Sentenza n. 1460/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di sospensione dell'attività commerciale per 55 giorni, adottata per la detenzione di tabacchi lavorati esteri di contrabbando e di altri tabacchi lavorati
Esito
Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la chiusura o sospensione dell'esercizio commerciale per 55 giorni, in relazione al rinvenimento, durante un controllo del 10 ottobre 2023, di 0,993 kg di tabacchi lavorati esteri di contrabbando e di 0,150 kg di altri tabacchi lavorati, costituiti da confezioni di melassa da narghilè. L'amministrazione ha ritenuto che il quantitativo e la tipologia dei prodotti dimostrassero la cessione abusiva di tabacchi e ha valorizzato un precedente provvedimento sanzionatorio del 21 settembre 2022. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 5, comma 1, della legge n. 50/1994 e il difetto dei presupposti, sostenendo che la melassa da tabacco per narghilè non fosse equiparabile al tabacco lavorato estero. Con il secondo motivo è stata dedotta la mancata applicazione del d.lgs. n. 504/1995, sostenendo che il prodotto non rientrasse nelle categorie dell'art. 39-bis, comma 2, e che non fosse stata accertata la percentuale di tabacco contenuta nella melassa. Con il terzo motivo è stata contestata l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 5, comma 2, della legge n. 50/1994, benché il dispositivo richiamasse il comma 1; secondo la ricorrente, l'amministrazione avrebbe dovuto richiamare espressamente il comma 2 e indicare le precedenti infrazioni quale presupposto della recidiva.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la melassa da tabacco per narghilè sia assimilata al tabacco ai fini della classificazione e dell'applicazione della disciplina doganale e sanzionatoria, sulla base degli artt. 39-ter del d.lgs. n. 504/1995 e 2, lett. q), del d.lgs. n. 6/2016, in coerenza con il diritto dell'Unione europea e con i precedenti giurisprudenziali richiamati. Quanto al secondo motivo, il TAR ha osservato che l'art. 39-bis, comma 2, ricomprende il tabacco fumabile senza successiva trasformazione industriale e che l'art. 39-ter, comma 2, assimila alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti composti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, purché rispondano agli altri criteri normativi. Ne consegue che l'accertamento della percentuale di tabacco è irrilevante: i prodotti rientrano automaticamente nella categoria degli altri tabacchi da fumo, salvo la deroga per i prodotti aventi funzione esclusivamente medica, non pertinente nel caso concreto. Quanto al terzo motivo, il giudice ha ritenuto che il richiamo al comma 1 dell'art. 5 nel dispositivo fosse un mero errore materiale. Il provvedimento richiamava infatti espressamente la precedente sanzione del 21 settembre 2022, presupposto per l'applicazione del comma 2, che consente la sospensione da uno a due mesi in caso di successiva violazione. La durata di 55 giorni risultava quindi coerente con il regime sanzionatorio applicato. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 5, commi 1 e 2, l. n. 50/1994
Ove all’interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del citato testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 43 del 1973 (...) è disposta (...) la chiusura dell’esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell’autorizzazione dell’esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. Nel caso di successiva violazione la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a due mesi.
Il comma 2 si applica in presenza di una successiva violazione e consente una sospensione da uno a due mesi. Il richiamo al comma 1 nel dispositivo può costituire mero errore materiale quando il provvedimento richiami il precedente illecito e la durata della sanzione sia coerente con il comma 2.
artt. 39-bis e 39-ter d.lgs. n. 504/1995
Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all’articolo 39-bis, comma 2, rispettivamente lettere b) e c). In deroga ai commi 2 e 2-bis, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica.
La melassa da tabacco per narghilè, suscettibile di essere fumata senza successiva trasformazione industriale, è assimilata al tabacco lavorato anche se composta in tutto o in parte da sostanze diverse dal tabacco. Pertanto, è irrilevante accertare la percentuale di tabacco contenuta nel prodotto, salvo la specifica eccezione dei prodotti privi di tabacco con funzione esclusivamente medica.
art. 2, lett. q), d.lgs. n. 6/2016
La disciplina di classificazione dei prodotti assimilati al tabacco comprende anche sostanze composte, in tutto o in parte, da elementi diversi dal tabacco lavorato, in coerenza con la disciplina unionale.
art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973
La detenzione di tabacchi lavorati esteri di contrabbando costituisce la fattispecie illecita posta a fondamento dell'intervento sanzionatorio amministrativo.
art. 96 l. n. 907/1942
La disposizione è richiamata quale base della contestazione relativa alla detenzione di tabacchi lavorati rinvenuti nell'esercizio.
Massime di principio
- La melassa da tabacco per narghilè, quando può essere fumata senza successiva trasformazione industriale, rientra tra i prodotti assimilati ai tabacchi lavorati ai sensi degli artt. 39-bis e 39-ter del d.lgs. n. 504/1995, anche se composta esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco.
- Ai fini dell'assoggettamento della melassa da narghilè alla disciplina sanzionatoria dei tabacchi lavorati, non è necessario accertare la percentuale di tabacco presente nel prodotto, poiché l'assimilazione normativa opera in presenza degli altri requisiti oggettivi previsti per il tabacco da fumo.
- Il precedente provvedimento sanzionatorio per una violazione della disciplina sui tabacchi costituisce il presupposto per applicare, in caso di successiva violazione, la sospensione dell'esercizio prevista dall'art. 5, comma 2, della legge n. 50/1994.
- Il richiamo erroneo al comma 1 dell'art. 5 della legge n. 50/1994 non determina l'illegittimità della sanzione quando il contenuto complessivo del provvedimento, incluso il richiamo alla precedente violazione e la durata della sospensione, consenta di individuare con certezza l'applicazione del comma 2.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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