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Sentenza

Sentenza n. 2410/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’annullamento - del/i provvedimento/i di data ed estremi sconosciuti con il/i quale/i è stata denegata l’ostensione integrale della documentazione di gara e delle offerte tecniche dell'aggiudicataria e della seconda in graduatoria nonché delle offerte dei concorrenti collocati nelle prime cinque posizioni in graduatoria dell’appalto specifico indetto da I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE, ai sensi degli artt. 32 e 72 del D. Lgs. 36/2023, e ss.mm.ii. per l’affidamento dei Servizi di vigilanza presso gli immobili INPS della Direzione regionale Campania e della Direzione di Coordinamento Metropolitano di NAPOLI (CIG: B5B862E3CF), nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per i servizi di vigilanza (Id 2679), pubblicato sulla GUUE n. S129 del 7/07/2023 e sulla GURI n. 78 del 10/07/2023, nella parte in cui non è stata ostesa contestualmente all’aggiudicazione la documentazione di gara dei concorrenti collocati nelle prime cinque posizioni in graduatoria; - della comunicazione di aggiudicazione nella parte in cui non sono state contestualmente rese disponibili le offerte dei primi cinque concorrenti; - di ogni altro atto antecedente, presupposto e/o connesso se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente all'integrale ostensione, mediante visione ed estrazione di copia semplice, di tutta la documentazione di gara e degli afferenti meglio graduati; nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente all’esibizione della documentazione richiesta dalla ricorrente;

Giustizia amministrativa202601723

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego, o ostensione parziale e oscurata, della documentazione di gara e delle offerte tecniche dei concorrenti meglio classificati in una procedura di affidamento di servizi di vigilanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, terza classificata, aveva chiesto ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023 l’ostensione della documentazione amministrativa, tecnica ed economica dei primi classificati, nonché degli eventuali soccorsi istruttori e dei giustificativi relativi ai costi della manodopera, in vista dell’impugnazione dell’aggiudicazione. Dopo l’aggiudicazione, l’INPS aveva trasmesso la documentazione dei primi due concorrenti in forma quasi integralmente oscurata e, nel corso del giudizio, aveva inviato documentazione ai primi cinque operatori. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1, 22 e 24 della l. 241/1990 e dell’art. 36 del d.lgs. 36/2023, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria, ingiustizia manifesta, illogicità e sviamento. L’INPS ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Campania, l’omessa evocazione di tutti i controinteressati e la sopravvenuta carenza di interesse per l’avvenuta ostensione. La ricorrente ha sostenuto che l’ostensione oscurata non fosse satisfattiva e che la conoscenza integrale fosse necessaria per verificare i punteggi attribuiti e la sostenibilità economica dell’offerta aggiudicataria nel giudizio già instaurato contro l’aggiudicazione.

La decisione

Il TAR ha affermato la propria competenza territoriale, ritenendo inderogabile la competenza del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 13, comma 4, c.p.a. e prevalente, rispetto al criterio della sede, il criterio degli effetti previsto dall’art. 13, comma 1, c.p.a., poiché la procedura doveva essere eseguita presso immobili situati in Campania e nell’area metropolitana di Napoli. Ha escluso che gli operatori economici fossero, per il solo fatto di avere prodotto documenti di gara ormai acquisiti alla procedura, controinteressati in senso tecnico, rilevando comunque che i primi due classificati erano stati evocati in giudizio. Ha respinto l’eccezione di improcedibilità: l’ostensione successiva al ricorso non era satisfattiva perché la documentazione era stata trasmessa oscurata, mentre la domanda riguardava l’ostensione integrale. Nel merito, ha ritenuto che l’oscuramento dell’offerta tecnica fosse legittimo soltanto in presenza di una dichiarazione dell’operatore economico motivata e comprovata circa specifici segreti tecnici o commerciali, riferiti a contenuti concretamente riservati; non è sufficiente invocare genericamente l’originalità dell’organizzazione o dell’offerta. Ha inoltre riconosciuto la prevalenza dell’accesso difensivo quando la conoscenza dei dati sia indispensabile per la tutela giurisdizionale dell’operatore non aggiudicatario e sussista uno stretto nesso di strumentalità con le censure prospettate. Nel caso concreto, le relazioni oscurate erano necessarie per verificare la correttezza dei punteggi e la sostenibilità economica dell’offerta aggiudicataria; l’INPS non aveva indicato, né nella nota di trasmissione né altrove, specifici contenuti qualificabili come segreti tecnici o commerciali. Le difficoltà tecniche della piattaforma non esoneravano la stazione appaltante dall’obbligo di mettere a disposizione la documentazione prevista dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023. Il ricorso è stato accolto e l’INPS è stato condannato a rilasciare entro cinque giorni la documentazione richiesta priva di oscuramenti, fatta salva soltanto la possibilità di oscurare dati strettamente personali e irrilevanti ai fini difensivi, previa adeguata e stringente motivazione. Le spese sono state poste a carico dell’INPS per euro 1.500, oltre accessori; sono state compensate nei rapporti con le altre parti.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Fondano il diritto di accesso documentale azionato dalla concorrente.

  • art. 24 l. 241/1990

    Rileva nel bilanciamento tra accesso e tutela della riservatezza e dei segreti.

  • art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023

    consente l’oscuramento della documentazione prodotta in gara e concernente l’offerta tecnica, solo in costanza di motivata e comprovata dichiarazione dell’operatore economico in ordine alla sussistenza di specifici segreti tecnici o commerciali

    L’oscuramento dell’offerta tecnica richiede una dichiarazione motivata e comprovata, riferita a specifici segreti tecnici o commerciali; non bastano giustificazioni generiche.

  • art. 35, comma 5, d.lgs. 36/2023

    Prevede la prevalenza dell’accesso difensivo quando la conoscenza dei dati sia indispensabile per la tutela giurisdizionale degli interessi del concorrente, secondo il nesso di strumentalità con le specifiche censure.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Impone la messa a disposizione della documentazione di gara relativa agli operatori collocati nelle prime posizioni della graduatoria secondo le modalità previste dal Codice.

  • art. 36, comma 7, d.lgs. 36/2023

    Consente la decisione in forma semplificata della controversia di accesso in materia di contratti pubblici.

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Ai fini della competenza territoriale rileva il luogo in cui si producono gli effetti diretti dell’atto, criterio ritenuto prevalente rispetto alla sede dell’amministrazione nel caso concreto.

  • art. 13, comma 4, c.p.a.

    La competenza territoriale del giudice amministrativo è inderogabile.

  • art. 74 c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale della sentenza in forma semplificata.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale fondamento del principio di trasparenza dell’attività amministrativa.

Massime di principio

  • L’oscuramento di documenti relativi all’offerta tecnica in una gara pubblica è legittimo soltanto quando l’operatore economico abbia formulato una dichiarazione motivata e comprovata, riferita a specifici contenuti qualificabili in concreto come segreti tecnici o commerciali; non è sufficiente una generica allegazione dell’originalità dell’offerta o dell’organizzazione aziendale.
  • L’amministrazione aggiudicatrice deve motivare specificamente, con riferimento ai contenuti concretamente riservati, la decisione di oscurare documenti di gara; le giustificazioni generiche o meramente riproduttive delle opposizioni dell’operatore economico non soddisfano l’obbligo motivazionale.
  • L’accesso difensivo del concorrente non aggiudicatario prevale sulle esigenze di riservatezza quando la conoscenza dei documenti sia indispensabile per verificare la legittimità della valutazione dell’offerta o della sostenibilità economica dell’aggiudicazione e sussista uno stretto nesso di strumentalità con le specifiche censure da proporre o già proposte.
  • L’ostensione solo parziale o oscurata non determina la sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente abbia chiesto l’accesso integrale e dimostri che le parti oscurate sono necessarie per la tutela giurisdizionale dei propri interessi.
  • Le difficoltà tecniche della piattaforma telematica non esonerano la stazione appaltante dall’obbligo di mettere a disposizione la documentazione di gara prevista dal Codice dei contratti pubblici; tale obbligo può essere assolto anche mediante invio della documentazione al domicilio digitale dell’operatore economico.
  • Ai fini della competenza territoriale sulle controversie direttamente strumentali a una procedura di gara, può prevalere il criterio degli effetti, individuato nel luogo di esecuzione dell’affidamento, rispetto al criterio della sede dell’amministrazione, ferma l’inderogabilità della competenza territoriale amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoRito appalti e sorte del contrattoCompetenza
RamiAccesso e trasparenzaContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizione

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