Ordinanza n. 75/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento del Dirigente del Settore Servizi in campo ambientale – Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale – U.O. A.I.A. Provinciali, di diffida alla eliminazione delle inottemperanze alle prescrizioni AIA e contestuale sospensione dell’attività dell’impianto di cogenerazione del 24.11.2025, REGISTRO UFFICIALE - -OMISSIS-- 24.11.2025, notificato a mezzo PEC in pari data; - degli atti e provvedimenti tutti presupposti, connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di diffida alla rimozione delle inottemperanze alle prescrizioni AIA e contestuale sospensione dell'attività dell'impianto di cogenerazione
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare, il provvedimento provinciale del 24 novembre 2025 con cui le è stata intimata l'eliminazione delle inottemperanze alle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ed è stata sospesa l'attività dell'impianto di cogenerazione. Le censure cautelari riguardavano, in particolare, le rilevazioni fonometriche del 2023 e del 2024, l'assenza di contraddittorio durante le rilevazioni, la valutazione delle elaborazioni tecniche di parte e la contestazione degli accertamenti ARPAV relativi al superamento dei limiti differenziali di immissione acustica. La ricorrente lamentava inoltre il pregiudizio imprenditoriale derivante dalla sospensione dell'impianto. Nel giudizio si sono costituiti la Provincia e alcuni controinteressati; ARPAV, Regione Veneto, Comune, Azienda sanitaria e altri soggetti indicati in epigrafe non si sono costituiti.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto irrilevanti le contestazioni sulle rilevazioni del 2023 e del 2024, poiché il provvedimento impugnato si fonda esclusivamente sulle misurazioni del luglio e settembre 2025. Tali misurazioni sono state ritenute effettuate da ARPAV applicando correttamente il descrittore LAeq previsto dal DPCM 14 novembre 1997. L'assenza di contraddittorio durante le rilevazioni è stata giustificata dalla necessità di verificare l'impatto acustico dell'impianto in condizioni di normale funzionamento; la società ha comunque potuto presentare memorie difensive nel procedimento. Le elaborazioni tecniche di parte non sono state ritenute idonee a prevalere sulle plurime e concordanti rilevazioni ARPAV, che avevano accertato il superamento del limite differenziale sia nel periodo diurno con finestre aperte sia nel periodo notturno con finestre chiuse. Quanto al periculum, il pregiudizio economico e imprenditoriale è stato considerato recessivo rispetto all'interesse pubblico alla tutela della salute e alla protezione della salute dei controinteressati, per i quali risultavano documentati danni gravi anche irreversibili da inquinamento acustico. Il TAR ha inoltre valorizzato la conoscenza dell'obbligo di rispettare i limiti AIA sin dal 2011, le precedenti diffide e rilevazioni del 2023 e del 2024, la mancata adozione di interventi di bonifica sufficientemente efficaci e la risalenza delle problematiche almeno al 2014. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della complessità delle questioni tecniche e giuridiche e del bilanciamento degli interessi contrapposti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
DPCM 14 novembre 1997
Il descrittore LAeq previsto dalla normativa è stato ritenuto correttamente utilizzato nelle rilevazioni fonometriche del luglio e settembre 2025.
Autorizzazione Integrata Ambientale
Le prescrizioni AIA imponevano il rispetto dei limiti di immissione acustica; la loro inosservanza ha costituito il presupposto della diffida e della sospensione dell'impianto.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris non sussiste quando il provvedimento impugnato si fonda su rilevazioni tecniche recenti, plurime e concordanti, eseguite dall'autorità competente secondo il metodo previsto dalla normativa, mentre le contestazioni riguardano accertamenti diversi e non posti a fondamento dell'atto.
- L'assenza di contraddittorio durante rilevazioni fonometriche svolte per verificare l'impatto acustico di un impianto in condizioni di normale funzionamento non determina, di per sé, l'illegittimità dell'accertamento, quando l'interessato abbia potuto partecipare successivamente al procedimento mediante la presentazione di memorie difensive.
- Nella valutazione cautelare, elaborazioni tecniche di parte non prevalgono sulle rilevazioni dell'autorità tecnica competente quando queste siano plurime, concordanti e univocamente indicative del superamento dei limiti acustici applicabili.
- Il pregiudizio economico derivante dalla sospensione di un'attività produttiva può risultare recessivo, nella comparazione cautelare, rispetto all'interesse pubblico alla tutela della salute e alla protezione di soggetti esposti a un inquinamento acustico documentato come grave e potenzialmente irreversibile.
- La protratta conoscenza degli obblighi ambientali, la reiterazione degli accertamenti e delle diffide e la mancata adozione di interventi risolutivi attenuano la rilevanza cautelare del pregiudizio lamentato dal gestore dell'impianto e rafforzano la prevalenza dell'interesse alla sospensione dell'attività lesiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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