Sentenza n. 35/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento del decreto -OMISSIS- emanato dal Prefetto della Provincia di Udine, con cui è stata dichiarata inammissibile l’istanza della ricorrente tesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio che ha dichiarato inammissibile l'istanza di concessione della cittadinanza italiana per insufficienza reddituale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio con un unico motivo, deducendo violazione di legge, eccesso di potere e difetto di motivazione e istruttoria, in relazione agli artt. 3 e 21-octies della l. 241/1990 e all'art. 9, comma 1, lett. f), della l. 91/1992. Ha contestato la valutazione della propria situazione reddituale, posta a fondamento della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di cittadinanza. L'amministrazione aveva rilevato che, dal 2019, la richiedente non disponeva di redditi IRPEF sufficienti al mantenimento del nucleo familiare composto da lei e dal coniuge. I redditi imponibili risultavano inferiori alla soglia di € 11.362,05 prevista per un nucleo con coniuge a carico. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha inoltre documentato la cessazione dell'attività lavorativa della ricorrente nel dicembre 2024, la percezione nel 2024 del solo assegno unico universale e l'assenza di dichiarazioni reddituali del coniuge dopo il 2020.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha riconosciuto la propria competenza, poiché il provvedimento impugnato apparteneva alla fase preliminare del procedimento di acquisto della cittadinanza, svolta dalla Prefettura territorialmente competente e produttiva di effetti diretti limitati all'ambito territoriale di riferimento. Nel merito ha ritenuto la sufficienza reddituale un requisito preliminare di ammissibilità dell'istanza, il cui accertamento precede logicamente e temporalmente ogni valutazione sul comportamento e sull'integrazione del richiedente. Ha ritenuto adeguatamente istruita e motivata la decisione prefettizia sulla base dei dati dell'Agenzia delle Entrate: i redditi imponibili della ricorrente erano pari a € 7.709 nel 2019, € 7.548 nel 2020, € 9.738 nel 2021, € 7.391 nel 2022 e € 7.799 nel 2023, tutti inferiori alla soglia di € 11.362,05. La ricorrente non poteva inoltre beneficiare di redditi del coniuge, che non aveva presentato dichiarazioni fiscali dopo il 2020. Anche gli ulteriori elementi acquisiti in giudizio, relativi alla cessazione dell'attività lavorativa e alla percezione del solo assegno unico nel 2024, confermavano l'assenza di una capacità reddituale stabile e sufficiente. Il provvedimento prefettizio è stato pertanto ritenuto immune dai vizi dedotti. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 1.500, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza italiana presuppone anche la verifica preliminare del possesso di adeguate risorse economiche da parte del richiedente o del suo nucleo familiare.
art. 3 d.l. 382/1989, convertito dalla l. 8/1990
Fissa la soglia reddituale di riferimento, individuata dal giudice in € 11.362,05 per un nucleo composto dalla richiedente e dal coniuge a carico.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla contestazione del difetto di motivazione; il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione fondata sui dati reddituali ufficiali.
art. 21-octies l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito delle censure di illegittimità; il giudice non ha ravvisato vizi idonei a determinare l'annullamento del provvedimento.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per la memoria difensiva depositata dalle amministrazioni resistenti.
d.P.R. 362/1994
Disciplina il procedimento di acquisto della cittadinanza italiana; la fase preliminare prefettizia, con effetti territorialmente limitati, è stata ritenuta radicante la competenza del TAR territoriale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della ricorrente e dei familiari.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sufficienza reddituale costituisce un requisito preliminare di ammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della l. 91/1992; la sua verifica precede logicamente e temporalmente ogni valutazione relativa al comportamento e all'integrazione del richiedente.
- Ai fini della verifica della sufficienza reddituale per la concessione della cittadinanza, l'amministrazione può fare riferimento ai redditi imponibili risultanti dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e deve valutare la capacità economica con riguardo al periodo antecedente la domanda e alla sua stabilità fino al momento del giuramento.
- Quando il reddito imponibile del richiedente resta per più annualità al di sotto della soglia prevista per il nucleo familiare di riferimento e non risultano redditi dichiarati del coniuge, il Prefetto può dichiarare inammissibile l'istanza di cittadinanza per insufficienza reddituale.
- La fase preliminare del procedimento di concessione della cittadinanza svolta dalla Prefettura territorialmente competente, quando produce effetti diretti limitati al relativo ambito territoriale, radica la competenza del TAR avente sede in quel territorio.
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