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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30062/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la condanna per reati ambientali contestando: 1) la qualificazione della condotta come esercizio di stabilimento emissivo senza autorizzazione (art. 269 e 279 d.lgs. 152/2006), rilevando che l'obbligo di autorizzazione sarebbe sorto solo dal 2017; 2) l'assenza dell'elemento psicologico (colpa) e l'asserita ignoranza della legge; 3) la qualificazione dei materiali come deposito incontrollato di rifiuti anziché deposito temporaneo (art. 183 lett. bb e art. 185-bis d.lgs. 152/2006), lamentando mancanza di motivazione su provenienza, modalità e durata dell'accantonamento; 4) la riconduzione della responsabilità a una mera responsabilità di posizione senza accertamento della norma di condotta violata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati o inammissibili tutti i motivi: sul primo motivo ha confermato la natura di reato permanente dell'art. 279 d.lgs. 152/2006 (la violazione perdura fino al rilascio dell'autorizzazione) e ha escluso la novità introdotta in cassazione circa la potenza dell'impianto; sul secondo motivo ha respinto l'asserita scusabilità dell'ignorantia legis, richiamando il rigoroso obbligo di informazione degli imprenditori e la giurisprudenza sulla culpa levis; sul terzo motivo ha affermato che l'onere di dimostrare il rispetto delle condizioni del deposito temporaneo grava sull'imputato e che la qualificazione di rifiuto va desunta da elementi oggettivi, non dalla volontà del detentore; sul quarto motivo ha ribadito che l'assenza dei registri e la gestione dei materiali dimostrano profili di colpa e non responsabilità di posizione. Ha altresì osservato che la pena applicata in primo grado (ammenda di Euro 2.500) è stata particolarmente benevola rispetto alla fattispecie contestata. A seguito della declaratoria di inammissibilità ha posto a carico del ricorrente le spese del procedimento e il versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 152/2006

    art. 279; art. 256, comma 2; art. 269; art. 183 lett. bb); art. 185-bis; art. 187; art. 258 comma 15

    Art. 279: reato di immissione in atmosfera senza autorizzazione ha natura permanente e dura fino al rilascio dell'autorizzazione. Art. 256 comma 2: richiama quoad poenam il comma 1 sulle sanzioni per gestione illecita di rifiuti pericolosi (prevede arresto e ammenda), ma in primo grado è stata applicata solo ammenda. Art. 183 lett. bb) e art.185-bis: il deposito temporaneo è deroga restrittiva; tutte le condizioni previste devono essere dimostrate dall'imputato per sottrarsi al regime autorizzatorio; in difetto la condotta costituisce gestione non autorizzata o abbandono.

  • codice penale

    Richiamato in relazione all'elemento soggettivo: la responsabilità penale richiede accertamento di dolo o colpa; per gli imprenditori opera un rigoroso obbligo di informazione, e l'ignorantia legis non è normalmente scusabile.

  • codice di procedura penale

    art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); art. 616 c.p.p.

    Art. 606 c.p.p.: norme che disciplinano i motivi di ricorso in cassazione; i motivi proposti sono stati valutati come generici o manifestamente infondati. Art. 616 c.p.p.: effetti della declaratoria di inammissibilità sulle spese e sul versamento alla Cassa delle ammende.

  • dir. 75/442/CEE

    art. 4, comma 1 (richiamata dalla giurisprudenza)

    La nozione di deposito temporaneo come deroga deve essere interpretata restrittivamente e rispettare l'obbligo di gestione dei rifiuti senza pericolo per la salute e l'ambiente.

  • reg. (CE) 850/2004

    Norme tecniche di stoccaggio per rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti; richiamato a supporto delle condizioni tecniche per il deposito temporaneo.

Massime di principio

  • La mancata autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 279 d.lgs. 152/2006) integra un reato permanente: la condotta è continuativa fino al rilascio dell'autorizzazione competente.
  • Per le norme che costituiscono deroghe o benefici (es. deposito temporaneo), l'onere di provare il rispetto di tutte le condizioni di legge grava su chi ne invoca l'applicazione; in mancanza, la fattispecie può essere qualificata come gestione non autorizzata o abbandono di rifiuti.
  • L'ignoranza della legge (ignorantia legis) difficilmente scusa l'imprenditore: chi svolge attività professionale ha l'obbligo di acquisire adeguata informazione normativa e, in mancanza, risponde anche per culpa levis.
  • La qualifica di 'rifiuto' si desume da elementi oggettivi (eterogeneità dei materiali, condizioni di detenzione, modalità di derelizione), non dall'intenzione soggettiva del detentore; valutazioni fattuali sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità.
  • In cassazione non è possibile introdurre in modo generico fatti o dati non dedotti in primo grado: i nuovi elementi apodittici possono rendere il ricorso inammissibile per genericità.
  • Anche quando la pena inflitta in primo grado è attenuata, ciò non altera l'accertamento della responsabilità penale né impedisce l'imposizione delle spese e degli oneri previsti dalla legge in caso di ricorso inammissibile.

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