Sentenza del 14/12/2022 n. 5890 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Catasto - Avviso di accertamento - Variazione catastale a seguito di procedura DOCFA - Obbligo di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale - Assenza di specifiche previsioni di legge - Non sussiste. (1° massima). Catasto - Avviso di accertamento - Variazione catastale a seguito di procedura DOCFA - Perizia tecnica prodotta dal contribuente, non specificamente contestata - Mancata esplicitazione, da parte dell'Ufficio, delle metodologie comparative adottate - Carenza probatoria e motivazionale - Sussiste. (2° massima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha emesso un avviso di accertamento rettificando la rendita catastale proposta dal contribuente tramite procedura DOCFA. Il contribuente aveva prodotto una perizia tecnica a supporto della rendita proposta; l'Ufficio non ha specificamente contestato la perizia né ha esplicitato le metodologie comparative adottate per giustificare la rettifica. Si discuteva altresì se l'Amministrazione fosse tenuta ad attivare il contraddittorio endoprocedimentale prima di discostarsi dalla proposta DOCFA.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che non esista un obbligo generale, per i tributi non armonizzati come quello catastale, di attivare il contraddittorio endoprocedimentale salvo che una norma specifica lo preveda; tuttavia ha dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento per carenza probatoria e motivazionale, sia perché la perizia tecnica del contribuente non è stata specificamente contestata dall'Ufficio, sia perché l'Ufficio non ha esplicitato le metodologie comparative utilizzate per determinare la rendita rettificata. Di conseguenza l'accertamento è stato annullato/respinto in favore del contribuente.
Norme richiamate
d.m. 701/94
Regolamenta la procedura DOCFA per le denunce di variazione catastale; stabilisce le modalità tecniche con cui il contribuente può proporre una nuova rendita.
r.d.l. 652/39
Norma storica di riferimento sul catasto e sugli obblighi tributari connessi alla rendita catastale; inquadramento normativo generale del catasto.
d.P.R. 1142/49
Disciplina procedure e competenze in materia catastale e di accertamento delle rendite; fonte normativa rilevante per la validità delle rettifiche catastali.
d.l. 70/88, art. 11
Norma richiamata nell'ambito delle attribuzioni e procedure di accertamento dell'Amministrazione finanziaria; rilevante per le funzioni dell'Ufficio nell'emissione di avvisi di accertamento.
Cass. 4752/21
Giurisprudenza che chiarisce che l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale sussiste in via generalizzata per i tributi armonizzati ma non automaticamente per quelli non armonizzati, salvo specifiche previsioni di legge.
Cass. 30166/19
Giurisprudenza di riferimento sul corretto onere probatorio e sui requisiti motivazionali degli atti di accertamento in materia catastale e fiscale.
Cass. 31809/18
Decisione richiamata in relazione ai criteri di prova e alle modalità con cui l'Amministrazione deve confrontarsi con le perizie tecniche prodotte dal contribuente.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione intende discostarsi dalla rendita proposta tramite DOCFA, non è automaticamente obbligata ad attivare il contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati, a meno che una norma specifica non lo richieda.
- La produzione di una perizia tecnica da parte del contribuente richiede che l'Ufficio contesti specificamente i rilievi tecnici o fornisca una controperizia: in mancanza, l'avviso di accertamento può essere annullato per carenza probatoria.
- L'Ufficio deve esplicitare le 'metodologie comparative' e i criteri adottati per la determinazione o la rettifica della rendita catastale; la mera enunciazione della nuova rendita senza spiegazione metodologica è insufficiente e determina insufficiente motivazione.
- In casi simili, il contenzioso si concentra su onere della prova e motivazione: il contribuente deve documentare la propria proposta (perizia, DOCFA) e l'Amministrazione deve fornire un contraddittorio tecnico o una motivazione dettagliata che spieghi la discrepanza.
- Per difendere un avviso di accertamento relativo a rettifiche catastali l'Amministrazione dovrebbe predisporre contestazioni specifiche alle perizie del contribuente e chiarire i criteri di comparazione adottati (valori di mercato utilizzati, parametri di valutazione, elementi comparativi).
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