Sentenza n. 6583/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 73/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza breve del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 73/2025, nonché gli atti della procedura valutativa, l’approvazione della graduatoria e l’inquadramento dei vincitori
Esito
Favorevole al resistente (stazione procedente e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La dipendente comunale aveva partecipato alla procedura valutativa riservata al personale di ruolo per la copertura di tre posti nell’Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione, con profilo di funzionario amministrativo. Il Comune aveva approvato gli atti della commissione e dichiarato i vincitori con la determinazione dirigenziale n. 300/2024, procedendo poi all’inquadramento con la determinazione n. 316/2024. La candidata, collocata al quarto posto e separata dal controinteressato da mezzo punto, aveva contestato la mancata attribuzione di punteggi per incarichi di responsabile del procedimento o di RUP/RP. In appello ha dedotto, con un unico articolato motivo, violazione degli artt. 4, 5 e 6 l. 241/1990, violazione della lex specialis, travisamento dei fatti e dei presupposti, illogicità manifesta e difetto di motivazione. Quanto agli incarichi conferiti con le determinazioni n. 367/2021 e n. 175/2022, ha sostenuto di averli indicati nell’elenco dei titoli e di avere prodotto le determinazioni pubblicate all’albo pretorio, lamentando che la commissione avrebbe potuto acquisire o esaminare i relativi allegati già disponibili presso il Comune, anche perché gli stessi atti erano stati utilizzati per valutare altri candidati. Quanto agli incarichi degli anni 2016, 2017 e 2018, ha sostenuto che le disposizioni di servizio e le schede informatiche prodotte costituivano atti scritti e datati idonei a comprovare l’attribuzione degli incarichi e la loro durata almeno annuale. Ha inoltre dedotto una disparità di trattamento rispetto ad altri candidati, ai quali sarebbero stati attribuiti punteggi sulla base di documentazione analoga e senza una chiara indicazione della durata degli incarichi. La candidata ha chiesto l’attribuzione di almeno un punto aggiuntivo, sufficiente a superare il controinteressato e a risultare vincitrice.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Il Collegio ha ritenuto decisiva la mancata produzione, da parte della candidata, dei documenti richiesti dal bando per comprovare i titoli valutabili. Gli artt. 2 e 5 dell’avviso ponevano espressamente a carico dei partecipanti l’onere di fornire tutti gli elementi utili alla valutazione e di allegare attestati, certificazioni o provvedimenti comprovanti le competenze professionali. Per gli incarichi del 2021 e del 2022 la candidata aveva omesso di produrre gli allegati alle determinazioni, sicché la commissione non era tenuta a ricostruire autonomamente il contenuto degli incarichi. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 era stato prodotto, secondo il giudice, un materiale non idoneo a dimostrare in modo completo l’esistenza e la durata annuale degli incarichi, e le disposizioni di servizio non potevano essere considerate i provvedimenti formali richiesti dalla lex specialis. Il Collegio ha escluso l’attivabilità del soccorso istruttorio, poiché esso avrebbe consentito di acquisire o ricostruire ex post un titolo non adeguatamente documentato, con alterazione della par condicio e possibile vantaggio della candidata rispetto agli altri partecipanti. La produzione degli atti da parte di altri concorrenti, inoltre, comprovava i titoli dei soggetti che li avevano prodotti e non poteva essere utilizzata dalla commissione per supplire alle omissioni documentali della candidata. Il Consiglio di Stato ha anche precisato che l’art. 4 l. 241/1990 riguarda l’individuazione preventiva dell’unità organizzativa responsabile, mentre l’art. 5 disciplina l’assegnazione della responsabilità del singolo procedimento a una persona fisica; tale assegnazione può avvenire con atto puntuale o mediante criteri automatici e rientra nei poteri gestionali del dirigente. Le spese sono state compensate per la natura e la particolarità della controversia.
Norme richiamate
artt. 2, 5 e 6 del bando della procedura valutativa
Sarà cura del candidato fornire tutti gli elementi utili alla valutazione di cui all’art. 6 del presente avviso; alla domanda devono essere allegati gli attestati/certificazioni/provvedimenti comprovanti le competenze professionali possedute che il candidato intende far valere ai fini della procedura valutativa.
La lex specialis pone a carico del candidato l’onere di produrre i provvedimenti formali e gli elementi necessari per consentire alla commissione la valutazione dei titoli; la mancata produzione impedisce l’attribuzione del punteggio.
art. 14 del regolamento interno per le progressioni verticali
È richiamato quale ulteriore base regolamentare dell’obbligo di documentare i titoli nella procedura di progressione verticale.
art. 4 l. 241/1990
Impone all’amministrazione di individuare preventivamente, per ciascun tipo di procedimento, l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali, compresa l’adozione del provvedimento finale.
art. 5 l. 241/1990
Disciplina l’assegnazione della responsabilità del singolo procedimento a una persona fisica, da parte del dirigente dell’unità organizzativa; l’assegnazione può avvenire con atto puntuale o mediante criteri automatici ed è distinta dall’individuazione dell’unità organizzativa.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive, quando la lex specialis impone al candidato di allegare i provvedimenti formali comprovanti i titoli valutabili, la commissione può attribuire il punteggio solo sulla base della documentazione effettivamente prodotta dal candidato e non è tenuta a ricostruire autonomamente la sua posizione mediante atti depositati da altri partecipanti o comunque presenti presso l’amministrazione.
- Il principio di autoresponsabilità impedisce di attivare il soccorso istruttorio per acquisire successivamente un titolo o la documentazione essenziale necessaria a dimostrarne l’esistenza, il contenuto o la durata, quando il termine di partecipazione sia scaduto e l’integrazione possa incidere sulla par condicio tra i concorrenti.
- La produzione di un documento da parte di un candidato comprova, ai fini della selezione, i titoli del soggetto che lo ha prodotto e non consente alla commissione di utilizzarlo d’ufficio per attribuire punteggi a un altro candidato che non abbia adempiuto all’onere documentale previsto dal bando.
- L’individuazione dell’unità organizzativa responsabile del procedimento, prevista dall’art. 4 l. 241/1990, è distinta dalla designazione della persona fisica responsabile del singolo procedimento, disciplinata dall’art. 5; quest’ultima può essere effettuata con un atto puntuale o mediante criteri automatici e rientra nei poteri di gestione del dirigente.
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