Sentenza n. 12420/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa la sospensione dell’efficacia: - del decreto direttoriale del Ministero della cultura, Direzione cinema e audiovisivo del 4 marzo 2025, n. 792, pubblicato in pari data, recante l’assegnazione in via definitiva dei contributi automatici per l’annualità 2020 (il “Decreto Definitivo”), che ha assegnato al Film “Mio Fratello rincorre i dinosauri” un punteggio ridotto rispetto a quello che avrebbe dovuto essere attribuito, con evidente pregiudizio per le legittime aspettative dell’odierna ricorrente; - ove occorra, del decreto direttoriale del Ministero della cultura, Direzione cinema e audiovisivo del 9 settembre 2024 rep. 3052, recante l’assegnazione provvisoria dei contributi automatici – risultati 2020 (atto non immediatamente lesivo); - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, laddove lesivi delle posizioni giuridiche della ricorrente; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio maggiore richiesto in sede procedimentale ed accedere, conseguentemente, a un più consistente contributo pubblico per l’opera cinematografica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto direttoriale di assegnazione definitiva dei contributi automatici per l'annualità 2020, nella parte relativa al punteggio e all'ammissione dell'opera cinematografica ai benefici
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato il punteggio attribuito all'opera cinematografica e la conseguente entità del contributo, deducendo, con un unico articolato motivo, violazione della legge n. 241/1990, della legge n. 220/2016 e del d.m. n. 251/2021, nonché eccesso o straripamento di potere per omessa o incongrua motivazione, mancata applicazione dei parametri di riferimento, difetto dei presupposti, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, errata valutazione dei presupposti, sviamento e ingiustizia manifesta. Sono stati inoltre dedotti la violazione dei principi di lealtà, buona fede, certezza del diritto e legittimo affidamento, l'incongruità del termine di dieci giorni solari assegnato dal Ministero per produrre un emendamento contrattuale e depositarlo presso il PRCA, l'omessa individuazione del responsabile del procedimento e la violazione dei principi del giusto procedimento, ragionevolezza, proporzionalità, cooperazione, correttezza e buon andamento. Dopo la graduatoria provvisoria, il Ministero aveva richiesto chiarimenti sulle quote di spettanza delle società coinvolte nella distribuzione internazionale e la produzione di un emendamento contrattuale. La ricorrente aveva risposto e successivamente trasmesso la documentazione, chiedendo anche la rimessione in termini, ma il Ministero aveva rifiutato la ricezione per scadenza del termine e aveva escluso l'opera dal finanziamento relativo alla distribuzione internazionale, richiamando l'art. 32 della legge n. 220/2016. In giudizio, tuttavia, la ricorrente ha concentrato le proprie doglianze sulla brevità del termine, senza dimostrare l'inesistenza o la non necessità dell'integrazione documentale né l'impossibilità concreta di rispettarlo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati, poiché il ricorso era manifestamente infondato ai sensi dell'art. 49, comma 2, c.p.a. Ha inoltre dichiarato tardivo il deposito documentale dell'amministrazione effettuato con la memoria ex art. 73 c.p.a., perché avvenuto nel termine di trenta anziché quaranta giorni prima dell'udienza, senza che ciò impedisse la decisione. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che la ricorrente non avesse specificamente contestato l'esigenza amministrativa di concludere contemporaneamente la procedura per tutte le imprese, esigenza collegata al meccanismo di determinazione del valore monetario dei punti previsto dal d.m. n. 251/2021. La censura relativa al termine di dieci giorni è stata considerata generica e astratta: la ricorrente non ha allegato né provato che il termine fosse concretamente inidoneo a consentire le interlocuzioni con la controparte straniera e il perfezionamento e deposito dell'emendamento contrattuale, né ha documentato i tempi ordinari di tali attività. Pertanto, non è stata dimostrata la violazione dei principi di correttezza, buona fede, ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento. Il TAR ha escluso anche la rilevanza invalidante della mancata individuazione del responsabile del procedimento, qualificandola come mera irregolarità non viziante e osservando che, in concreto, essa non aveva impedito l'interlocuzione tra amministrazione e ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate per la particolare natura delle questioni e l'andamento della lite.
Norme richiamate
art. 49, comma 2, c.p.a.
Consente di non disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati quando il ricorso risulta manifestamente infondato.
art. 73 c.p.a.
Il deposito documentale dell'amministrazione è stato ritenuto tardivo perché effettuato trenta giorni, anziché quaranta giorni, prima dell'udienza pubblica.
art. 32, comma 4, l. 220/2016
L'iscrizione di un'opera nel Registro è richiesta dal produttore o dagli autori o dai titolari dei diritti. In ogni caso i beneficiari dei contributi di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare le relative informazioni nei termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 7, pena la revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge.
La disposizione è stata richiamata dall'amministrazione quale fondamento dell'esigenza di acquisire le informazioni e la documentazione necessarie per la corretta attribuzione dei benefici; la ricorrente non ha contestato specificamente in giudizio la necessità dell'integrazione richiesta.
art. 6, comma 2, d.m. 251/2021
Per ciascun anno, è determinato il valore monetario unitario di un singolo punto relativo ad una specifica quota o sottoquota. Tale valore è dato dal rapporto, per ogni quota o sottoquota, fra l'importo complessivo delle risorse disponibili e la somma dei punti complessivamente maturati da tutte le imprese richiedenti.
La previsione giustifica l'esigenza di definire contemporaneamente i risultati per tutte le imprese richiedenti, così da determinare il valore monetario dei punti e consentire ai beneficiari di conoscere la propria posizione.
art. 97 Cost.
È richiamato dalla ricorrente in relazione al buon andamento della pubblica amministrazione, ma il TAR non ha ravvisato una sua violazione.
Massime di principio
- La contestazione della brevità di un termine procedimentale deve essere specifica e concreta: chi la deduce deve allegare e provare perché il termine sia stato inidoneo, nella situazione concreta, a consentire gli adempimenti richiesti, non essendo sufficiente una censura astratta sulla sua durata.
- Nella valutazione della ragionevolezza di un termine assegnato per integrare la documentazione, l'amministrazione può considerare le esigenze di celerità e di conclusione coordinata del procedimento, soprattutto quando la determinazione del beneficio dipende dal confronto complessivo tra le posizioni di tutti i richiedenti.
- La mancata individuazione del responsabile del procedimento costituisce una mera irregolarità non invalidante quando, in concreto, non abbia impedito o compromesso l'interlocuzione procedimentale e l'esercizio delle facoltà partecipative dell'interessato.
- La mancata specifica contestazione in giudizio della necessità dell'integrazione documentale richiesta dall'amministrazione impedisce di fondare l'illegittimità del provvedimento sulla sola brevità del termine assegnato per produrla.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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