Sentenza del 26/09/2018 n. 22949 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, con cui l'Agenzia delle entrate aveva rettificato la dichiarazione della società e recuperato maggiori imposte IRPEG, IRAP e IVA, oltre a interessi e sanzioni. L'accertamento si fondava sulla ritenuta omessa contabilizzazione di ricavi e sull'indeducibilità di costi relativi alla vendita di immobili e beni mobili, in un contesto di perdite costanti, antieconomicità e non congruità rispetto agli studi di settore. La società contestava, tra l'altro, la mancata applicazione del regime agevolato per la cessione di immobili ai soci, l'uso di presunzioni nella determinazione del valore dell'immobile e la motivazione della sentenza d'appello. L'Agenzia contestava invece l'insufficiente motivazione con cui la CTR aveva ritenuto giustificati i valori dichiarati per uno degli immobili e per i beni mobili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi del ricorso principale della società. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla disciplina agevolativa, infondato il motivo sull'uso delle presunzioni e inammissibili le censure sulla motivazione e sulla stima del valore dell'immobile. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia, rilevando che la CTR aveva fornito una motivazione meramente apparente sulla sufficienza degli elementi probatori prodotti dalla società, senza indicare quali prove avesse esaminato e perché fossero idonee a giustificare i valori dichiarati. Sono stati rigettati gli altri due motivi incidentali, relativi alla pretesa ultrapetizione nella rideterminazione del valore dell'immobile e all'insufficiente motivazione sulla stima. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 3, commi 7 e 8
La disciplina agevolativa per le cessioni di beni immobili ai soci non può essere applicata quando gli elementi utilizzati per il calcolo producono una differenza negativa e, quindi, non esiste una base imponibile positiva sulla quale applicare l'imposta sostitutiva. L'agevolazione non può trasformarsi in un vantaggio fiscale privo di materia imponibile.
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 29
La norma, richiamata dalla legge n. 448 del 2001, disciplina il regime agevolato applicabile alle cessioni di beni ai soci, secondo i presupposti interpretati dalla Corte.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
Le presunzioni semplici possono essere utilizzate per accertare il valore effettivo di un bene quando siano fondate su elementi gravi, precisi e concordanti. Nel caso concreto, la situazione di perdita e antieconomicità della società, insieme alla recente acquisizione e alle caratteristiche dell'immobile, poteva giustificare una diversa valutazione del prezzo di cessione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
I motivi di ricorso per cassazione devono essere ricondotti correttamente al vizio denunciato. La violazione o falsa applicazione di legge è distinta dal vizio di motivazione e dalla nullità della sentenza per motivazione apparente.
Codice di procedura civile, art. 112
Il giudice non incorre in ultrapetizione quando ridetermina il valore del bene se tale valore costituisce un elemento centrale dell'avviso di accertamento e della controversia, anche se la parte ha contestato principalmente l'applicabilità dell'agevolazione.
Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4
La sentenza deve esporre i motivi in fatto e in diritto e l'iter logico seguito. Una motivazione soltanto apparente, che non consenta di comprendere quali prove siano state esaminate e come abbiano condotto alla decisione, determina la nullità della sentenza.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
Nel processo tributario la sentenza deve indicare in modo comprensibile i fatti rilevanti, le ragioni giuridiche e il percorso logico-valutativo seguito dal giudice. Il semplice richiamo adesivo alla decisione di primo grado o l'affermazione generica della sufficienza della prova non sono sufficienti.
Costituzione, art. 111, comma 6
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. La motivazione deve essere effettiva e comprensibile, non meramente apparente.
Massime di principio
- In una controversia tributaria, la motivazione del giudice deve indicare concretamente quali prove sono state esaminate e perché sono state ritenute sufficienti o insufficienti; una formula generica o il semplice richiamo alla sentenza di primo grado può comportare la cassazione della decisione.
- Le agevolazioni fiscali devono essere applicate secondo i presupposti sostanziali della norma e non possono produrre un beneficio quando manca una base imponibile positiva o quando il calcolo determina un risultato negativo.
- In presenza di perdite reiterate, non congruità agli studi di settore e prezzi di vendita apparentemente antieconomici, l'Amministrazione finanziaria può ricorrere a presunzioni per determinare il valore effettivo dei beni, purché gli elementi siano specifici e concordanti.
- La rideterminazione del valore di un bene da parte del giudice non costituisce ultrapetizione se il valore era già oggetto dell'avviso di accertamento e delle contestazioni delle parti.
- Il giudizio di cassazione non consente normalmente di sostituire la valutazione di merito del giudice d'appello; è possibile intervenire soprattutto quando la motivazione è assente, apparente, incomprensibile o non consente di ricostruire il ragionamento decisionale.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere formulati in modo coerente con il vizio denunciato: la contestazione dell'interpretazione o applicazione di una norma va proposta come violazione di legge, mentre l'omessa valutazione delle prove deve riguardare un effettivo vizio motivazionale nei limiti consentiti.
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