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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01058/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente pubblico dell'Agenzia delle Entrate aveva percepito per circa cinque anni soltanto l'assegno alimentare, pari alla metà dello stipendio, a seguito di sospensione cautelare disposta in pendenza di procedimento e processo penale. Il procedimento penale si era concluso in primo grado con proscioglimento per prescrizione del reato. Il lavoratore aveva quindi agito per ottenere il pagamento dei conguagli retributivi relativi al periodo di sospensione. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'Appello di Napoli aveva confermato la condanna dell'Agenzia. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione mancante o incomprensibile; 2) violazione del CCNL applicabile, contestando l'individuazione del CCNL Agenzie fiscali 2004 invece del CCNL Comparto Ministeri 1995; 3) violazione dell'art. 27 del CCNL Comparto Ministeri 1995, sostenendo che il conguaglio spettasse solo in caso di assoluzione o proscioglimento con formula piena, non anche per prescrizione; 4) vizio di motivazione sul giudizio di "indubbia levità" degli addebiti; 5) omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha però rilevato che il vero fondamento della decisione di merito era l'interpretazione dell'art. 27 del CCNL Comparto Ministeri 1995 e ha respinto il ricorso, ritenendo infondato il terzo motivo e inammissibili o infondati gli altri.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha dichiarato inammissibile, perché estraneo alla sentenza impugnata, il riferimento all'INPS intimato. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata comunque sull'interpretazione dell'art. 27 del CCNL Comparto Ministeri 1995. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che la sospensione cautelare ha natura meramente cautelare e provvisoria e che, una volta concluso il processo penale, il conguaglio retributivo deve essere riconosciuto quando la sanzione disciplinare irrogata sia più lieve della sospensione cautelare o quando non segua alcuna sanzione, salvo l'eccezione della sospensione obbligatoria per custodia cautelare in carcere, profilo non specificamente censurato. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che il giudice di merito non deve valutare la congruità della sanzione rispetto ai fatti, ma solo verificare il rapporto tra durata della sospensione cautelare e durata della sanzione disciplinare. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo, perché denunciava un preteso errato giudizio di valore e non l'omesso esame di un fatto decisivo. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità; è stata esclusa la debenza del raddoppio del contributo unificato per le Agenzie fiscali.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La doglianza di nullità per motivazione mancante o apparente è stata respinta perché la sentenza di merito era comprensibile e, comunque, i motivi di ricorso non colpivano la ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge, ma i motivi che lo invocavano sono stati ritenuti inammissibili o infondati.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato evocato per le censure di nullità della sentenza, poi disattese.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava un fatto decisivo omesso, ma un presunto errato giudizio di valore.

  • art. 27 CCNL Comparto Ministeri 1995

    con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio; sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena

    La Corte ha dato un'interpretazione estensiva della clausola, valorizzando la funzione cautelare della sospensione e riconoscendo il conguaglio anche in caso di proscioglimento per prescrizione, quando la successiva sanzione disciplinare sia inferiore o manchi del tutto.

  • art. 70 CCNL Agenzie fiscali 2004

    La censura sulla sua applicabilità è stata ritenuta non decisiva rispetto alla ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato escluso il raddoppio del contributo unificato a carico dell'Agenzia delle Entrate.

  • art. 12, comma 5, d.l. n. 16 del 2 marzo 2012

    Le disposizioni di cui all'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio

    La Corte lo ha utilizzato per escludere l'applicazione del raddoppio del contributo unificato all'Agenzia ricorrente.

  • L. n. 55 del 1990

    Richiamata, insieme alla L. n. 97 del 2001, nel quadro della natura cautelare della sospensione obbligatoria.

  • L. n. 97 del 2001

    Richiamata, insieme alla L. n. 55 del 1990, nel quadro della natura cautelare della sospensione obbligatoria.

Massime di principio

  • La sospensione dal servizio disposta in pendenza di procedimento o processo penale ha natura cautelare e non sanzionatoria: la sua permanenza e i suoi effetti economici devono essere verificati alla luce dell'esito del procedimento disciplinare successivo.
  • Se il procedimento disciplinare conclude con una sanzione più lieve della sospensione cautelare, oppure non irroga alcuna sanzione, la sospensione cautelare perde giustificazione per la parte eccedente la sanzione effettivamente applicata e il lavoratore ha diritto al conguaglio retributivo.
  • L'interpretazione della clausola collettiva sul conguaglio non va arrestata al solo dato letterale quando ciò contrasterebbe con la funzione cautelare dell'istituto e con la sua provvisorietà.
  • Il giudice del merito, in una controversia sul conguaglio dopo sospensione cautelare, non deve valutare la congruità astratta della sanzione rispetto ai fatti, ma verificare la comparazione tra durata della sospensione cautelare e durata della sanzione disciplinare effettivamente inflitta.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a censurare una questione non decisiva rispetto al fondamento effettivo della decisione.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per contestare un giudizio di valore del giudice, essendo necessario allegare l'omesso esame di un fatto storico decisivo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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