Cassazione Penale, Sentenza n. 30447/2022 del 02/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore aveva revocato, ai sensi dell'art. 323 cod. proc. pen., il sequestro preventivo su un manufatto ritenuto realizzato su demanio marittimo e aveva ordinato la restituzione al demanio dello Stato. Spagnoli impugnò tale revoca davanti al Tribunale del riesame, che annullò la revoca del PM e ripristinò il sequestro sostenendo, tra l'altro, che il sequestro perdura in linea di principio sino alla definitività della sentenza e che la revoca produce i suoi effetti in favore del soggetto sequestratario. Il Procuratore ricorse per cassazione lamentando violazione di legge: il Tribunale, secondo il ricorrente, aveva erroneamente escluso che la restituzione, in caso di revoca per venir meno dei presupposti, possa essere disposta anche in favore di soggetto diverso dal sequestratario, e aveva omesso di considerare l'accertamento della titolarità del bene in capo a terzi quale causa di cessazione delle condizioni di mantenimento del sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendo che la motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame fosse meramente apparente e contraddittoria. La Corte ha osservato che il Tribunale aveva motivato la revoca del sequestro sul presupposto dell'improbabilità che l'area potesse rientrare nel possesso dell'indagata (venuto meno il periculum), ma poi, senza adeguata motivazione, aveva annullato la revoca e ripristinato il sequestro, creando una evidente contraddizione. Per carenza di motivazione (nullità per violazione di legge ex art. 125 c.3 cod. proc. pen.) la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Roma per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 323 cod. proc. pen. (comma 3)
Norma richiamata in relazione alla facoltà del Procuratore di revocare il sequestro preventivo e alla diversa disciplina della restituzione in caso di revoca o di cessazione dell'efficacia del provvedimento cautelare
art. 325 cod. proc. pen. (comma 1)
i provvedimenti cautelari in materia reale sono suscettibili di essere impugnati di fronte alla Corte di cassazione nei soli limiti della violazione di legge
Limitazione del sindacato della Cassazione sui provvedimenti cautelari reali alla sola verifica di violazione di legge; comunque utilizzata dalla Corte per censurare vizi di motivazione configuranti violazione di legge
art. 125 cod. proc. pen. (comma 3)
i provvedimenti giurisdizionali debbano, a pena di loro nullità, essere sostenuti da una motivazione che ne illustri le ragioni
La Corte ha ritenuto che la motivazione meramente apparente determini nullità del provvedimento per violazione di legge e integra motivo di annullamento in Cassazione
Giurisprudenza citata: Corte di cassazione, Sezione I, 10 agosto 2021, n. 31388
Richiamata la distinzione consolidata secondo cui la restituzione conseguente a revoca del sequestro deve generalmente essere eseguita in favore del soggetto cui il bene fu sequestrato, mentre la restituzione dovuta alla perdita di efficacia del provvedimento per proscioglimento va disposta in favore dell'avente diritto diverso dal sequestratario
Massime di principio
- La revoca del sequestro preventivo disposta dal PM per venir meno dei presupposti può comportare la restituzione del bene anche a soggetti diversi dal sequestratario, ma la questione va adeguatamente motivata dal giudice che riesamina il provvedimento.
- Il Tribunale del riesame non può ripristinare un sequestro senza una motivazione coerente che confuti le ragioni poste dal PM; la motivazione deve affrontare espressamente i profili relativi al fumus del reato e al periculum in mora.
- La Corte di Cassazione, pur essendo limitata a sindacare violazioni di legge sui provvedimenti cautelari reali, può annullare un provvedimento per nullità quando la motivazione sia meramente apparente o contraddittoria (violazione dell'obbligo motivazionale ex art.125 c.3).
- In presenza di accertamento di titolarità del bene in capo a terzi, tale circostanza può giustificare la cessazione delle condizioni per il mantenimento del sequestro e la restituzione al titolare; le parti interessate devono produrre documentazione probatoria idonea nel relativo giudizio di revoca.
- Se si contesta una revoca del PM, la difesa deve sollevare nel procedimento i profili di fumus e periculum e chiedere espressamente al riesame di valutare la riconducibilità della titolarità del bene, poiché omissioni procedurali possono precludere successivi rilievi.
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