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Sentenza

Sentenza n. 437/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - dell’ordinanza del Comune di -OMISSIS-, settore area tecnica - pianificazione urbanistica n. -OMISSIS- a firma del responsabile del settore d’area per la demolizione di un muro di cinta in blocchi di calcestruzzo e per la rimozione di un prefabbricato in cemento armato vibrato a uso deposito in un’area destinata a parcheggio pubblico in Via John e Robert Kennedy e distinta in catasto al foglio -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-; - di tutti gli altri atti presupposti, preliminari e/o preparatori, connessi, conseguenti, sopravvenuti, anche non conosciuti e/o parzialmente conosciuti, comunque lesivi della posizione del ricorrente, inclusi, per quanto occorra: i) il verbale del Comando di polizia locale del Comune di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, dal quale risulta che il ricorrente ha realizzato in assenza di titolo edilizio un muro di cinta in blocchi di calcestruzzo con altezza di circa 220 centimetri dal suolo e alla posa interrata di un deposito in c.a.v. nell'area distinta in catasto al foglio -OMISSIS-, che definisce una superficie frapposta tra la Via F.lli Kennedy e il fabbricato di proprietà del medesimo ricorrente, classificata parcheggio pubblico dal vigente Piano di risanamento urbanistico BP1 -OMISSIS- (attualmente non conosciuto); ii) l'atto di diffida emesso dal Comune di -OMISSIS-, settore area tecnica - pianificazione urbanistica in data -OMISSIS- con il quale è stato disposto di sospendere i lavori di realizzazione dei manufatti descritti al punto che precede; iii) il verbale del Comando di polizia locale del Comune di -OMISSIS- in data -OMISSIS-/P.L. con il quale è stato accertato che il ricorrente non ha provveduto alla demolizione e rimozione dei manufatti contestati per cui gli stessi sono presenti sull'area classificata parcheggio pubblico dal Piano di risanamento BP1 -OMISSIS- (attualmente non conosciuto).

Giustizia amministrativa202200405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di un muro di cinta alto circa 220 centimetri e di rimozione di un prefabbricato interrato in cemento armato ad uso deposito, oltre agli atti di accertamento e diffida presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale sostenendo che l’area sulla quale insistevano i manufatti fosse da lui posseduta da lungo tempo e fosse oggetto di intervenuta usucapione, contestando quindi l’individuazione della titolarità dell’area e qualificando l’atto come esercizio di autotutela patrimoniale o possessoria. Ha dedotto, inoltre, violazione degli artt. 31 e 44 d.P.R. 380/2001, degli artt. 146 e 167 d.lgs. 42/2004, della normativa regionale edilizia, dei principi di buon andamento, imparzialità e correttezza, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà, perplessità, ingiustizia manifesta e sviamento. Con ulteriori motivi ha lamentato l’insussistenza e il tardivo esercizio dei poteri di autotutela possessoria, l’intervenuta usucapione, l’incompetenza del funzionario comunale in favore della competenza del sindaco e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto irrilevanti, ai fini della legittimità dell’ordinanza di demolizione, le controversie sulla titolarità civilistica o sul possesso dell’area, rilevando che l’ordinanza era rivolta all’autore dell’abuso e al soggetto che aveva la disponibilità materiale dei manufatti e poteva eseguire il ripristino. La demolizione è stata qualificata come esercizio di potere repressivo edilizio, non come autotutela patrimoniale o possessoria; pertanto non erano applicabili le censure relative ai presupposti, alla tempestività, alla competenza del sindaco o al contraddittorio propri dell’autotutela possessoria. Il giudice ha inoltre affermato che l’ordinanza di demolizione è atto dovuto e vincolato, non richiede una motivazione ulteriore rispetto all’indicazione dell’abuso e dei relativi presupposti di fatto, può essere adottata anche a distanza di tempo dalla realizzazione dell’opera e può essere emanata dal funzionario preposto all’ufficio comunale competente. In ragione della natura vincolata e repressiva dell’atto, non era necessaria la comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    nella nozione di "responsabile dell'abuso" rientra non solo chi ha posto in essere materialmente la violazione, ma anche chi ha la disponibilità dell'immobile e che, quale detentore e utilizzatore, deve provvedere alla demolizione

    L’ordine di demolizione può essere rivolto all’autore materiale dell’abuso e a chi abbia la disponibilità dell’immobile e sia in condizione di eseguire il ripristino.

  • art. 35, comma 3, d.P.R. 380/2001

    La disposizione è richiamata a contrario per distinguere il potere repressivo edilizio dall’autotutela patrimoniale dell’amministrazione: l’ordine di demolizione non determina di per sé il reintegro dell’amministrazione nella disponibilità materiale dell’area.

  • art. 44 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure relative alla repressione degli abusi edilizi; la decisione conferma la legittimità dell’intervento repressivo comunale.

  • art. 7 l. 47/1985

    Richiamato dalla giurisprudenza citata quale precedente normativo della figura del responsabile dell’abuso.

  • artt. 3 e 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio non è necessaria per gli atti di repressione degli abusi edilizi, poiché si tratta di provvedimenti vincolati.

  • artt. 822, 823, 824, 1168 e 1170 c.c.

    Le disposizioni civilistiche sulla proprietà pubblica e sulla tutela possessoria non trovano applicazione per qualificare l’ordinanza di demolizione, che esercita un potere repressivo edilizio e non di autotutela possessoria.

  • d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    Il motivo relativo all’incompetenza è stato respinto perché l’atto non costituiva autotutela possessoria e poteva essere adottato dal funzionario del competente ufficio comunale.

Massime di principio

  • L’ordinanza di demolizione ha natura repressiva e ripristinatoria, non costituisce esercizio di autotutela patrimoniale o possessoria e non è diretta a risolvere controversie sulla proprietà o sul possesso dell’area.
  • L’ordine di demolizione può essere posto a carico dell’autore dell’abuso e del soggetto che abbia la disponibilità materiale dell’immobile o dei manufatti, in quanto tenuto e concretamente in grado di eseguire il ripristino.
  • La legittimità dell’ordine di demolizione non dipende dall’accertamento definitivo della titolarità civilistica dell’area di sedime: le controversie su proprietà, possesso o usucapione restano devolute alla competente autorità giudiziaria e sono irrilevanti nel giudizio amministrativo sulla legittimità della sanzione edilizia.
  • L’ordinanza di demolizione è un atto dovuto e vincolato; è sufficiente che indichi i presupposti di fatto e individui e qualifichi l’abuso, senza necessità di una motivazione ulteriore sulla ponderazione dell’interesse pubblico e dell’interesse privato.
  • L’ordine di demolizione può essere adottato anche a notevole distanza temporale dalla realizzazione dell’abuso e può essere emanato dal funzionario preposto al competente ufficio comunale.
  • Per gli atti vincolati di repressione degli abusi edilizi non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento prevista dagli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoPartecipazione al procedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

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