richiamando la nota Nipaaf del 28-02-2024 e il sopralluogo dei C.C. del 05-03-2024 che evidenziavano operai al lavoro, macchinari accesi e la presenza di Giovanni Plocco, dunque la concreta possibilità di prosecuzione delle attività illecite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame non avesse messo in discussione il fumus commissi delicti ma avesse correttamente valutato l'assenza del periculum in mora alla data della sua decisione, sulla base dell'aggiudicazione del complesso industriale a soggetto estraneo e dell'obbligo di quest'ultimo di eseguire bonifica e acquisire le autorizzazioni amministrative necessarie. La Corte ha osservato che molte delle argomentazioni richiamate dal P.M. si fondavano su fatti e accertamenti intervenuti dopo la data dell'ordinanza impugnata e che, comunque, il ricorso ex art. 325 c.p.p. è ammesso solo per violazione di legge o per vizi della motivazione così radicali da renderla incomprensibile; non può essere utilizzato per dedurre semplici vizi di logicità/manifesta illogicità della motivazione se non con il diverso rimedio di cui all'art. 606, lett. e) c.p.p. Di conseguenza il ricorso è stato respinto per inammissibilità.
Norme richiamate
D.lgs. n. 152/2006
Norme sostanziali contestate per le ipotesi di reato (art. 137, comma 9; art. 256, comma 2; art. 279, comma 1): la Corte non entra nel merito penale della responsabilità, ma il richiamo serve a definire la natura ambientale delle condotte oggetto del sequestro.
art. 325 c.p.p.
Disciplina il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro; la Corte rammenta che tale rimedio è ammesso solo per violazione di legge (compresi errores in iudicando/procedendo) o per vizi della motivazione estremi che ne rendano incomprensibile l'itinerario logico.
art. 606, lett. e) c.p.p.
Richiamato quale via processuale corretta per denunciare la manifesta illogicità della motivazione in sede di impugnazione: la Corte sottolinea che l'attacco alla logicità può essere proposto solo con il motivo specifico previsto da tale norma.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p. contro ordinanze di sequestro è limitato: si può impugnare per violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile il provvedimento, ma non per semplici contestazioni di fatto o per discutere valutazioni probatorie.
- Fatti e accertamenti sopravvenuti rispetto alla data del provvedimento impugnato non possono essere utilizzati per dimostrare l'errore del giudice che ha deciso in una data precedente; nuovi elementi andranno rilevati nelle sedi ordinarie o in nuove azioni procedurali.
- Per provare il perdurare del periculum in mora in tema di misure preventive bisogna documentare, alla data del provvedimento impugnato, elementi concreti e attuali di rischio di prosecuzione dell'illecito: mere connessioni societarie o titoli di partecipazione non sono in sé decisive senza prova del ruolo gestionale e della capacità di influire sull'attività illecita.
- La trasformazione della titolarità o la vendita del bene sequestrato può incidere sul requisito del periculum in mora se concretamente interrompe il nesso tra cosa e reato (es. introduzione di terzi estranei e obblighi amministrativi che impediscano l'uso illecito), ma occorre valutare la situazione alla data del provvedimento impugnato.
- Se si ritiene che la motivazione sia manifestamente illogica, il rimedio processuale corretto è il motivo di cassazione previsto dall'art. 606, lett. e) c.p.p.; l'uso di altri strumenti per lo stesso fine rischia di renderli inammissibili.
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