Sentenza del 05/06/2017 n. 2462 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - Rimborso - Cessata attività - Atti prodromici - Soggetto passivo - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimità del rimborso dell’IVA relativa a costi preparatori o prodromici sostenuti da una società che, per motivi oggettivi, non aveva mai effettuato operazioni attive e aveva cessato l’attività. La questione era se l’assenza di operazioni imponibili impedisse di riconoscere la detrazione o il rimborso dell’imposta, nonostante le spese fossero funzionalmente collegate al programma imprenditoriale originario.
La decisione
La richiesta di rimborso è stata ritenuta legittima. Il diritto al rimborso dell’IVA può sussistere anche quando l’attività progettata non sia mai stata concretamente avviata, purché le spese sostenute siano effettivamente inerenti e in stretta connessione funzionale con il programma imprenditoriale rimasto inattuato. La mancata realizzazione delle operazioni attive, se dovuta a motivi oggettivi, non esclude di per sé la soggettività passiva né il diritto alla detrazione o al rimborso.
Norme richiamate
Normativa IVA sul diritto alla detrazione e al rimborso dell’imposta
Il diritto alla detrazione o al rimborso dell’IVA può essere riconosciuto per spese preparatorie sostenute in vista di un’attività economica, anche se l’attività non è stata poi esercitata, quando sussiste un nesso diretto e funzionale tra i costi e il programma imprenditoriale.
Massime di principio
- Le spese prodromiche possono dare diritto alla detrazione o al rimborso IVA anche se l’attività non è mai iniziata, purché siano documentate e inerenti a un progetto economico reale.
- La mancata effettuazione di operazioni attive non comporta automaticamente la perdita della soggettività passiva IVA o del diritto al rimborso.
- È essenziale dimostrare il nesso funzionale tra le spese sostenute e il programma imprenditoriale, nonché l’assenza di artificiosità o di finalità estranee all’attività economica.
- La cessazione dell’attività non esclude il rimborso quando l’inattuazione del progetto dipende da circostanze oggettive e non dalla volontà di ottenere indebitamente un vantaggio fiscale.
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