Cassazione Penale, Sentenza n. 18888/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza con due censure principali: 1) l'accoglimento della richiesta di patteggiamento nonostante, a suo avviso, non fosse soddisfatta la condizione prevista dall'art. 13-bis del d.lgs. 74/2000 (pagamento dei debiti tributari, interessi e sanzioni) richiesta per l'accesso al rito speciale; 2) l'omessa applicazione della confisca obbligatoria del profitto ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000, quantificabile almeno nell'IVA risultante dalle fatture per operazioni inesistenti non versata all'Erario. Il ricorrente ha inoltre sostenuto la rilevanza temporale e applicativa della norma processuale (art. 13-bis) anche rispetto a fatti antecedenti per effetto di norme di carattere processuale e ha chiesto annullamento senza rinvio della sentenza. La difesa aveva eccepito tardività del ricorso, eccezione rigettata dalla Corte.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso fondato solo in parte. Ha ritenuto tempestivo il ricorso (termini decorrono dalla notifica dell'avviso di deposito) e ha confermato che, sul punto generale dell'ammissione al patteggiamento, il Giudice aveva fondate ragioni a ritenere non applicabile l'art. 13-bis ai reati che non presuppongono l'esistenza di un debito tributario esigibile. Tuttavia la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia omesso di pronunciarsi sulla confisca obbligatoria prevista dall'art. 12-bis d.lgs. 74/2000, la quale è comunque sempre ordinata in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta per i delitti tributari, salvo i casi di appartenenza a terzi o impossibilità di esecuzione, e che tale omissione deve essere sanata. Perciò la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla mancata statuizione sulla confisca e ha rinviato al Tribunale di Perugia (Ufficio GIP) per nuovo giudizio esclusivamente sul punto della confisca; ha rigettato nel resto il ricorso del Procuratore Generale.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina della applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); qui è il rito con cui è stata pronunciata la sentenza impugnata
art. 13-bis d.lgs. 74/2000
Prevede un'attenuante/condizione per l'accesso al rito speciale se il pagamento dei debiti tributari (interessi e sanzioni incluse) è effettuato prima dell'apertura del dibattimento; la Corte evidenzia che questa disposizione richiede l'esistenza di un debito tributario effettivo suscettibile di adempimento e quindi non sempre è applicabile ai reati che sussistono in assenza di evasione di imposta
art. 13 d.lgs. 74/2000
Richiamato nel quadro giuridico: in alcune ipotesi il pagamento può costituire causa di non punibilità (rilevanza ai fini dell'accesso al rito), ma la Corte sottolinea i limiti quando manca un debito tributario
art. 8 e art. 10 d.lgs. 74/2000
Norme che sanzionano specifiche fattispecie tributarie (es. emissione di fatture per operazioni inesistenti); la Corte ricorda che tali fattispecie possono sussistere anche in assenza di un debito tributario da estinguere
art. 12-bis d.lgs. 74/2000
"nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto"
Stabilisce l'obbligatorietà della confisca del profitto del reato nei processi tributari anche in caso di applicazione della pena su richiesta; la Corte ha ritenuto che la mancata statuizione sulla confisca costituisca vizio da sanare con rinvio
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (legge 23 giugno 2017, n. 103)
"il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
Limita i motivi di ricorso contro sentenze di patteggiamento; tuttavia la Corte osserva che la mancata applicazione di una misura obbligatoria prevista dalla legge (come la confisca obbligatoria ex art.12-bis) può essere dedotta con i rimedi ordinari (art. 606) e non è esclusa dalla limitazione
art. 606 cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione previsti dalla normativa generale; la Corte segnala che l'omessa applicazione di misure obbligatorie può essere impugnata con la disciplina generale
art. 12 d.lgs. 158/2015
Rilevata nella discussione circa la applicabilità temporale di norme processuali: la norma richiamata è stata evocata per sostenere che disposizioni processuali possono trovare applicazione anche rispetto a fatti anteriori
Sez. 3, n. 9883 del 04/02/2020 (Carlovico) e Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013 (Cruciani) e Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 (Savin)
Giurisprudenza richiamata che chiarisce: a) art.13-bis richiede l'esistenza di un debito tributario per la sua applicazione; b) la confisca per equivalente del profitto è obbligatoria e può essere disposta anche nella sentenza di patteggiamento; c) limiti e possibilità di ricorso in presenza di misure obbligatorie
Massime di principio
- La condizione prevista dall'art. 13-bis d.lgs. 74/2000 per l'accesso al patteggiamento (pagamento dei debiti tributari, sanzioni e interessi) presuppone l'esistenza di un debito tributario effettivo e non è applicabile automaticamente ai reati che esistono indipendentemente da un'evasione concreta.
- La confisca del profitto del reato ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 è obbligatoria in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta per i delitti tributari e deve essere espressamente valutata dal giudice anche se non è parte dell'accordo inter partes.
- Se la sentenza di applicazione della pena omette una statuizione obbligatoria (es. confisca prevista dalla legge), la cassazione può annullare la decisione e rinviare il procedimento al giudice di merito per decidere sul punto, nonostante i limiti di impugnabilità previsti per il patteggiamento.
- I termini per proporre impugnazione da parte del pubblico ministero decorrono dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza (notifica dell'avviso), non dalla data della pronuncia della sentenza.
- Nel valutare reati come l'emissione di fatture per operazioni inesistenti occorre distinguere tra illeciti che producono un debito tributario esigibile e condotte che costituiscono reato anche senza un'immediata evasione: tale distinzione incide sull'applicabilità di benefici processuali legati al pagamento delle imposte.
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