Cassazione Penale, Sentenza n. 22647/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e ha concesso solo la detenzione domiciliare. Deduceva due motivi: (1) incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 677 c.p.p., sostenendo che al momento della domanda era libero e residente a Sala Consilina e che il tribunale competente fosse quello di Potenza; (2) vizio di motivazione per mancata, contraddittoria e illogica valutazione delle emergenze probatorie, con specifico rilievo sulla presunta inesistenza di misure cautelari pendenti e sulla mancata acquisizione della relazione preparatoria dell'UEPE.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di incompetenza territoriale perché, nella procedura di sorveglianza, l'eccezione va proposta tempestivamente ai sensi dell'art. 21, comma 2, c.p.p.; dall'istruttoria risulta che l'eccezione non è stata sollevata in tempo e quindi è decaduta. Sul secondo motivo ha ritenuto il gravame generico e meramente assertivo, non in grado di contrastare le specifiche e analitiche informazioni contenute nell'ordinanza (che indicava procedimenti pendenti e misure cautelari risultanti dagli atti). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, con decisione pronunciata il 28/04/2026.
Norme richiamate
art. 677 cod. proc. pen.
Competenza per territorio
La competenza territoriale nel procedimento di sorveglianza è soggetta al regime generale dell'art. 21 c.p.p.; l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere proposta tempestivamente, pena decadenza.
art. 21, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce i termini per proporre l'eccezione di incompetenza: va sollevata entro la fase di controllo della costituzione delle parti; nel procedimento di sorveglianza la giurisprudenza applica tale regola, con decadenza se non rispettata.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma penale segnalata negli atti (riguardante illeciti in materia di stupefacenti); la presenza di procedimenti e misure cautelari per violazioni di questa norma è stata utilizzata dal Tribunale per valutare la pericolosità e l'irritualità della misura alternativa chiesta.
art. 16-nonies, comma 8, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (conv. l. 15 marzo 1991, n. 82)
Citato come esempio di deroga alla disciplina territoriale: esistono disposizioni speciali che possono modificare la competenza territoriale, ma non rilevanti per il caso concreto, che resta soggetto alla regola generale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Riferimento giurisprudenziale usato per giustificare l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludano colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- L'eccezione di incompetenza territoriale nel procedimento di sorveglianza deve essere sollevata tempestivamente (ai sensi dell'art. 21 c.p.p.): se non proposta per tempo, si perde il diritto di lamentarla.
- I motivi di impugnazione esposti in termini generici e meramente assertivi, privi di specifici riscontri probatori o di contestazione puntuale degli atti indicati nel provvedimento impugnato, sono frequentemente dichiarati inammissibili.
- Il Tribunale di sorveglianza può basare la sua valutazione sulla documentazione contenuta nel fascicolo e su procedimenti pendenti: l'esistenza di procedimenti penali successivi, misure cautelari o indizi gravi può legittimare il diniego di misure alternative più favorevoli.
- Se si contesta la motivazione per errori sui fatti (es. esposizione di misure cautelari pendenti), è necessario produrre, già in sede di impugnazione, elementi documentali precisi che dimostrino l'errore o l'assenza delle misure indicate; altrimenti la contestazione risulta generica.
- La proposizione del ricorso senza adeguata diligenza nella determinazione delle ragioni di inammissibilità può comportare non solo le spese processuali ma anche somme a favore della Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22681/2026 del 18/06/2026
- Sentenza penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22683/2026 del 18/06/2026
- Sentenza penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22684/2026 del 18/06/2026
- Sentenza penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22529/2026 del 18/06/2026
- Sentenza penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22530/2026 del 18/06/2026
- Sentenza penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22531/2026 del 18/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →