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Sentenza

Sentenza n. 2991/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza - della sentenza n. 1046/2023 emessa dal Tribunale di Benevento in data 7/11/2023 all’esito del procedimento iscritto al NRG 5109/2022 Lav., non impugnata nei termini e passata in cosa giudicata.

Giustizia amministrativa202502696

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento n. 1046/2023, passata in giudicato, relativa al riconoscimento e all'accredito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti precarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1046/2023 del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico annuo di 500 euro mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, in relazione ai servizi prestati a tempo determinato, e aveva condannato il Ministero ad accreditare gli importi individualmente indicati: 3.000 euro, 1.500 euro, 2.500 euro, 1.000 euro e 3.000 euro. La sentenza era stata pubblicata il 7 novembre 2023, non impugnata nei termini e quindi passata in giudicato. Dedotta l'inerzia dell'Amministrazione, le ricorrenti hanno chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza dare esecuzione al titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo integrati i presupposti dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.: il passaggio in giudicato della sentenza azionata risultava attestato da certificazione di cancelleria e il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Benevento entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, provvedendo agli accrediti dovuti. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato Commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla richiesta della parte. Al Commissario è stato attribuito il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, a spese dell'Amministrazione inadempiente. Il compenso commissariale è stato fissato in 500 euro, a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un Commissario ad acta, quando l'Amministrazione non adempie al titolo esecutivo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso consente la proposizione dell'azione esecutiva.

  • art. 1 l. 107/2015

    È la disposizione richiamata dal giudicato del Tribunale di Benevento quale base del diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è procedibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato, imponendo l'esecuzione puntuale e integrale del dispositivo del titolo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari all'esecuzione, anche quelli contabili o di bilancio, a spese dell'amministrazione inadempiente.
  • Le spese della fase di ottemperanza seguono la soccombenza dell'amministrazione rimasta inadempiente rispetto al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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