Ordinanza n. 10937/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione dei seguenti atti: - A) Decreto del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca n. 267/2007 del 29/11/2007, avente efficacia generale su tutto il territorio nazionale, disciplinante le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento, ove venisse interpretato nel senso di esigere che, ai fini del riconoscimento della parità scolastica, sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede; B) Decreto del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca n. 83/2008, recante Linee Guida di attuazione del predetto D.M. 267/2007, avente efficacia generale su tutto il territorio nazionale, ove venisse interpretato nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede; C) Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, prot.n. AOODRCA 49707 del 30/6/2025 (doc.1) recante approvazione dell’elenco delle istituzioni scolastiche alle quali non è stato riconosciuto, per il corrente anno scolastico 2025/26, lo status di scuola paritaria, nella parte in cui è inserito il nominativo della ricorrente; D) Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per la Campania, prot.n. AOODRCA 49711 del 30/06/2025 (doc.2), come successivamente integrato con decreto prot.n.AOODRCA 58833 del 4/8/25 (doc.3), con i quali si elencano le istituzioni scolastiche cui è riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall'a.s. 2025/2026, nella parte in cui non figura l'istituto ricorrente; E) Determinazione di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Ufficio IV, prot.n.AOODRCA 64553 del 1/9/25 (doc.4) con la quale è stato concretamente disposto, con motivazioni, il diniego della istanza di riconoscimento di parità della ricorrente; F) Nota dell’USR Campania prot. n. 17082 del 3/3/2025 (doc.5), recante istruzioni operative preordinate alla presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026, quale atto preordinato al provvedimento di diniego di parità sopra impugnato, sempre ove interpretata nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede e, quindi, ove interpretata nel senso di cui al provvedimento impugnato in questa sede; G) Qua tenus opus note USR prot.n.AOODRCA n. 57338 del 28/7/2025 (doc.6), recante preavviso di diniego ex art.10 bis della L.n.241/90, nella parte in cui il relativo contenuto risulti trasfuso nel provvedimento di diniego gravato; H) Ogni ulteriore atto, ignoti data ed estremi, che sia presupposto, connesso o consequenziale ai provvedimenti sopra gravati e, segnatamente, all’adottato diniego di riconoscimento della parità scolastica;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento dello status di scuola paritaria per l'anno scolastico 2025/2026, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il diniego adottato dall'USR Campania in ordine alla richiesta di riconoscimento dello status di scuola paritaria per l'anno scolastico 2025/2026, unitamente agli elenchi delle istituzioni cui la parità non è stata riconosciuta o è stata riconosciuta, alle istruzioni operative, al preavviso di rigetto e ai decreti ministeriali recanti la disciplina generale della parità scolastica, censurati nella parte in cui sarebbero stati interpretati come richiedenti requisiti ritenuti insussistenti dall'amministrazione. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio seri dubbi sulla competenza territoriale del TAR Lazio, poiché la controversia riguarda il medesimo procedimento già avviato presso l'USR Campania e già sottoposto al TAR Campania, che aveva annullato un precedente diniego con sentenza n. 5228/2025. Il provvedimento oggi impugnato è stato adottato dall'USR Campania in dichiarata ottemperanza a tale sentenza e costituisce riedizione del potere nell'ambito dello stesso procedimento.
La decisione
Il TAR Lazio non ha deciso nel merito né sulla domanda cautelare. Ha sottoposto alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della possibile incompetenza territoriale del TAR Lazio a favore del TAR Campania, ritenendo che il nuovo diniego costituisca riedizione del potere in esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 5228/2025 e si inserisca nel medesimo procedimento già conosciuto da quel Tribunale. Ha assegnato alle parti un termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie limitatamente alla questione di competenza e ha rinviato la causa all'udienza pubblica dell'11 novembre 2026. Il Collegio ha inoltre precisato che le precedenti ordinanze cautelari della Sezione, contenenti il generico richiamo alla propria giurisdizione e competenza, non precludevano la rilevazione della questione, in assenza di un espresso esame della competenza.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio sottopone alle parti la questione della possibile incompetenza di questo Tribunale, con invito a presentare memorie esclusivamente su tale profilo.
Quando il giudice rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per memorie; nel caso concreto la disposizione è stata applicata alla possibile incompetenza territoriale del TAR Lazio.
art. 25 c.p.a.
Corte costituzionale, sentenza n. 81/2022
ordinanza che disattende l'istanza cautelare senza riferimenti espressi alla competenza
Il generico sintagma relativo alla giurisdizione e competenza non equivale a una decisione espressa sulla competenza quando l'ordinanza cautelare non affronta specificamente tale questione.
Massime di principio
- La competenza territoriale può essere rilevata d'ufficio anche dopo il passaggio della causa in decisione, purché la relativa questione sia previamente sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- Quando un provvedimento amministrativo costituisce riedizione del potere in esecuzione di una sentenza resa da un altro TAR e si inserisce nel medesimo procedimento già definito o trattato da quel giudice, sussistono ragioni per radicare la controversia presso il TAR competente per il procedimento originario, anziché presso il TAR individuato in base al solo luogo dell'adozione del nuovo atto.
- Il generico richiamo, contenuto in una precedente ordinanza cautelare, alla formula "ritenuta la propria giurisdizione e competenza" non determina una decisione sulla competenza se l'ordinanza non contiene un esame espresso della questione.
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