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direttiva

Direttiva 2001/52

Direttiva 2001/52/CE della Commissione, del 3 luglio 2001, che modifica la direttiva 95/31/CE che stabilisce criteri di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32001L0052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2001/52/CE della Commissione aggiorna, per motivi di progresso tecnico, i criteri di purezza del mannitolo (E 421) e dell’acesulfame K (E 950) contenuti nella direttiva 95/31/CE. L’adeguamento tiene conto anche delle specifiche e tecniche di analisi del Codex alimentarius elaborate dal comitato misto FAO/OMS sugli additivi alimentari (JECFA). Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 giugno 2002.

Modifica dei criteri di purezza specifici per i edulcoranti alimentari mannitolo (E 421) e acesulfame K (E 950) previsti dalla direttiva 95/31/CE.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepirne le disposizioni negli ordinamenti nazionali. L’intervento riguarda in modo specifico i criteri di purezza degli edulcoranti per uso alimentare disciplinati dalla direttiva 95/31/CE, con effetti sui prodotti alimentari che impiegano mannitolo (E 421) e acesulfame K (E 950).

Modifica dei criteri di purezza per mannitolo e acesulfame K

La direttiva 2001/52/CE della Commissione interviene sulla direttiva 95/31/CE, che fissa criteri di purezza specifici per gli edulcoranti destinati all’uso alimentare. L’obiettivo è aggiornare, per ragioni di progresso tecnico, i requisiti relativi al mannitolo (E 421) e all’acesulfame K (E 950), tenendo conto anche delle specifiche e delle tecniche di analisi elaborate nel Codex alimentarius dal JECFA.

Contesto normativo

Il provvedimento si colloca nel quadro della disciplina europea degli additivi alimentari, richiamando in particolare la direttiva 89/107/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali sugli additivi autorizzati nei prodotti alimentari e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti nei prodotti alimentari. La direttiva 95/31/CE, modificata nel tempo, contiene i criteri di purezza applicabili agli edulcoranti autorizzati; la presente direttiva ne aggiorna una parte puntuale.

Ambito materiale dell’intervento

L’intervento normativo è circoscritto a due sostanze:

  • E 421 mannitolo;
  • E 950 acesulfame K.

Per tali sostanze, l’allegato della direttiva 95/31/CE viene sostituito dal testo contenuto nell’allegato della direttiva 2001/52/CE. Il contenuto dell’allegato, nel testo fornito, non è riportato materialmente ma è richiamato come parte integrante della modifica.

Obblighi per gli Stati membri

La direttiva non si limita a fissare un risultato tecnico, ma impone agli Stati membri l’adozione delle misure interne necessarie per conformarsi al nuovo standard di purezza. In particolare:

  • le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento devono essere adottate entro il 30 giugno 2002;
  • gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione dell’avvenuto recepimento;
  • nel testo nazionale deve comparire un riferimento alla direttiva, oppure tale riferimento deve accompagnare la pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Profili pratici per gli operatori

Per gli operatori del settore alimentare, la direttiva rileva come aggiornamento tecnico dei requisiti di purezza applicabili a due edulcoranti già autorizzati. In concreto, il rispetto delle specifiche aggiornate diventa rilevante per la conformità dei prodotti alimentari immessi sul mercato e per le verifiche regolatorie svolte dalle autorità nazionali competenti.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei criteri di purezza

L’articolo 1 dispone la sostituzione, nell’allegato della direttiva 95/31/CE, del testo relativo all’E 421 mannitolo e all’E 950 acesulfame K con il testo contenuto nell’allegato della direttiva 2001/52/CE. Il contenuto normativo sostanziale è quindi l’adeguamento dei requisiti di purezza per questi due edulcoranti.

Ragioni dell’intervento e base tecnica

I considerando indicano che la modifica si rende necessaria alla luce del progresso tecnico e per tener conto delle specifiche e delle tecniche di analisi elaborate nel Codex alimentarius dal JECFA. La direttiva si inserisce nel quadro della direttiva 89/107/CEE sugli additivi alimentari autorizzati e della direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti nei prodotti alimentari.

Obbligo di recepimento e termine

L’articolo 2 impone agli Stati membri di porre in vigore, entro e non oltre il 30 giugno 2002, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con obbligo di informare immediatamente la Commissione.

Modalità di riferimento alla direttiva nel diritto nazionale

Sempre l’articolo 2 prevede che, quando adottano le disposizioni di recepimento, gli Stati membri vi inseriscano un riferimento alla presente direttiva oppure lo corredino al momento della pubblicazione ufficiale; la scelta concreta delle modalità di riferimento è rimessa agli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareadditivi alimentariarmonizzazione tecnicadiritto alimentare

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