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Sentenza

Sentenza del 19/12/2019 n. 33908 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che aveva riconosciuto a F.G. il diritto al rimborso di 6.556,63 euro, pari al 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992 in relazione agli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. Il primo motivo riguardava la presunta mancanza di legittimazione del contribuente, in quanto sostituito d’imposta, a chiedere il rimborso. Il secondo motivo contestava la tardività dell’istanza, presentata il 24 febbraio 2009, oltre cinque anni dall’entrata in vigore della disciplina originaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando il diritto di F.G. al rimborso. Ha stabilito che il rimborso può essere richiesto sia dal sostituto d’imposta che ha effettuato il versamento sia dal sostituito, cioè dal lavoratore dipendente cui sono state applicate le ritenute. Ha inoltre ritenuto tempestiva l’istanza, applicando la norma di interpretazione autentica introdotta dalla legge di stabilità 2015: il termine decorreva dall’entrata in vigore della legge n. 31 del 2008 di conversione del decreto-legge n. 248 del 2007 e l’istanza era stata presentata entro il termine biennale previsto. L’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 2.300 euro, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 17

    Agevolazione fiscale per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, con versamento limitato al 10% delle imposte dovute.

    La disposizione costituisce la base dell’agevolazione fiscale riconosciuta ai contribuenti colpiti dagli eventi sismici siciliani e consente il rimborso della parte versata in eccedenza rispetto al limite agevolato.

  • Legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 665

    Norma qualificata dalla Corte come disposizione di interpretazione autentica.

    La norma ha chiarito retroattivamente la platea dei beneficiari e i termini per il rimborso, riconoscendo la legittimazione anche al sostituito d’imposta e prevedendo il termine biennale decorrente dall’entrata in vigore della legge n. 31 del 2008.

  • Legge n. 31 del 2008 di conversione del D.L. n. 248 del 2007

    La sua entrata in vigore costituisce il momento iniziale per il calcolo del termine di due anni entro cui presentare l’istanza di rimborso.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2

    La disciplina dei termini per la proposizione delle domande di rimborso tributario deve essere coordinata con la disciplina speciale e successiva prevista per le agevolazioni relative al sisma siciliano.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    L’ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, che operano mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Quando una norma successiva è qualificata come interpretazione autentica, può chiarire retroattivamente il significato della disciplina originaria e incidere sui termini e sui soggetti legittimati al rimborso.
  • In materia di ritenute fiscali, il lavoratore o altro sostituito d’imposta può essere legittimato a chiedere direttamente il rimborso delle somme trattenute, anche se il versamento all’Erario è stato materialmente effettuato dal sostituto.
  • Per verificare la tempestività di una domanda di rimborso occorre individuare la disciplina speciale applicabile e il dies a quo previsto dalla normativa interpretativa, senza applicare automaticamente il termine ordinario quinquennale.
  • Il riconoscimento dell’agevolazione richiede comunque che il contribuente rientri nella categoria dei soggetti colpiti dall’evento calamitoso e che abbia versato imposte superiori alla quota effettivamente dovuta secondo la misura agevolata.
  • Quando l’Amministrazione finanziaria propone un ricorso infondato, il rigetto comporta normalmente la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese processuali.

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