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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37162/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva agito per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro svolto con il Comune tra il 1980 e il 2008, deducendo di avere reso prestazioni come tecnico informatico prima direttamente e poi, in un periodo intermedio, tramite una società terza formalmente datrice di lavoro. La Corte d'appello aveva ritenuto che il rapporto fosse sin dall'origine caratterizzato da subordinazione, valorizzando indici quali orario fisso, compenso mensile, disciplina concordata delle assenze, inserimento nell'organizzazione dell'ente e soggezione gerarchica, e aveva riconosciuto le differenze retributive per il periodo 1998-2008. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 2126 c.c., del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dei principi di legittimità in materia. Secondo il ricorrente, poiché non sarebbe possibile costituire un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione in base al rapporto di fatto, l'unica tutela esperibile sarebbe quella risarcitoria ex art. 2126 c.c.; pertanto la domanda di riconoscimento delle sole differenze retributive sarebbe stata inammissibile o comunque diversa dalla domanda proposta, perché il lavoratore non aveva chiesto una specifica tutela risarcitoria ai sensi di tale norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l'unico motivo. Ha richiamato un proprio precedente secondo cui l'azione ex art. 2126 c.c. ha titolo lato sensu contrattuale e natura retributivo-corrispettiva, e secondo cui la domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni dovute per prestazioni di lavoro subordinato di fatto, anche verso la pubblica amministrazione, non integra domanda nuova quando sia stata originariamente proposta la pretesa di accertamento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato poi esclusa per nullità o per divieti di legge. In conseguenza, ha confermato la decisione impugnata e ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico del Comune, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2126 c.c.

    "l'unica tutela possibile sarebbe stata quella \"risarcitoria\" ai sensi dell'art. 2126 c.c."

    La Corte lo qualifica, sulla base della propria giurisprudenza, come fonte di un'obbligazione prevista direttamente dalla legge, con titolo lato sensu contrattuale e natura retributivo-corrispettiva; la domanda di pagamento delle retribuzioni per lavoro di fatto non è domanda nuova rispetto alla richiesta di accertamento del rapporto.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    "rubricato, con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c."

    Viene richiamato come parametro formale di deduzione del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    "ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ."

    È richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    "richiamandosi anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni contenute nella sentenza sopra citata"

    La Corte richiama la motivazione del precedente giurisprudenziale per relationem.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115 del 2002

    "dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato"

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • L'azione fondata sull'art. 2126 c.c. per il pagamento delle retribuzioni dovute per prestazioni di fatto ha natura retributivo-corrispettiva e titolo lato sensu contrattuale, non essendo assimilabile alla responsabilità extracontrattuale.
  • Quando la domanda originaria tende all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato poi escluso per nullità o divieti di legge, la successiva richiesta delle retribuzioni dovute per il lavoro effettivamente svolto non costituisce domanda nuova.
  • La mancata possibilità di costituire validamente un rapporto di lavoro subordinato con una pubblica amministrazione non esclude la tutela economica per le prestazioni concretamente rese, ove ne ricorrano i presupposti di fatto.
  • Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, possono assumere rilievo indici sintomatici quali orario fisso, compenso mensile, disciplina delle assenze, inserimento nell'organizzazione del datore e soggezione alle gerarchie.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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