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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-371/24

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 10 September 2025. — La Superquímica, SA v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU word mark Monta – Earlier national figurative mark MONTACK – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-371/24

Giurisprudenza europea62024TJ0371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di La Superquímica contro la decisione di EUIPO che aveva escluso il rischio di confusione tra il marchio richiesto "Monta" e il marchio anteriore "MONTACK". La Corte conferma in larga parte la valutazione comparativa dei prodotti e dei segni effettuata dalla commissione di ricorso, rilevando soprattutto la differenza concettuale tra i due segni per il pubblico spagnolo. La pronuncia ribadisce che, nell'apprezzamento globale, una differenza concettuale chiara può compensare somiglianze visive e fonetiche anche significative.

Opposizione tra il marchio UE "Monta" e il marchio nazionale anteriore "MONTACK": assenza di rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso di EUIPO avesse errato nel ritenere che, tra il segno richiesto "Monta" e il marchio anteriore spagnolo figurativo "MONTACK", non sussistesse alcun rischio di confusione, in particolare per l'errata valutazione: 1) della comparazione dei prodotti; 2) della comparazione dei segni sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale; 3) del giudizio globale di interdipendenza tra tali fattori.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che non sussiste rischio di confusione tra il segno richiesto "Monta" e il marchio anteriore "MONTACK" perché, pur in presenza di una similarità visiva media e di una similarità fonetica superiore alla media, i segni sono concettualmente diversi: "Monta" ha per il pubblico spagnolo un significato chiaro e immediatamente percepibile, mentre "MONTACK" è percepito come un'unità priva di significato immediato. Tale differenza concettuale, unitamente al livello di somiglianza dei prodotti accertato dalla commissione di ricorso, è idonea a neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche, sicché l'opposizione è respinta.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Opposizione tra il marchio UE "Monta" e il marchio anteriore "MONTACK": assenza di rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

La causa riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della seconda commissione di ricorso di EUIPO che aveva respinto un'opposizione alla registrazione del marchio denominativo UE "Monta". Il Tribunale, adito dalla titolare dell'opposizione, ha confermato l'assenza di rischio di confusione nel mercato spagnolo.

Fatti e procedimento amministrativo

La società interveniente, Monta Klebebandwerk GmbH, aveva chiesto la registrazione del segno denominativo "Monta" per prodotti delle classi 16 e 17, in prevalenza nastri, strisce e film adesivi per usi domestici, di ufficio, industriali, tecnici e di imballaggio. La ricorrente, La Superquímica, SA, ha proposto opposizione sulla base di un marchio spagnolo anteriore figurativo composto dal segno "MONTACK", registrato per:

  • classe 1: "Adhesives used in industry";
  • classe 16: "Adhesives for stationery or household purposes".

L'opposizione era fondata sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. A seguito di una richiesta di prova dell'uso, la divisione di opposizione ha ritenuto dimostrato l'uso effettivo soltanto per i prodotti della classe 16 del marchio anteriore e ha concluso per l'assenza di rischio di confusione. La commissione di ricorso ha confermato tale esito.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente deduceva un unico motivo, articolato in sostanza su tre profili:

  • errata valutazione della comparazione dei prodotti, anche con riferimento all'asserito uso del marchio anteriore per i prodotti della classe 1;
  • errata valutazione della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni "Monta" e "MONTACK";
  • errato giudizio globale di rischio di confusione, in particolare per non aver attribuito sufficiente peso alle similarità tra i segni.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non è registrabile se, a causa dell'identità o somiglianza con un marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussiste rischio di confusione per il pubblico, incluso il rischio di associazione.

Vengono inoltre richiamati i principi consolidati in materia di sindacato giurisdizionale sulle decisioni delle commissioni di ricorso, delimitato dal contesto di fatto e di diritto esistente dinanzi alla commissione di ricorso, nonché il criterio di valutazione globale fondato sull'interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti.

Comparazione dei prodotti

Il Tribunale conferma anzitutto che il dibattito sulla prova dell'uso effettivo del marchio anteriore per i prodotti della classe 1 non poteva essere introdotto per la prima volta dinanzi al Tribunale, poiché non era stato devoluto alla commissione di ricorso. Su questo punto richiama la regola per cui il controllo di legalità non può trasformarsi in ampliamento dell'oggetto della controversia.

Nel merito della comparazione dei prodotti, il Tribunale ritiene corrette le conclusioni della commissione di ricorso:

  • i prodotti della classe 16 del marchio richiesto sono simili in misura superiore alla media ai prodotti coperti dal marchio anteriore nella classe 16;
  • alcuni prodotti della classe 17 mostrano una similarità inferiore alla media;
  • altri prodotti della classe 17, destinati ai settori farmaceutico e alimentare, presentano solo una somiglianza molto lieve, se non nulla.

Il Tribunale respinge l'argomento secondo cui i prodotti sarebbero identici o, comunque, altamente simili, osservando che i prodotti del marchio anteriore sono adesivi in quanto tali, generalmente liquidi, mentre quelli del marchio richiesto sono soprattutto nastri, strisce e film adesivi, con diversa natura e differente contesto di utilizzo. La circostanza che tutti contengano sostanze adesive non basta a fondare l'identità.

Comparazione dei segni: elementi distintivi e dominanti

Il Tribunale osserva che entrambi i segni consistono in una sola parola. Il marchio anteriore "MONTACK" non è scomponibile, per il pubblico spagnolo, in elementi distinti e dominanti; il termine è percepito come unità integrale, pur potendo evocare indirettamente il verbo spagnolo "montar". Tuttavia tale evocazione non è immediata e il termine, nel suo complesso, non ha significato percepibile immediato. Il marchio richiesto "Monta", invece, ha un significato chiaro e immediatamente comprensibile per il pubblico spagnolo, con riferimento al verbo "montar".

Comparazione visiva

Sul piano visivo il Tribunale conferma una somiglianza media. I segni condividono la sequenza iniziale "monta", ma si differenziano per la desinenza "ck" del marchio anteriore. Il fatto che il segno richiesto sia interamente contenuto nel marchio anteriore e che i consumatori prestino spesso attenzione alla parte iniziale dei marchi non basta, da solo, a concludere per una somiglianza elevata, soprattutto perché la terminazione "ck" è insolita in spagnolo e attrae l'attenzione.

Comparazione fonetica

La somiglianza fonetica è confermata a un livello superiore alla media. I segni hanno lo stesso ritmo di due sillabe, ma il suono finale "k" del marchio anteriore è chiaramente percepibile. Ciò impedisce di considerare i segni identici sul piano sonoro, pur senza escludere una forte prossimità fonetica.

Comparazione concettuale

Il Tribunale rileva che la commissione di ricorso ha commesso un errore nel ritenere che i segni non potessero essere comparati concettualmente: la comparazione è infatti possibile quando uno solo dei segni ha un significato immediatamente percepibile per il pubblico interessato. Tuttavia tale errore non incide sull'esito finale, perché la commissione di ricorso è comunque giunta correttamente alla conclusione che i segni sono concettualmente diversi.

La ragione decisiva è che:

  • "Monta" ha un significato chiaro e immediato per il pubblico spagnolo;
  • "MONTACK" non evoca in modo immediato un contenuto concettuale analogo, essendo percepito come un'unità priva di significato diretto.

Il Tribunale respinge l'idea che il marchio anteriore possa essere interpretato, senza scomposizioni artificiali, come un richiamo concettuale al verbo "montar".

Valutazione globale del rischio di confusione

Richiamando il principio di interdipendenza tra i fattori, il Tribunale conferma che la differenza concettuale può neutralizzare somiglianze visive e fonetiche quando almeno uno dei segni abbia un significato chiaro e immediatamente percepibile. Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che il forte contenuto concettuale del segno "Monta" e la percezione unitaria e priva di significato immediato di "MONTACK" escludano che il pubblico possa ritenere i segni provenienti dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Il Tribunale sottolinea inoltre che non vi è alcuna regola per cui un livello elevato di somiglianza dei prodotti e una somiglianza visiva/fonetica significativa impongano comunque la constatazione di rischio di confusione. In concreto, la combinazione tra i livelli di somiglianza dei prodotti e la netta differenza concettuale dei segni conduce correttamente al rigetto dell'opposizione.

Dispositivo e spese

Il ricorso è respinto integralmente. La Superquímica, SA è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della parte interveniente, Monta Klebebandwerk GmbH. EUIPO sopporta le proprie spese, poiché non si è tenuta udienza e la sua domanda sulle spese era subordinata a tale evenienza.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

  • la contestazione della prova dell'uso effettivo non può essere sollevata per la prima volta dinanzi al Tribunale se non è stata devoluta alla commissione di ricorso;
  • nella comparazione dei segni, la presenza di una sola parola in ciascun marchio induce il pubblico a percepirli come unità globali;
  • una differenza concettuale chiara e immediata può compensare somiglianze visive e fonetiche anche apprezzabili;
  • l'assenza di rischio di confusione può essere accertata anche in presenza di prodotti in parte simili e di segni parzialmente vicini sul piano visivo e fonetico.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusionecomparazione dei prodotti e dei segnicontenzioso euipo

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