Sentenza n. 11489/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento - della determinazione dirigenziale del Comune di Pomezia n. 1168 del 7.10.2025, prot. n. 75038/2025, di decadenza della concessione demaniale marittima n. 42/2002, rilasciata alla parte ricorrente “per il mantenimento di uno stabilimento balneare” sito in località Torvaianica, lungomare delle Meduse, 58; - della comunicazione di avvio del procedimento notificata il 31.7.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di decadenza dalla concessione demaniale marittima per mancato pagamento dei canoni e omessa integrazione del deposito cauzionale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la decadenza dalla concessione demaniale marittima, deducendo la violazione dell’art. 47 del codice della navigazione, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione. Ha sostenuto che la decadenza non potesse essere disposta automaticamente per il mancato pagamento dei canoni, poiché la debenza era controversa in ragione di una sentenza di primo grado che aveva accertato l’usucapione di parte delle aree e poiché la sentenza d’appello, sfavorevole, era stata impugnata per Cassazione. Ha inoltre dedotto di non aver potuto versare eventualmente quanto dovuto perché il Comune non avrebbe scorporato i canoni riferibili alle aree oggetto della controversia, né avrebbe proceduto alla rideterminazione dei canoni ai sensi dell’art. 100, commi 5 e 6, d.l. n. 104/2020. Ha invocato anche la prescrizione quinquennale di parte dei canoni richiesti e l’assenza di una preventiva contestazione dell’omessa integrazione del deposito cauzionale, indicata nell’atto di decadenza ma non nella comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che il potere di dichiarare la decadenza previsto dall’art. 47 cod. nav. non è vincolato, ma implica sia una valutazione tecnica dei presupposti sia una valutazione amministrativa sulla gravità dell’inadempimento e sulla prevalenza dell’interesse pubblico alla riacquisizione del bene rispetto alla prosecuzione del rapporto. Non ogni inadempimento determina automaticamente la decadenza: occorre un inadempimento di non scarsa importanza, valutato secondo adeguatezza, necessità e proporzionalità. Nel caso concreto, tuttavia, la concessionaria non aveva pagato alcun canone dal 2008, neppure parzialmente, per un periodo di circa dodici anni e non soltanto durante il giudizio sull’usucapione. La reiterazione e la durata dell’inadempimento sono state ritenute sufficienti a integrare una grave violazione degli obblighi concessori. L’eventuale prescrizione di parte dei canoni può rilevare ai fini della pretesa creditoria, ma non elimina il disvalore della condotta omissiva ai fini della decadenza. La controversia sull’ammontare dei canoni non esonerava la concessionaria dal promuovere le azioni opportune né giustificava il mancato pagamento integrale e protratto nel tempo. Il TAR ha escluso inoltre l’applicabilità dell’art. 100, comma 5, d.l. n. 104/2020, poiché la sospensione e l’inefficacia previste dalla norma riguardavano provvedimenti già adottati, oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni e connessi ai criteri di calcolo previsti dalla disciplina richiamata; il giudizio sull’usucapione non aveva tale oggetto né tale connessione. La censura relativa all’omessa integrazione del deposito cauzionale è stata ritenuta non decisiva, poiché la morosità costituiva autonoma e sufficiente ragione della decadenza. Le spese sono state compensate per la parziale novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 47 codice della navigazione
l’Amministrazione “può dichiarare la decadenza del concessionario” nei casi tassativamente previsti dalla stessa norma
Il potere di decadenza dalla concessione demaniale marittima è discrezionale e richiede una valutazione della gravità dell’inadempimento, della sua incidenza sull’interesse pubblico perseguito dalla concessione e della proporzionalità della misura; non ogni inadempimento determina automaticamente la decadenza.
art. 1453 c.c.
È richiamato quale parametro per ritenere rilevante, ai fini della decadenza, un inadempimento di non scarsa importanza nei rapporti a prestazioni corrispettive.
art. 100, commi 5 e 6, d.l. n. 104/2020
Nelle more della revisione e dell’aggiornamento dei canoni demaniali marittimi [...] sono sospesi [...] i procedimenti amministrativi pendenti [...] e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni
La sospensione e l’inefficacia riguardano i provvedimenti inerenti al pagamento dei canoni che siano oggetto di contenzioso e connessi all’applicazione degli specifici criteri di calcolo previsti dalla disciplina; non si applicano a un giudizio avente a oggetto l’usucapione delle aree.
art. 100, comma 7, d.l. n. 104/2020
La disposizione è richiamata in relazione all’istanza di definizione agevolata dei procedimenti mediante pagamento del 30 per cento dei canoni non corrisposti o mediante rateizzazione; nel caso concreto non risultava adottato alcun provvedimento di accoglimento dell’istanza.
Massime di principio
- Il potere di dichiarare la decadenza da una concessione demaniale marittima per inadempimento non è vincolato: l’amministrazione deve accertare i presupposti dell’inadempimento e valutare discrezionalmente se esso sia sufficientemente grave da giustificare la cessazione del rapporto concessorio.
- La decadenza dalla concessione demaniale marittima è legittima, in presenza di mancato pagamento dei canoni, quando l’inadempimento sia reiterato e protratto per un periodo significativo, tale da deludere in modo rilevante l’interesse pubblico sotteso alla concessione e da rendere prevalente l’interesse alla riacquisizione del bene.
- Ai fini della decadenza, la gravità dell’inadempimento deve essere valutata secondo criteri di adeguatezza, necessità e proporzionalità; tuttavia, una morosità protratta per numerose annualità e mai ridotta neppure mediante pagamenti parziali può integrare, di per sé, una violazione grave degli obblighi concessori.
- L’eventuale prescrizione di parte dei canoni o la contestazione dell’ammontare della pretesa creditoria possono incidere sul rapporto di credito, ma non eliminano necessariamente il disvalore della condotta omissiva ai fini della valutazione amministrativa sulla decadenza.
- La sospensione o l’inefficacia previste dall’art. 100, comma 5, d.l. n. 104/2020 operano soltanto per i provvedimenti inerenti al pagamento dei canoni che siano oggetto di contenzioso e connessi all’applicazione degli specifici criteri legali di calcolo; non si estendono a un giudizio avente a oggetto l’accertamento dell’usucapione delle aree demaniali.
- Quando un provvedimento negativo è sorretto da più motivazioni autonome, ciascuna sufficiente a sostenerlo, l’accertata legittimità di una sola motivazione rende privo di utilità l’esame delle ulteriori censure.
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