Ordinanza n. 499/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento - della delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art.10 legge n.82/1991 in data 08.10.2025, notificata il 28.10.2025 alla sola moglie del collaboratore, signora -OMISSIS-, con la quale è stato così disposto “di procedere all'annullamento parziale in autotutela della delibera del 2 luglio 2025, nella sola parte in cui la Commissione ha autorizzato l'intestazione a -OMISSIS-del cespite oggetto del progetto di reinserimento socio lavorativo, mantenendo per il resto integralmente il contenuto del suddetto provvedimento, incaricando il Servizio centrale di protezione dei conseguenti adempimenti”; - nonché avverso la delibera di massima non notificata ed adottata dalla medesima Commissione in data 18.06.2025 con la quale sono state delineate le nuove linee guida in materia di capitalizzazione con debiti ovvero in punto di applicazione dell'art. 48-BIS D.P.R. N. 602/1973; - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/1991 che ha annullato parzialmente in autotutela la precedente autorizzazione all'intestazione al ricorrente del cespite oggetto del progetto di reinserimento socio-lavorativo, nonché delibera di massima sulle nuove linee guida in materia di capitalizzazione con debiti e applicazione dell'art. 48-bis d.P.R. 602/1973
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera dell'8 ottobre 2025, notificata alla moglie, con cui la Commissione Centrale ha disposto l'annullamento parziale in autotutela della precedente delibera del 2 luglio 2025, limitatamente alla parte relativa all'autorizzazione dell'intestazione del cespite oggetto del progetto di reinserimento socio-lavorativo, mantenendo ferme le restanti disposizioni. È stata inoltre impugnata una delibera di massima del 18 giugno 2025, non notificata, recante nuove linee guida sulla capitalizzazione in presenza di debiti e sull'applicazione dell'art. 48-bis d.P.R. 602/1973, nonché ogni atto presupposto, connesso e consequenziale. Dall'ordinanza non risultano esposti specifici motivi di illegittimità né è definita la fondatezza delle censure; il Collegio ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti amministrativi e gli atti del procedimento di declassifica.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento. Ha disposto, ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., l'acquisizione di una relazione specifica dell'Amministrazione sulla richiesta di intestazione del cespite oggetto del progetto di reinserimento socio-lavorativo in capo al ricorrente e degli atti del procedimento in corso di declassifica, con gli eventuali omissis necessari. Il Ministero dell'Interno dovrà adempiere entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 21 aprile 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente e delle altre persone menzionate.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Disposizioni utilizzate come base per disporre gli incombenti istruttori e acquisire dalla pubblica amministrazione una relazione e la documentazione necessaria alla decisione.
art. 10 l. 82/1991
Individuato nel testo quale fondamento della Commissione Centrale che ha adottato le delibere impugnate; l'ordinanza non ne interpreta specificamente la portata.
art. 48-bis d.P.R. 602/1973
Richiamato quale oggetto delle nuove linee guida della Commissione in materia di capitalizzazione con debiti; l'ordinanza non definisce la questione sostanziale relativa alla sua applicazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone menzionate.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e quale fondamento dell'oscuramento dei dati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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